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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2026

ECLI:EU:C:2026:453
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CJ0326 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 4 giugno 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione di polizia – Sistema d’informazione Schengen – Decisione 2007/533/GAI – Regolamento (UE) 2018/1862 – Segnalazione di un veicolo a motore a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale – Ordine di consegnare un veicolo segnalato nel sistema d’informazione Schengen – Normativa nazionale che esclude l’intervento della persona che era in possesso dell’oggetto segnalato nel procedimento amministrativo e giudiziario di consegna dell’oggetto allo Stato membro segnalante» Nella causa C‑326/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), con decisione del 9 maggio 2025, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2025, nel procedimento CY contro [OSCURATO:PERSONA] prenaznachen na dlazhnost nachalnik na 03 Rayonno upravlenie na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da

I. Ziemele, presidente di sezione, A. Kumin e M. Bošnjak (relatore), giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la Commissione europea, da N. Schaeffer e

I. Zaloguin, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, dell’articolo 38, paragrafo 1, e dell’articolo 39, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2007, L 205, pag. 63 ; in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA]»), letti alla luce della tutela dei diritti fondamentali conferita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra CY, cittadino bulgaro registrato, conformemente al diritto bulgaro, come legittimo proprietario di un veicolo sequestrato a seguito di una segnalazione inserita nel sistema d’informazione Schengen (in prosieguo: il «SIS») dalla Repubblica federale di Germania, e il [OSCURATO:PERSONA] prenaznachen na dlazhnost nachalnik na 03 Rayonno upravlenie pri Stolichna direktsia na vatreshnite raboti (capo ad interim del commissariato del 3° distretto di polizia presso la Direzione degli Interni della Capitale, Bulgaria) in merito alla legittimità dell’ordine impartito da quest’ultimo di rimpatriare detto veicolo in Germania.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Decisione [OSCURATO:PERSONA] 3 Il considerando 34 della decisione [OSCURATO:PERSONA] enunciava: «La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla [Carta]». 4 L’articolo 1 di tale decisione prevedeva quanto segue: «1.

È istituito il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (“[OSCURATO:PERSONA]”).

2. Scopo del [OSCURATO:PERSONA] è, a norma della presente decisione, assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato CE relativo alla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema». 5 L’articolo 38 di detta decisione, intitolato «Obiettivi e condizioni della segnalazione», così disponeva: «1.

I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale sono inseriti nel [OSCURATO:PERSONA].

2. Sono inserite le categorie di oggetti agevolmente identificabili indicate in appresso: a) veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, natanti e aeromobili; (…)». 6 L’articolo 39 della medesima decisione, intitolato «Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni», così disponeva: «1.

Qualora dall’interrogazione emerga l’esistenza di una segnalazione per un oggetto individuato, l’autorità che la constata si mette in contatto con l’autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie.

A tale scopo, possono altresì essere trasmessi dati personali, a norma della presente decisione.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate mediante lo scambio di informazioni supplementari.

3. Lo Stato membro che ha rinvenuto l’oggetto adotta misure conformi alla propria legislazione».

Regolamento (UE) 2018/1862 7 I considerando 1, 7, 38 e 72 del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione ( GU 2018, L 312, pag. 56 ), recitano come segue: «(1) Il sistema d’informazione Schengen (SIS) rappresenta uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.

Il SIS è una delle principali misure compensative che contribuiscono a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, sostenendo la cooperazione operativa tra le autorità nazionali competenti, in particolare guardie di frontiera, autorità di polizia e doganali, autorità competenti per l’immigrazione e autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. (…) (7) Le segnalazioni nel SIS contengono solo le informazioni necessarie per identificare una persona o un oggetto e l’azione da intraprendere.

Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero, all’occorrenza, scambiare informazioni supplementari relative alle segnalazioni. (…) (38) Nel caso di segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, gli oggetti in questione dovrebbero essere sequestrati in conformità del diritto nazionale che stabilisce se e a quali condizioni un oggetto debba essere sequestrato, in particolare se è in possesso del suo legittimo proprietario. (…) (72) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla [Carta] (…)». 8 Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento 2018/1862, intitolato «Obiettivo generale del SIS»: «Scopo del SIS è assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e garantire l’applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, TFUE relative alla circolazione delle persone in detto territorio, avvalendosi delle informazioni trasmesse mediante tale sistema». 9 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1 così recita: «Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all’inserimento e al trattamento nel SIS delle segnalazioni di persone e oggetti e allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari per la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale». 10 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», è così formulato: «Ai fini del presente regolamento s’intende per: 1) “segnalazione”: un insieme di dati inseriti nel SIS che permette alle autorità competenti di identificare una persona o un oggetto al fine di intraprendere un’azione specifica; 2) “informazioni supplementari”: le informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS ma connesse alle segnalazioni inserite nel SIS, che devono essere scambiate tramite gli uffici SIRENE: (…) b) in seguito a un riscontro positivo (hit) al fine di consentire l’azione appropriata; (…) 7) “riscontro positivo (hit)”: una corrispondenza che soddisfi i seguenti criteri: a) è stata confermata da: i) l’utente finale; oppure ii) l’autorità competente conformemente alle procedure nazionali, qualora la corrispondenza in questione si basi sul raffronto di dati biometrici; e b) sono richieste ulteriori azioni; (…) 9) “Stato membro segnalante”: lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS; 10) “Stato membro di esecuzione”: lo Stato membro che intraprende o ha intrapreso l’azione richiesta in seguito a un riscontro positivo (hit); (…)». 11 L’articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «Ufficio N.SIS e ufficio SIRENE», al paragrafo 2, primo comma, prevede quanto segue: «Ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale, operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che garantisca lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari (“ufficio SIRENE”) conformemente al manuale SIRENE.

Ogni ufficio SIRENE funge da punto di contatto unico per il proprio Stato membro per lo scambio di informazioni supplementari sulle segnalazioni e per agevolare l’adozione delle azioni richieste quando sono inserite nel SIS segnalazioni relative a persone o oggetti e tali persone o oggetti sono localizzati in seguito a un riscontro positivo (hit)». 12 L’articolo 38 del regolamento 2018/1862, intitolato «Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni», ai paragrafi 1 e 2 così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri segnalanti inseriscono nel SIS le segnalazioni relative agli oggetti ricercati a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.

2. Le segnalazioni sono inserite relativamente alle categorie di oggetti agevolmente identificabili indicate di seguito: a) veicoli a motore a prescindere dal sistema di propulsione; (…)». 13 Ai sensi dell’articolo 39 di tale regolamento, intitolato «Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione»: «1.

Qualora dall’interrogazione emerga l’esistenza di una segnalazione relativa a un oggetto reperito, l’autorità competente sequestra l’oggetto conformemente al diritto nazionale e si mette in contatto con l’autorità dello Stato membro segnalante per concordare le misure necessarie.

A tale scopo possono altresì essere trasmessi dati personali a norma del presente regolamento.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate tramite lo scambio di informazioni supplementari.

3. Lo Stato membro di esecuzione adotta le misure richieste conformemente al diritto nazionale». 14 L’articolo 55 di detto regolamento, intitolato «Cancellazione delle segnalazioni», al paragrafo 5 prevede quanto segue: «Le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova ai sensi dell’articolo 38, sono cancellate: a) non appena l’oggetto sia posto sotto sequestro o misura equivalente, una volta che sia avvenuto il necessario successivo scambio di informazioni supplementari tra i competenti uffici SIRENE o che l’oggetto sia sottoposto ad altra procedura giudiziaria o amministrativa; b) allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all’articolo 53; o c) su decisione dell’autorità competente dello Stato membro segnalante». 15 L’articolo 68 del medesimo regolamento, intitolato «Mezzi di impugnazione», al paragrafo 1 così dispone: «Fatte salve le disposizioni sui mezzi di impugnazione di cui al regolamento (UE) 2016/679 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU 2016, L 119, pag. 1 )] e alla direttiva (UE) 2016/680 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( GU 2016, L 119, pag. 89 )], chiunque può adire qualsiasi autorità competente, tra cui l’autorità giudiziaria, in base al diritto di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare, ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente a una segnalazione che lo riguarda». 16 L’articolo 78 del regolamento 2018/1862, intitolato «Abrogazione», al suo primo comma così dispone: «Il regolamento (CE) n. 1986/2006 e le decisioni 2007/533/GAI e 2010/261/UE sono abrogati a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 79, paragrafo 5, primo comma». 17 L’articolo 79 di tale regolamento, intitolato «Entrata in vigore, inizio delle attività e applicazione», ai paragrafi 2 e 5 prevede quanto segue: «2.

