CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 25958/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la quale il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza che aveva rigettato la sua richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova; Rilevata l'intempestività della memoria difensiva in data 01/06/2026 con la quale ad ogni buon conto vengono ribadite le considerazioni già contenute nell'originario per insistere sull'ammissibilità dei motivi; [OSCURATO:PERSONA] che, con censure formulate ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., si denuncia erronea applicazione dell'art. 47 ord. pen. e vizio di motivazione, ma in realtà si deducono inammissibili doglianze di merito, basate su argomenti di mero dissenso a fronte di un compiuto esame degli elementi acquisiti, valutati secondo un percorso logico immune da fratture; che il Giudice a quo ha valutato la gravità dei fatti commessi tra il 2019 e 2021, per i quali era stata concessa ai fini dell'espiazione delle pene inflitte la misura dell'affidamento in prova e ha ricordato le plurime inadempienze alle prescrizioni connesse con questa misura, sostituita con la detenzione domiciliare, misura anche questa a sua volta revocata alla luce dell'accertamento della commissione di altri reati commessi mentre stava scontando la pena; che, a fronte delle ulteriori condotte e del nuovo cumulo di pena da porre in esecuzione, il Tribunale ha posto in evidenza la pendenza di altri procedimenti penali a suo carico anche per fatti ancora successivi; che le censure in ordine alla mancata acquisizione di relazione UEPE più aggiornata, nonché alla mancata considerazione del tempo trascorso e dei positivi comportamenti successivi ai provvedimenti di revoca dei precedenti benefici, prospettano un'alternativa valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità, visto che il Tribunale di sorveglianza, con plausibile e logicamente motivato apprezzamento della gravità di tutta la successione dei reiterati comportamenti incompatibili con l'adesione ad un effettivo percorso rieducativo, ha ritenuto allo stato recessivo e comunque insufficiente ogni ulteriore segnale di disponibilità del condannato a mutare comportamento; che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delO ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. P.Q. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I'll giugno 2026 [OSCURATO:PERSONA] lier es ensore [OSCURATO:PERSONA] D r•,. 5. . , 1 O LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Ka rClemente 3