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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2024

Cassazione n. 27109/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29233/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 137, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST.

DI BOLZANOn. 73/2020 depositata i l 16/05/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Svolgimento del processo

1. Con atto notificato il 5/11/2020 [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’ A ppello di Trento n. 73/2020, pubblicata il 16/5/2020, pronunciata in un giudizio introdotto da l sig. [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di consumatore, nei confronti della concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] e della società produttrice/importatrice odierna ricorrente, per chiedere il risarcimento del danno in relazione a difetti di fabbricazione non eliminabili, presenti nell’automobile di proprietà acquistata presso la concessionaria.

2. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA].

3. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

4. Le parti hanno depositato memori a .

5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte , chiedendo emettersi declaratoria d’inammissibilità o di rigetto del ricorso.

6. Per quanto ancora d ’ interesse, in data 10.11.2015 il Vasile citava in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA], quale concessionaria venditrice dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], domandandone la condanna al pagamento di sommaa titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del non eliminabile difetto di fabbrica affettante l ’autovettura acquistata in ragione del mancato funzionamento dello schermo touch screen in dotazione; la concessionaria chiamava in manleva la produttrice/importatrice del veicolo [OSCURATO:PERSONA].

7. Il Tribunale condannava la concessionaria al pagamento di una somma per riduzione del prezzo e di una ulteriore per i danni conseguenti alla mancata utilizzazione del mezzo, respingendo la domanda di manleva verso la terza chiamata.

La concessionaria svolgeva appello per mancato rispetto del codice del consumo (art. 3 , co1, CdC) e per erronea valutazione del materiale probatorio.

La Corte d’appello accoglieva la domanda in parziale modifica della sentenza, dichiarando la produttrice/importatrice obbligata a tenere indenne la concessionaria delle somme pagate al consumatore ex art. 131 CdC, fermo il danno accertato Motivi della decisione

8. In via pregiudiziale va rilevato che al ricorso per cassazione è allegata una procura generale alle liti (autenticata dal [OSCURATO:PERSONA]) rilasciata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore dell’[OSCURATO:PERSONA].

In calce al medesimo ricorso è spillata una “procura alle liti”, priva di data, rilasciata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore di se medesimo e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, concernente il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 73/20 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, resa il 16 maggio 2020 e notificata il 12 settembre 2020, oggetto dell'odierno ricorso sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e D’Andrea.

9. La procura rilasciata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a sé medesimo e all'avv.

D’Andrea è, all'evidenza, inidonea alla luce del principio secondo cui la procura speciale richiesta dall'art. 365 c.p.c. per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale ad negotia; ne consegue che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a sé medesimo, né ad altri , la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione (Cass. Sez.

U - , Sentenza n. 10266 del 27/04/2018; Cass., sez. terza, ord. 4 novembre 2019, n. 28217, che richiama espressamente Cass. n., 11765/2002; cfr. anche Cass. n. 7975/1995).

Né può ritenersi che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] potesse comunque rappresentare e difendere la Chevrolet ricorrente in forza della procura generale alle liti rilasciata nel 2017, in quanto la stessa risale a data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata e difetta quindi del requisito della specialità prevista per il ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 1249/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1929 del 23/02/1998). 10.Va infatti esclusa l'operatività, nel giudizio di legittimità, del rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta con la novella del 2009 dell'art. 182 cod. proc. civ..

La disposizione trova applicazione circoscritta al giudizio di merito, in difetto nel giudizio di legittimità di previsione analoga all'art.359 cod. proc. civ. per il giudizio di appello e in presenza, invece, di una disciplina peculiare che presidia in modo esaustivo e rigoroso (artt. 365, 366 n. 5, 369 n. 3 cod. proc. civ.) l'attribuzione e l'anteriorità del potere di rappresentanza processuale davanti alla Corte Suprema di C assazione.

Il che è coerente coi fondamentali principi di officiosità, celerità e massima concentrazione del giudizio di ultima istanza (Cass., 28/11/2017, n. 28449; 26/06/2017, n. 15895; 06/10/2016, n. 20016; 26/11/2017, n. 27519).

Inoltre, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c.

Italia; conf.

Cass., Sez.

U., 27/12/2017, n. 30996, § 2.3). 11.Il ricorso è pertanto inammissibile. 12.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza. 13.Non è viceversa afarsi luogo a pronunzia in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA] .