Entro il 28 dicembre 2021 la Commissione adotta una decisione che stabilisce la data a decorrere dalla quale le attività del SIS hanno inizio a norma del presente regolamento, dopo aver verificato che sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) che siano stati adottati gli atti di esecuzione necessari per l’applicazione del presente regolamento; b) che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano notificato alla Commissione di aver adottato le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS e scambiare informazioni supplementari a norma del presente regolamento; (…) (…)

5. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita in conformità del paragrafo 2».

Decisione di esecuzione C(2021) 92 18 L’articolo 1 della decisione di esecuzione C(2021) 92 final della Commissione, del 15 gennaio 2021, che stabilisce le norme tecniche necessarie per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel sistema d’informazione Schengen (SIS) e altre misure di attuazione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale [in prosieguo: la «decisione di esecuzione C(2021) 92], intitolato «Oggetto», così dispone: «La presente decisione stabilisce le norme tecniche necessarie per garantire un’attuazione uniforme del [SIS] nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare: (…) (b) le norme, incluse quelle riguardanti la qualità dei dati e gli indicatori di validità, per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati relativi a persone e oggetti nel SIS; (…)». 19 L’articolo 3 della decisione di esecuzione C(2021) 92, intitolato «Meccanismi di controllo della qualità dei dati per l’inserimento dei dati alfanumerici nel SIS», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Il SIS contiene i seguenti meccanismi di controllo della qualità dei dati per l’inserimento dei dati alfanumerici: (a) l’uso di tabelle di codice per garantire l’inserimento uniforme dei dati, come stabilito all’articolo 4; (…)». 20 L’articolo 4 di tale decisione di esecuzione, intitolato «Tabelle di codice», al paragrafo 1 così dispone: «Le tabelle di codice relative alla “Ragione della segnalazione”, all’“Azione da intraprendere” e al “Tipo di reati” figurano nell’allegato I, parti A e B [della presente decisione]». 21 L’articolo 5 di detta decisione di esecuzione, intitolato «Corrispondenza fra “Ragione della segnalazione” e “Azione da intraprendere”», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Per ciascuna “Ragione della segnalazione” che figura nella prima colonna della tabella dell’allegato I, parte A, l’“Azione da intraprendere” richiesta è una delle corrispondenti azioni che figurano nella seconda colonna di tale tabella». 22 L’allegato I della medesima decisione di esecuzione è intitolato «Tabelle di codice».

La sua parte A, che è volta intitolata «“Ragione della segnalazione” e “Azione da intraprendere”», descrive, in particolare, l’azione da intraprendere in caso di risposta negativa a una segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale.

Tale allegato si presenta come segue: Ragione della segnalazione Azione da intraprendere (…) (…) Oggetto ricercato a fini di sequestro – articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1862 In conformità del diritto nazionale: - sequestrare l’oggetto o prendere tutte le misure conservative del caso; - determinare l’identità della persona in possesso dell’oggetto; - contattare l’ufficio SIRENE nazionale.

Oggetto da usare come prova in un procedimento penale - articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1862 In conformità del diritto nazionale: - sequestrare l’oggetto o prendere tutte le misure conservative del caso; - fare attenzione a non distruggere prove rilevanti ai fini delle indagini nel procedimento penale; - determinare l’identità della persona in possesso dell’oggetto; - contattare l’ufficio SIRENE nazionale.

