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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24623/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], Colombia, il il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 455 e 99 cod. pen., aggravato dall'aver commesso il fatto subito dopo essere evaso dalla detenzione domiciliare, perché deteneva, al fine di metterle in circolazione, due false banconote del taglio di C 20 euro.

In parziale riforma della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Alessandria, riconosciute le attenuanti generiche in misura equivalente all'aggravante e alla recidiva reiterata, specifica, e infra-quinquennale, aveva condannato l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e C 900 di multa, la Corte d'appello di Torino aveva ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione e C 400 di multa, accogliendo soltanto il motivo di eccessività della pena.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, col primo dei quali deduce violazione di legge, ex art. 606, c. 1, lett b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 49 cod. pen., dacché l'azione posta in essere dal ricorrente - vale a dire la spendita delle due banconote, a dire della difesa grossolanamente falsificate - sarebbe stata inidonea a rendere possibile l'evento; ciò che avrebbe dovuto portare la Corte territoriale a decidere per la non punibilità del reato.

Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen., nonché vizio di motivazione.

La difesa, a tal proposito, afferma che l'imputato avrebbe tentato di spendere le due banconote contraffatte in buona fede, avendole ricevuto da uno straniero cui egli aveva venduto il proprio soprabito.

Mancherebbe, pertanto, l'elemento soggettivo del dolo nella condotta dell'imputato.

La difesa chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La difesa sostiene che la Corte d'Appello avrebbe sbrigativamente escluso, nel caso di specie, la grossolanità del falso, omettendo di dare il giusto rilevo al fatto che le banconote false erano state immediatamente riconosciute come tali dal titolare dell'esercizio commerciale cui l'imputato intendeva consegnarle. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece persuasiva la motivazione della Corte territoriale, che correttamente ha rigettato la tesi difensiva della grossolanità della falsificazione, considerando che le banconote riproducessero alquanto fedelmente quelle originali e che la contraffazione non fosse, dunque, ictu ocull percepibile, tanto da risultare in maniera certa soltanto dalla successiva attestazione della Banca d'Italia (cfr. Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417- 01: «In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza»; Sez. 1, n.41108, del 24/10/2011, Borrello, Rv. 251173-01; Sez. 5, n. 3672 del 07/02/1992, Bossa, Rv. 189789-01).

A sostegno di quanto argomentato nell'impugnata sentenza, può notarsi che il profilo enfatizzato dalla difesa e disatteso, invece, dai giudici d'Appello (il fatto, cioè, che il titolare dell'esercizio commerciale avesse rifiutato di ricevere le banconote offerte in pagamento) non vale a rendere la motivazione né illogica né contradditoria né carente: è infatti del tutto plausibile che il barista, in quanto soggetto più aduso del comune cittadino a notare una contraffazione, si sia comunque reso conto della stessa, benché il falso non fosse grossolano

3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, che sì limita a reiterare quanto già dedotto in appello, nulla apportando in termini di avvedutezza di critica delle motivazioni offerte dalla Corte d'Appello che ha condiviso, sul punto, le risultanze probatorie delle indagini preliminari e le relative motivazioni, ribadendo la correttezza della fattispecie contestata.

Nel contestare l'inverosimiglianza della tesi difensiva, la Corte territoriale ha ritenuto correttamente di valorizzare il dato comportamentale del ricorrente, il quale, di fronte al primo rifiuto del barista di accettare la prima banconota falsa, ha tentato, con insistenza, di consegnarne una seconda, anch'essa falsa.

Tale pervicacia è stata valutata da entrambi i giudici di merito quale elemento indicativo della mala fede del ricorrente e, ciò, sulla base di una motivazione che non appare in alcun modo viziata, ma in linea, invece, con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di spendita e introduzione nello Stato di moneta falsificata di cui all'art. 455 cod.pen., l'elemento psicologico del reato consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede.