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29233/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 137, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'[OSCURATO:PERSONA].DIST. DI BOLZANOn. 73/2020 depositata i l 16/05/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Svolgimento del processo 1. Con atto notificato il 5/11/2020 [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:SOCIETA].) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’ A ppello di Trento n. 73/2020, pubblicata il 16/5/2020, pronunciata in un giudizio introdotto da l sig. [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di consumatore, nei confronti della concessionaria [OSCURATO:SOCIETA] e della società produttrice/importatrice odierna ricorrente, per chiedere il risarcimento del danno in relazione a difetti di fabbricazione non eliminabili, presenti nell’automobile di proprietà acquistata presso la concessionaria. 2. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. 4. Le parti hanno depositato memori a . 5. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte , chiedendo emettersi declaratoria d’inammissibilità o di rigetto del ricorso. 6. Per quanto ancora d ’ interesse, in data 10.11.2015 il Vasile citava in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA], quale concessionaria venditrice dell’autovettura [OSCURATO:PERSONA], domandandone la condanna al pagamento di sommaa titolo di risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del non eliminabile difetto di fabbrica affettante l ’autovettura acquistata in ragione del mancato funzionamento dello schermo touch screen in dotazione; la concessionaria chiamava in manleva la produttrice/importatrice del veicolo [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il Tribunale condannava la concessionaria al pagamento di una somma per riduzione del prezzo e di una ulteriore per i danni conseguenti alla mancata utilizzazione del mezzo, respingendo la domanda di manleva verso la terza chiamata. La concessionaria svolgeva appello per mancato rispetto del codice del consumo (art. 3 , co1, CdC) e per erronea valutazione del materiale probatorio. La Corte d’appello accoglieva la domanda in parziale modifica della sentenza, dichiarando la produttrice/importatrice obbligata a tenere indenne la concessionaria delle somme pagate al consumatore ex art. 131 CdC, fermo il danno accertato Motivi della decisione 8. In via pregiudiziale va rilevato che al ricorso per cassazione è allegata una procura generale alle liti (autenticata dal [OSCURATO:PERSONA]) rilasciata dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in favore dell’[OSCURATO:PERSONA]. In calce al medesimo ricorso è spillata una “procura alle liti”, priva di data, rilasciata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in favore di se medesimo e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Andrea, concernente il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 73/20 della Corte di Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, resa il 16 maggio 2020 e notificata il 12 settembre 2020, oggetto dell'odierno ricorso sottoscritto dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e D’Andrea. 9. La procura rilasciata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] a sé medesimo e all'avv. D’Andrea è, all'evidenza, inidonea alla luce del principio secondo cui la procura speciale richiesta dall'art. 365 c.p.c. per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale ad negotia; ne consegue che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, né a sé medesimo, né ad altri , la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 10266 del 27/04/2018; Cass., sez. terza, ord. 4 novembre 2019, n. 28217, che richiama espressamente Cass. n., 11765/2002; cfr. anche Cass. n. 7975/1995). Né può ritenersi che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] potesse comunque rappresentare e difendere la Chevrolet ricorrente in forza della procura generale alle liti rilasciata nel 2017, in quanto la stessa risale a data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata e difetta quindi del requisito della specialità prevista per il ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 1249/1992; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1929 del 23/02/1998). 10.Va infatti esclusa l'operatività, nel giudizio di legittimità, del rimedio della sanatoria postuma del difetto di procura, introdotta con la novella del 2009 dell'art. 182 cod. proc. civ.. La disposizione trova applicazione circoscritta al giudizio di merito, in difetto nel giudizio di legittimità di previsione analoga all'art.359 cod. proc. civ. per il giudizio di appello e in presenza, invece, di una disciplina peculiare che presidia in modo esaustivo e rigoroso (artt. 365, 366 n. 5, 369 n. 3 cod. proc. civ.) l'attribuzione e l'anteriorità del potere di rappresentanza processuale davanti alla Corte Suprema di C assazione. Il che è coerente coi fondamentali principi di officiosità, celerità e massima concentrazione del giudizio di ultima istanza (Cass., 28/11/2017, n. 28449; 26/06/2017, n. 15895; 06/10/2016, n. 20016; 26/11/2017, n. 27519). Inoltre, secondo la Corte EDU, il diritto di accedere al giudice di ultima istanza non è assoluto e, sulle condizioni di ricevibilità dei ricorsi, gli Stati hanno un sicuro margine di apprezzamento, potendo prevedere restrizioni a seconda del ruolo svolto dai vari organi giurisdizionali e dell'insieme delle regole che governano il processo (Corte EDU, 15/09/2016, Trevisanato c. Italia; conf. Cass., Sez. U., 27/12/2017, n. 30996, § 2.3). 11.Il ricorso è pertanto inammissibile. 12.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]., seguono la soccombenza. 13.Non è viceversa afarsi luogo a pronunzia in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per onorari , oltre a spese generali e accessori, in favore della controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA] . Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
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