Manuale SIRENE (Polizia) 23 L’articolo 1, intitolato «Oggetto – Manuale SIRENE (Polizia)», della decisione di esecuzione C(2021) 7901 final della Commissione, del 18 novembre 2021, che stabilisce norme dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE e lo scambio di informazioni supplementari relative alle segnalazioni nel sistema d’informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale («manuale SIRENE – Polizia») [in prosieguo: il «manuale SIRENE (Polizia)»], così dispone: «La presente decisione istituisce il manuale SIRENE che stabilisce: (a) norme che presiedono ai compiti degli uffici SIRENE nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale; (b) norme e procedure che disciplinano lo scambio bilaterale o multilaterale di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale; (c) norme e procedure che disciplinano lo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale; e (d) norme sulla compatibilità e la priorità delle segnalazioni nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale». 24 Intitolato «Procedure per lo scambio di informazioni supplementari in seguito a hit sulla segnalazione di un oggetto ricercato a fini di sequestro o di prova», l’articolo 50 del manuale SIRENE (Polizia) indica le azioni che lo Stato membro segnalante e lo Stato membro di esecuzione devono adottare in caso di hit su una segnalazione inserita nel SIS ai sensi dell’articolo 38 del regolamento 2018/1862, specificando i formulari da utilizzare a tal fine.

Allegato alla raccomandazione C(2023) 2152 della Commissione 25 La sottosezione 6.5, intitolata «Disposizioni specifiche sulle azioni da intraprendere (per categoria di segnalazione)», dell’allegato alla raccomandazione C(2023) 2152 della Commissione, del 31 marzo 2023, che istituisce un manuale pratico ad uso delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e degli uffici SIRENE per lo svolgimento dei compiti connessi al sistema d’informazione Schengen («manuale SIS»), è così formulata: «(…) 6.5.7 Segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova (…) Rimpatrio di oggetti Il rimpatrio di oggetti (veicoli, aeromobili, natanti, container, ecc.) è una procedura che vede un oggetto consegnato al legittimo proprietario o trasferito dallo Stato membro in cui è rinvenuto allo Stato membro dell’indagine.

Ha luogo dopo un riscontro positivo nel SIS e dopo lo svolgimento del procedimento ufficiale.

In generale, gli uffici SIRENE non sono responsabili dello scambio di informazioni durante le procedure di rimpatrio (in quanto ciò non rientra nell’ambito di applicazione della procedura SIS). (…) (…)».

Diritto bulgaro Costituzione della Repubblica di Bulgaria 26 L’articolo 120 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria prevede quanto segue: «1) La legittimità degli atti e delle azioni delle autorità amministrative è soggetta a controllo giurisdizionale. 2) I cittadini e le persone giuridiche possono impugnare tutti gli atti amministrativi che li riguardano, tranne quelli espressamente previsti dalla legge».

Legge sul Ministero degli Interni 27 L’articolo 84 dello Zakon za Ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge sul Ministero degli Interni), del 28 maggio 2014 (DV n. 53, del 27 giugno 2014, pag. 2), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone: «(1) Le autorità di polizia possono procedere al sequestro temporaneo di un oggetto segnalato, ai fini della sua ricerca, nel SIS e/o nelle banche dati dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). (2) La persona presso la quale si trova l’oggetto di cui al paragrafo 1 viene invitata a consegnarlo spontaneamente.

Della consegna spontanea dell’oggetto dev’essere redatto verbale, sottoscritto dalla persona che consegna l’oggetto rinvenuto, la quale ne trattiene copia. (…) (5) (…) Durante il periodo di sequestro temporaneo, l’oggetto è posto in custodia presso l’unità territoriale della [OSCURATO:PERSONA] “Granichna politsia” [(Direzione generale della polizia di frontiera, Bulgaria)], dell’ufficio di polizia di frontiera, della base navale della polizia di frontiera o dell’ufficio distrettuale della Direzione regionale del Ministero degli Interni ove è stato proceduto alla sua consegna o al suo sequestro. (6) (…) Il verbale di cui ai paragrafi 2 o 3 viene trasmesso senza indugio, e comunque entro 24 ore, ai fini della sua approvazione, al capo dell’unità territoriale della Direzione generale della polizia di frontiera, dell’ufficio di polizia di frontiera, della base navale della polizia di frontiera o dell’ufficio distrettuale della Direzione regionale del Ministero degli Interni ove l’oggetto è in custodia.

