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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 2022

Cassazione n. 06743/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla valutazione delle prove a carico ed alla sussumibilità del fatto nel delitto di cui agli artt. 56-385 cod. pen. e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti; che non aveva costituito oggetto dei motivi di appello (e, pertanto l'omesso esame non è censurabile in questa sede) l'applicazione della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso iLi3 gennaio 2022 Il Consigliere stensore Il Pri1iente [OSCURATO:PERSONA] G&rdado Gior o Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla valutazione delle prove a carico ed alla sussumibilità del fatto nel delitto di cui agli artt. 56-385 cod. pen. e diniego di applicazione delle circostanze attenuanti; che non aveva costituito oggetto dei motivi di appello (e, pertanto l'omesso esame non è censurabile in questa sede) l'applicazione della recidiva; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso iLi3 gennaio 2022 Il Consigliere stensore Il Pri1iente [OSCURATO:PERSONA] G&rdado Gior o Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06743/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris