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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 08868/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Ancona, con il provvedimento indicato in epigrafe, in accoglimento della richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., riconosceva la continuazione fra i reati giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Perugia del 4 luglio 2016 e quelli già ritenuti in continuazione in sede di esecuzione con ordinanza della Corte di appello di L'Aquila del 27 febbraio 2019.

Ricieterminava la pena complessiva per tali reati in anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 1090,00 di multa.

Accoglieva, inoltre, la richiesta di riconoscimento della continuazione fra i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna con sentenze, irrevocabili, emesse dal Tribunale di Pesaro il 13 aprile 2016, dal Tribunale di Pescara il 7 ottobre 2014, dal Tribunale di Grosseto in data 11 ottobre 2015 e dal Tribunale di Pesaro il 22 settembre 2016.

Rideterminava la pena complessiva per tali reati in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa.

Non accoglieva la medesima richiesta con riferimento ai fatti per cui il predetto era stato condannato con altra sentenza, irrevocabile, emessa dal Tribunale di Fermo in data 8 aprile 2014.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, muovendo doglianze affidate a due motivi, con i quali denuncia violazione di legge e vizi della motivazione.

2.1. Con il primo motivo deduce che il riconoscimento della continuazione è stato negato con riguardo ai reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Fermo in data 8 aprile 2014 (irrevocabile il 28 giugno 2014), sulla base di affermazioni circa la non omogeneità dei fatti che hanno mancato di considerare la condanna anche in tal caso per il reato di furto, nella forma tentata, con modalità sovrapponibili a quelle dei reati ritenuti in continuazione appartenenti al primo gruppo delle altre sentenze oggetto dell'istanza.

2.2. Con il secondo motivo lamenta che, con riguardo a tale primo gruppo di sentenze, non è stato considerato che, come tempestivamente segnalato, la disciplina del reato continuato in relazione a tale stesso gruppo di sentenze era stata nel frattempo riconosciuta con provvedimento reso in sede di esecuzione dal Tribunale di Perugia il 23 marzo 2021, con rideterminazione della pena invece in anni quattro, mesi undici di reclusione ed euro 1060,00 di multa.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va in parte accolto, mentre per la restante parte deve essere dichiarato inammissibile, nei termini e per le ragioni di seguito illustrati.

2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il divieto di un secondo giudizio, sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell'ordinamento, così da doversi applicare anche nella fase esecutiva, e quindi alle ordinanze pronunciate dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234; Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/2009, Linfeng, Rv. 242750).

In presenza di due domande in esecuzione aventi lo stesso oggetto, dunque, una volta decisa e accolta la prima domanda, la secondo diviene improcedibile.

Ciò va rilevato anche di ufficio e in ogni grado del procedimento, secondo le regole operanti in materia di "ne bis in idem".

Nel particolare caso del procedimento ai sensi dell' art. 671 cod. proc. pen., il percorso di cui sopra deve operare anche quando la seconda domanda abbia riguardato sentenze ulteriori rispetto a quelle relative alla prima domanda già accolta, non potendo ammettersi la contestualità di due decisioni implicanti le valutazioni unitarie sul medesimo disegno criminoso.

Invero, rimanendo ferma per il resto la prima decisione, ne deriverebbe una commissione di statuizioni che di fatto verrebbe a costituire una terza decisione non emessa da alcun giudice (in tal senso in motivazione Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033).

3. Nella specie, come risulta dagli atti allegati, il Tribunale di Perugia, con ordinanza in data 23 marzo 2021, aveva già accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in relazione alle sentenze di cui al primo gruppo.

In forza di quanto sopra, la decisione adottata per le stesse sentenze rimaneva allora preclusa al Tribunale di Ancona da quella, di cui sopra.

In accoglimento del secondo motivo, il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio relativamente al riconoscimento della continuazione per il primo gruppo di sentenze (si tratta di quelle richiamate sotto la lett.

A del dispositivo dell'ordinanza).

