CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28156/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 15 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto in abitazione ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto o in subordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 614 cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (sulla prova della colpevolezza del prevenuto si leggano le considerazioni fatte a pagina 3 dell'impugnata sentenza); la richiesta derubricazione è inammissibile sia perché non dedotta con il gravame di appello (secondo la non contestata sintesi riportata in sentenza) sia perché manifestamente infondata in fatto visto il pacifico rovistamento avvenuto all'interno dell'abitazione; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 15 giugno 2