Ne consegue che non può dirsi illogica la motivazione che valorizza il numero (...) delle false banconote», tale elemento potendo essere ritenuto sintomatico «per riconoscere il dolo proprio del reato in esame» (Sez. 5, Sentenza n. 5617 del 14/04/2000, Bozzo, Rv. 216305 - 01).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], Colombia, il il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 455 e 99 cod. pen., aggravato dall'aver commesso il fatto subito dopo essere evaso dalla detenzione domiciliare, perché deteneva, al fine di metterle in circolazione, due false banconote del taglio di C 20 euro. In parziale riforma della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di Alessandria, riconosciute le attenuanti generiche in misura equivalente all'aggravante e alla recidiva reiterata, specifica, e infra-quinquennale, aveva condannato l'imputato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e C 900 di multa, la Corte d'appello di Torino aveva ridotto la pena inflitta ad anni uno di reclusione e C 400 di multa, accogliendo soltanto il motivo di eccessività della pena. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, col primo dei quali deduce violazione di legge, ex art. 606, c. 1, lett b) ed e) cod. proc. pen. in riferimento all'art. 49 cod. pen., dacché l'azione posta in essere dal ricorrente - vale a dire la spendita delle due banconote, a dire della difesa grossolanamente falsificate - sarebbe stata inidonea a rendere possibile l'evento; ciò che avrebbe dovuto portare la Corte territoriale a decidere per la non punibilità del reato. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 457 cod. pen., nonché vizio di motivazione. La difesa, a tal proposito, afferma che l'imputato avrebbe tentato di spendere le due banconote contraffatte in buona fede, avendole ricevuto da uno straniero cui egli aveva venduto il proprio soprabito. Mancherebbe, pertanto, l'elemento soggettivo del dolo nella condotta dell'imputato. La difesa chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa sostiene che la Corte d'Appello avrebbe sbrigativamente escluso, nel caso di specie, la grossolanità del falso, omettendo di dare il giusto rilevo al fatto che le banconote false erano state immediatamente riconosciute come tali dal titolare dell'esercizio commerciale cui l'imputato intendeva consegnarle. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece persuasiva la motivazione della Corte territoriale, che correttamente ha rigettato la tesi difensiva della grossolanità della falsificazione, considerando che le banconote riproducessero alquanto fedelmente quelle originali e che la contraffazione non fosse, dunque, ictu ocull percepibile, tanto da risultare in maniera certa soltanto dalla successiva attestazione della Banca d'Italia (cfr. Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417- 01: «In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione, che dà luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia "ictu oculi" riconoscibile da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza»; Sez. 1, n.41108, del 24/10/2011, Borrello, Rv. 251173-01; Sez. 5, n. 3672 del 07/02/1992, Bossa, Rv. 189789-01). A sostegno di quanto argomentato nell'impugnata sentenza, può notarsi che il profilo enfatizzato dalla difesa e disatteso, invece, dai giudici d'Appello (il fatto, cioè, che il titolare dell'esercizio commerciale avesse rifiutato di ricevere le banconote offerte in pagamento) non vale a rendere la motivazione né illogica né contradditoria né carente: è infatti del tutto plausibile che il barista, in quanto soggetto più aduso del comune cittadino a notare una contraffazione, si sia comunque reso conto della stessa, benché il falso non fosse grossolano 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo, che sì limita a reiterare quanto già dedotto in appello, nulla apportando in termini di avvedutezza di critica delle motivazioni offerte dalla Corte d'Appello che ha condiviso, sul punto, le risultanze probatorie delle indagini preliminari e le relative motivazioni, ribadendo la correttezza della fattispecie contestata. Nel contestare l'inverosimiglianza della tesi difensiva, la Corte territoriale ha ritenuto correttamente di valorizzare il dato comportamentale del ricorrente, il quale, di fronte al primo rifiuto del barista di accettare la prima banconota falsa, ha tentato, con insistenza, di consegnarne una seconda, anch'essa falsa. Tale pervicacia è stata valutata da entrambi i giudici di merito quale elemento indicativo della mala fede del ricorrente e, ciò, sulla base di una motivazione che non appare in alcun modo viziata, ma in linea, invece, con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «in tema di spendita e introduzione nello Stato di moneta falsificata di cui all'art. 455 cod.pen., l'elemento psicologico del reato consiste nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, ricevuta in mala fede. Ne consegue che non può dirsi illogica la motivazione che valorizza il numero (...) delle false banconote», tale elemento potendo essere ritenuto sintomatico «per riconoscere il dolo proprio del reato in esame» (Sez. 5, Sentenza n. 5617 del 14/04/2000, Bozzo, Rv. 216305 - 01). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Amm
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