Di contro, il ricorso risulta inammissibile con riguardo alle doglianze relative alla sentenza del Tribunale di Fermo, non potendo allora provvedere il Tribunale di Ancora quale giudice dell'esecuzione sull'estensione della continuazione a tale sentenza, per di più passata in giudicato prima di quella del primo gruppo per ultima irrevocabile; sicché per nessuna ragione alla parte era consentito parcellizzare la medesima richiesta davanti a due giudici.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione per i reati indicati al punto A) del dispositivo.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A CREMANO il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ancona, con il provvedimento indicato in epigrafe, in accoglimento della richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., riconosceva la continuazione fra i reati giudicati con sentenza irrevocabile del Tribunale di Perugia del 4 luglio 2016 e quelli già ritenuti in continuazione in sede di esecuzione con ordinanza della Corte di appello di L'Aquila del 27 febbraio 2019. Ricieterminava la pena complessiva per tali reati in anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 1090,00 di multa. Accoglieva, inoltre, la richiesta di riconoscimento della continuazione fra i reati per i quali [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato condanna con sentenze, irrevocabili, emesse dal Tribunale di Pesaro il 13 aprile 2016, dal Tribunale di Pescara il 7 ottobre 2014, dal Tribunale di Grosseto in data 11 ottobre 2015 e dal Tribunale di Pesaro il 22 settembre 2016. Rideterminava la pena complessiva per tali reati in anni tre, mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di multa. Non accoglieva la medesima richiesta con riferimento ai fatti per cui il predetto era stato condannato con altra sentenza, irrevocabile, emessa dal Tribunale di Fermo in data 8 aprile 2014. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, muovendo doglianze affidate a due motivi, con i quali denuncia violazione di legge e vizi della motivazione. 2.1. Con il primo motivo deduce che il riconoscimento della continuazione è stato negato con riguardo ai reati giudicati con la sentenza del Tribunale di Fermo in data 8 aprile 2014 (irrevocabile il 28 giugno 2014), sulla base di affermazioni circa la non omogeneità dei fatti che hanno mancato di considerare la condanna anche in tal caso per il reato di furto, nella forma tentata, con modalità sovrapponibili a quelle dei reati ritenuti in continuazione appartenenti al primo gruppo delle altre sentenze oggetto dell'istanza. 2.2. Con il secondo motivo lamenta che, con riguardo a tale primo gruppo di sentenze, non è stato considerato che, come tempestivamente segnalato, la disciplina del reato continuato in relazione a tale stesso gruppo di sentenze era stata nel frattempo riconosciuta con provvedimento reso in sede di esecuzione dal Tribunale di Perugia il 23 marzo 2021, con rideterminazione della pena invece in anni quattro, mesi undici di reclusione ed euro 1060,00 di multa.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va in parte accolto, mentre per la restante parte deve essere dichiarato inammissibile, nei termini e per le ragioni di seguito illustrati. 2. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il divieto di un secondo giudizio, sancito dall'art. 649 cod. proc. pen., esprime un principio generale dell'ordinamento, così da doversi applicare anche nella fase esecutiva, e quindi alle ordinanze pronunciate dal giudice dell'esecuzione (Sez. 1, n. 45556 del 15/09/2015, Turchetti, Rv. 265234; Sez. 1, n. 1285 del 20/11/2008, dep. 15/01/2009, Linfeng, Rv. 242750). In presenza di due domande in esecuzione aventi lo stesso oggetto, dunque, una volta decisa e accolta la prima domanda, la secondo diviene improcedibile. Ciò va rilevato anche di ufficio e in ogni grado del procedimento, secondo le regole operanti in materia di "ne bis in idem". Nel particolare caso del procedimento ai sensi dell' art. 671 cod. proc. pen., il percorso di cui sopra deve operare anche quando la seconda domanda abbia riguardato sentenze ulteriori rispetto a quelle relative alla prima domanda già accolta, non potendo ammettersi la contestualità di due decisioni implicanti le valutazioni unitarie sul medesimo disegno criminoso. Invero, rimanendo ferma per il resto la prima decisione, ne deriverebbe una commissione di statuizioni che di fatto verrebbe a costituire una terza decisione non emessa da alcun giudice (in tal senso in motivazione Sez. 5, n. 34324 del 07/10/2020, Regano, Rv. 280033). 3. Nella specie, come risulta dagli atti allegati, il Tribunale di Perugia, con ordinanza in data 23 marzo 2021, aveva già accolto la richiesta di riconoscimento della continuazione in relazione alle sentenze di cui al primo gruppo. In forza di quanto sopra, la decisione adottata per le stesse sentenze rimaneva allora preclusa al Tribunale di Ancona da quella, di cui sopra. In accoglimento del secondo motivo, il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio relativamente al riconoscimento della continuazione per il primo gruppo di sentenze (si tratta di quelle richiamate sotto la lett. A del dispositivo dell'ordinanza). Di contro, il ricorso risulta inammissibile con riguardo alle doglianze relative alla sentenza del Tribunale di Fermo, non potendo allora provvedere il Tribunale di Ancora quale giudice dell'esecuzione sull'estensione della continuazione a tale sentenza, per di più passata in giudicato prima di quella del primo gruppo per ultima irrevocabile; sicché per nessuna ragione alla parte era consentito parcellizzare la medesima richiesta davanti a due giudici. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla continuazione per i reati indicati al punto A) del dispositivo. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore
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