La consegna o il sequestro vengono notificati allo Stato membro che ha inserito la segnalazione di ricerca nel SIS e/o nelle banche dati dell’Interpol. (7) La notifica allo Stato membro che ha inserito la segnalazione di ricerca nel SIS e/o nelle banche dati dell’Interpol è effettuata dalla competente unità specializzata del Ministero degli Interni. (8) (…) Nel caso in cui lo Stato membro segnalante richieda, entro 60 giorni, la consegna dell’oggetto ricercato, quest’ultimo viene consegnato, su decisione del capo della rispettiva unità ai sensi del paragrafo 6, entro sette giorni alla persona indicata nella relativa richiesta. (9) (…) Nel caso in cui lo Stato membro segnalante non richieda, entro 60 giorni, la consegna dell’oggetto ricercato, quest’ultimo viene riconsegnato, su decisione del capo della rispettiva unità ai sensi del paragrafo 6, entro sette giorni alla persona che ne aveva effettuato la consegna o alla quale era stato sequestrato. (10) (…) Della consegna di cui ai paragrafi 8 e 9 viene redatto verbale. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali 28 Il 6 giugno 2024 CY veniva sottoposto a un controllo di polizia mentre era al volante di un veicolo con targa d’immatricolazione bulgara, che aveva acquistato da un rivenditore commerciale (in prosieguo: il «veicolo in questione»). 29 Nel corso di tale controllo veniva constatato che il numero di telaio del veicolo in questione corrispondeva a quello figurante in una segnalazione inserita nel SIS dalle autorità tedesche il 14 maggio 2024, relativa ad un veicolo ricercato a fini di prova in un procedimento penale. 30 Il 7 giugno 2024 l’Ufficio SIRENE tedesco veniva informato della consegna volontaria del veicolo in questione da parte di CY alle autorità bulgare. 31 Nella sua risposta l’Ufficio SIRENE tedesco informava l’Ufficio SIRENE bulgaro che, nelle proprie banche dati nazionali, il veicolo in questione era segnalato come ricercato nel contesto di un reato di appropriazione illecita commesso il 13 agosto 2022 e denunciato alle autorità di polizia tedesche il 14 maggio 2024.

L’Ufficio SIRENE tedesco indicava altresì che AutoEuropa Ldnk, che ne sarebbe stata il legittimo proprietario, intendeva recuperare il veicolo in questione e che, per effetto di una serie di mandati, sarebbe stato KL a rappresentare detta società in Bulgaria ai fini della riconsegna del veicolo. 32 Con decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 8, della legge sul Ministero degli Interni, nella versione applicabile all’epoca dei fatti, il capo ad interim del commissariato del 3° distretto di polizia presso la Direzione degli Interni della Capitale ordinava la riconsegna del veicolo in questione a KL. 33 CY contestava la legittimità di tale ordine di consegna dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), che rifiutava di esaminare il ricorso.

Conformandosi a una giurisprudenza nazionale costante, tale giudice ha ritenuto che CY non fosse il destinatario di detto decreto ingiuntivo, in quanto la normativa bulgara, in particolare le disposizioni dell’articolo 120, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Bulgaria, subordina il diritto di ricorso non alla qualità formale di destinatario dell’atto amministrativo, bensì alla violazione di diritti soggettivi dell’interessato. 34 CY ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), che è il giudice del rinvio. 35 Il giudice del rinvio si interroga sulla conformità alla decisione [OSCURATO:PERSONA] di una normativa di uno Stato membro che non consente alla persona registrata, in tale Stato membro, come proprietario di un bene oggetto di una segnalazione nel SIS da parte di un altro Stato membro di partecipare al procedimento amministrativo e giudiziario di attuazione delle misure di rimpatrio di tale bene verso lo Stato membro segnalante. 36 In tale contesto, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 39 e 38, paragrafo 1, della [decisione [OSCURATO:PERSONA]], letti in combinato disposto con il considerando 34 della medesima, debbano essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che non prevede la partecipazione del proprietario di un oggetto di cui all’articolo 38, paragrafo 1, della decisione medesima, registrato ai sensi del diritto nazionale, ai procedimenti amministrativi e giudiziari relativi all’applicazione delle misure [di restituzione] dell’oggetto a seguito di segnalazione ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, della decisione stessa; e ciò in considerazione della tutela dei diritti fondamentali garantita dalla [Carta] nonché dal considerando 34 della [medesima] decisione. 2) Se la finalità del [SIS], enunciata all’articolo 1 della [decisione [OSCURATO:PERSONA]], escluda l’applicazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta, qualora le misure adottate, conformemente al diritto nazionale, dalle autorità dello Stato membro in cui l’oggetto è stato rinvenuto, ledano i diritti e i legittimi interessi della persona presso la quale [tale] oggetto è stato rinvenuto».

