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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 03904/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l'indagato ottenuto la restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante e a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo che aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. dello stesso Tribunale, con decreto 24 marzo 2022, integrato con successivo decreto in data 10 aprile 2022.

2. Con nota pervenuta in data 7.11.2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.A tale proposito, va osservato che "La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).

2.1. Va ulteriormente precisato che alla rinuncia in esame è sottesa una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, provocata dalla revoca della misura cautelare per cui era stato proposto il ricorso.

Si è così configurata l'ipotesi della "carenza d'interesse sopraggiunta", che si realizza quando vi sia stato un decadimento dell'interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso», (cfr. in tal senso, Sez.

U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 Cc., dep. il 2012, Marinaj, Rv. 251694 — 01).

2.2. Proprio il realizzarsi dell'evenienza ora evidenziata implica che il ricorrente va esentato dalla condanna alle spese del giudizio, in quanto la sua rinuncia è stata dettata dalla sopravvenuta revoca del sequestro, con conseguente venir meno dell'interesse a coltivare un'impugnazione al fine proposta al fine di perseguire un risultato che si è già realizzato altrimenti.

A tale riguardo va, infatti, ribadito che non si versa in una situazione di "soccombenza" nei casi in cui la inammissibilità sia giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 - dep. 05/04/2011, Valentini, Rv. 249916; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736).

Tanto perché «la decadenza dell'interesse alla decisione cautelare per fatti sopravvenuti alla presentazione dell'appello impedisce, infatti, di ritenere che il rinunciante sia "soccombente", essendo il suo interesse perento per cause non prevedibili al momento dell'impugnazione», (così, in motivazione, Sez. 2, Sentenza n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, cit.).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. avverso l'ordinanza [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI BERGAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l'indagato ottenuto la restituzione dei beni sottoposti a sequestro preventivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante e a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bergamo che aveva parzialmente confermato il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. dello stesso Tribunale, con decreto 24 marzo 2022, integrato con successivo decreto in data 10 aprile 2022. 2. Con nota pervenuta in data 7.11.2022 il ricorrente ha rinunciato al ricorso, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.A tale proposito, va osservato che "La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). 2.1. Va ulteriormente precisato che alla rinuncia in esame è sottesa una sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione, provocata dalla revoca della misura cautelare per cui era stato proposto il ricorso. Si è così configurata l'ipotesi della "carenza d'interesse sopraggiunta", che si realizza quando vi sia stato un decadimento dell'interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso», (cfr. in tal senso, Sez. U, Sentenza n. 6624 del 27/10/2011 Cc., dep. il 2012, Marinaj, Rv. 251694 — 01). 2.2. Proprio il realizzarsi dell'evenienza ora evidenziata implica che il ricorrente va esentato dalla condanna alle spese del giudizio, in quanto la sua rinuncia è stata dettata dalla sopravvenuta revoca del sequestro, con conseguente venir meno dell'interesse a coltivare un'impugnazione al fine proposta al fine di perseguire un risultato che si è già realizzato altrimenti. A tale riguardo va, infatti, ribadito che non si versa in una situazione di "soccombenza" nei casi in cui la inammissibilità sia giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa (Sez. 1, n. 13607 del 10/12/2010 - dep. 05/04/2011, Valentini, Rv. 249916; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736). Tanto perché «la decadenza dell'interesse alla decisione cautelare per fatti sopravvenuti alla presentazione dell'appello impedisce, infatti, di ritenere che il rinunciante sia "soccombente", essendo il suo interesse perento per cause non prevedibili al momento dell'impugnazione», (così, in motivazione, Sez. 2, Sentenza n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, cit.). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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