Sulle disposizioni applicabili al procedimento principale 37 In limine , occorre rammentare che una questione pregiudiziale dev’essere esaminata alla luce di tutte le disposizioni dei trattati e del diritto derivato che possono essere pertinenti al problema.

Il fatto che il giudice del rinvio abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta quindi a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑376/21 , EU:C:2022:472 , punto 51 ). 38 Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 1, all’articolo 38, paragrafo 1, all’articolo 39, paragrafo 1, e al considerando 34 della decisione [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, per quanto riguarda l’applicabilità ratione temporis di tali disposizioni, occorre rilevare che tale decisione è stata abrogata dal regolamento 2018/1862, conformemente al suo articolo 78, primo comma, e che dall’articolo 79, paragrafi 2 e 5, di questo stesso strumento risulta che tale abrogazione è entrata in vigore il 7 marzo 2023, a seguito dell’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/201 della Commissione, del 30 gennaio 2023, che fissa la data di entrata in funzione del sistema d’informazione Schengen ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2023, L 27, pag. 29 ). 39 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la segnalazione relativa al veicolo in questione è stata inserita nel SIS il 14 maggio 2024, ossia successivamente alla data in cui è entrata in vigore l’abrogazione delle pertinenti disposizioni della decisione [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, al procedimento principale si applica il regolamento 2018/1862. 40 Occorre tuttavia rilevare che la formulazione degli articoli 1, 38 e 39 della decisione [OSCURATO:PERSONA] corrisponde, in sostanza, con alcune modifiche che sono irrilevanti nel caso di specie, a quella, rispettivamente, degli articoli 1, 38 e 39 del regolamento 2018/1862.

Lo stesso vale, rispettivamente, per il considerando 34 della decisione [OSCURATO:PERSONA] e per il considerando 72 di tale regolamento. 41 Occorre altresì sottolineare che il 14 maggio 2024, vale a dire alla data di inserimento della segnalazione del veicolo in questione nel SIS, era applicabile la decisione di esecuzione C(2021)

92. 42 Infine, il manuale SIRENE (Polizia) applicabile ratione temporis al procedimento principale è quello risultante dalla decisione di esecuzione C(2021) 7901 final, che è stata successivamente abrogata dalla decisione di esecuzione C(2025) 3011 final della Commissione, del21 maggio 2025, che stabilisce norme dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE e lo scambio di informazioni supplementari relative alle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale («manuale SIRENE - Polizia») e che abroga le decisioni di esecuzione C(2024) 290 final e C(2021) 7901 final. 43 Ne consegue che occorre rispondere alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale in considerazione degli articoli 1, 38 e 39 del regolamento 2018/1862 nonché delle disposizioni pertinenti della decisione di esecuzione C(2021) 92 e del manuale SIRENE (Polizia).

Sulla prima questione 44 Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli 38 e 39 del regolamento 2018/1862, letti alla luce della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che non riconosce alla persona che ha, in tale Stato membro, la qualità di legittimo proprietario di un bene che è stato oggetto di una segnalazione nel SIS da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro il diritto di intervenire nei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi al rimpatrio di tale bene verso tale altro Stato membro. 45 Per rispondere alla questione occorre anzitutto stabilire se una siffatta restrizione legale, relativa alla procedura di consegna, nello Stato membro di esecuzione, di un bene segnalato nel SIS a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale nello Stato membro segnalante, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 39 del regolamento 2018/1862. 46 Se l’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/1862 prevede effettivamente che un veicolo a motore, come il veicolo in questione, possa essere oggetto di una segnalazione nel SIS, è l’articolo 39 di tale regolamento che disciplina l’azione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono intraprendere in vista di una siffatta segnalazione. 47 In tale contesto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 e del 26 marzo 2026, Isergartler, C‑618/24 , EU:C:2026:251 , punto 29 ). 48 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore dell’articolo 39 del regolamento 2018/1862, tale disposizione stabilisce che, qualora dall’interrogazione emerga l’esistenza di una segnalazione relativa a un oggetto reperito, l’autorità competente sequestra l’oggetto conformemente al diritto nazionale e si mette in contatto con l’autorità dello Stato membro segnalante per concordare le misure necessarie.

Tuttavia, nulla viene detto sulla natura o sul contenuto di tali misure, in quanto l’articolo 39 del regolamento 2018/1862 si limita a indicare, al suo paragrafo 3, che lo Stato membro di esecuzione adotta le misure richieste dallo Stato membro segnalante conformemente al suo diritto nazionale. 49 Dalla formulazione dell’articolo 39 del regolamento 2018/1862 risulta quindi che il legislatore dell’Unione ha inteso imporre alle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione l’obbligo di sequestrare il bene oggetto della segnalazione e di mettersi in contatto con le autorità dello Stato segnalante al fine di decidere le misure da adottare successivamente, lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] membri un ampio margine di manovra a quest’ultimo riguardo. 50 Come rilevato al punto 40 della presente sentenza, la formulazione dell’articolo 39 del regolamento 2018/1862 corrisponde in sostanza a quella dell’articolo 39 della decisione [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale la Corte ha già dichiarato che esso si limita a descrivere, in termini generali, il modo in cui le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione devono dare seguito a un hit relativo a una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA], emessa sulla base dell’articolo 38 di tale decisione, e che, scegliendo di non specificare all’articolo 39 di quest’ultima le misure esatte che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono adottare ai fini dell’esecuzione di una segnalazione inserita nel [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 38 di detta decisione, il legislatore dell’Unione ha inteso lasciare a questi ultimi un ampio margine di discrezionalità al riguardo [v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerija (Immatricolazione dei veicoli segnalati), C‑88/21 , EU:C:2022:982 , punti 37 e 38 ]. 51 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 39 del regolamento 2018/1862, occorre indicare che nessuna disposizione di tale regolamento precisa il tipo di misure che lo Stato membro che ha reperito l’oggetto segnalato deve adottare, al di là del sequestro di tale oggetto. 52 Inoltre, mentre, in forza dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento 2018/1862, le segnalazioni inserite per l’arresto di una persona ai fini della sua consegna o della sua estradizione conformemente all’articolo 26 di tale regolamento sono cancellate dal sistema solo dopo che la consegna o l’estradizione è stata effettuata, l’articolo 55, paragrafo 5, lettera a), di detto regolamento prevede che una segnalazione inserita nel SIS sulla base dell’articolo 38 del medesimo regolamento sia cancellata non appena l’oggetto sia stato posto sotto sequestro, una volta che il successivo scambio di informazioni supplementari abbia avuto luogo tra i competenti uffici SIRENE.

Pertanto, occorre intendere che, per il solo fatto di questo scambio, la segnalazione fondata sull’articolo 38 del regolamento 2018/1862 ha raggiunto il suo obiettivo e che, di conseguenza, il rimpatrio dell’oggetto segnalato non rientra nell’esecuzione dell’azione che deve essere intrapresa, in forza di tale regolamento, dall’autorità competente dello Stato membro in cui tale oggetto è stato reperito. 53 Inoltre, la decisione di esecuzione C(2021) 92, il cui obiettivo è segnatamente che, inserendo una segnalazione, gli utenti finali selezionino l’azione appropriata da eseguire in virtù del motivo della segnalazione, non prevede che, nel caso di una segnalazione fondata sull’articolo 38 del regolamento 2018/1862, tale azione comprenda la consegna del bene segnalato.

Ai sensi dell’articolo 5 della decisione di esecuzione C(2021) 92, in combinato disposto con l’allegato I, parte A, di quest’ultima, l’azione richiesta allo Stato membro nel cui territorio è stato trovato il bene segnalato consiste nel sequestrare quest’ultimo, prendere le misure conservative del caso, per usare tale oggetto come prova in un procedimento penale, nel determinare l’identità della persona che ne è in possesso e nel contattare l’ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante. 54 A sua volta, il manuale Sirene (Polizia), che stabilisce le norme relative ai compiti assegnati agli uffici SIRENE nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, non contiene disposizioni o moduli relativi allo scambio di informazioni per la consegna dell’oggetto segnalato o concernenti gli aspetti pratici di tale consegna. 55 A tali considerazioni occorre aggiungere inoltre che il «manuale SIS», figurante nell’allegato alla raccomandazione C(2023) 2152, che, pur non avendo valore vincolante, costituisce un ausilio per l’interpretazione dell’articolo 39 del regolamento 2018/1862, precisa, sotto il titolo «Rimpatrio di oggetti», che un siffatto rimpatrio «ha luogo dopo un riscontro positivo nel SIS e dopo lo svolgimento del procedimento ufficiale» e che, «[i]n generale, gli uffici SIRENE non sono responsabili dello scambio di informazioni durante le procedure di rimpatrio (in quanto ciò non rientra nell’ambito di applicazione della procedura SIS)». 56 In terzo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dal regolamento 2018/1862, dai suoi articoli 1 e 2, letti alla luce del considerando 1 di quest’ultimo, risulta che tale regolamento ha lo scopo, in generale, di contribuire al mantenimento di un livello elevato di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione e, più in particolare, a tal fine, di stabilire le norme che rendono possibile il funzionamento del SIS e lo scambio di informazioni tra le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, sostenendo la cooperazione operativa tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie in materia penale, avvalendosi delle informazioni trasmesse mediante il SIS. 57 Orbene, un’interpretazione dell’articolo 39 del regolamento 2018/1862 nel senso che esso non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’adozione di misure predeterminate, ma lascia loro un ampio margine di manovra per individuare le misure necessarie da adottare, non è contraria a tale obiettivo e preserva il contributo al rafforzamento del livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione derivante dalla trasmissione di informazioni relative ad oggetti a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale e lo svolgimento di scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati al fine di concordare le misure necessarie [v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerija (Immatricolazione dei veicoli segnalati), C‑88/21 , EU:C:2022:982 , punto 42 ]. 58 In tali circostanze, occorre considerare che, per quanto riguarda i beni oggetto di una segnalazione nel SIS ai sensi dell’articolo 38 del regolamento 2018/1862, dall’articolo 39 di quest’ultimo non risulta alcun obbligo quanto alle misure da adottare diverse da quelle relative al sequestro dell’oggetto segnalato e alla messa in contatto tra le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione e lo Stato membro segnalante.

Di conseguenza, l’articolo 39 del regolamento 2018/1862 non disciplina la decisione di rimpatriare il bene oggetto di una siffatta segnalazione né definisce le norme procedurali relative all’adozione di tale decisione, le quali rientrano nell’ambito di applicazione del diritto nazionale. 59 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 39 del regolamento 2018/1862 deve essere interpretato nel senso che le norme nazionali relative all’adozione di una misura di consegna di un oggetto segnalato nel SIS sul fondamento dell’articolo 38 di tale regolamento, mediante decisione delle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione in risposta alla richiesta dello Stato membro segnalante, non rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

Sulla seconda questione 60 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’obiettivo del SIS, quale enunciato all’articolo 1 del regolamento 2018/1862, debba prevalere sul principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta, in una situazione in cui, a seguito della segnalazione nel SIS, misure adottate conformemente al diritto dello Stato membro di esecuzione possono ledere, in tale Stato membro, i diritti e gli interessi legittimi della persona in possesso del bene oggetto di tale segnalazione. 61 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri unicamente in sede di attuazione del diritto dell’Unione.

A tal riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di «attuazione del diritto dell’Unione» richiede l’esistenza di un collegamento di una certa consistenza, che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra (sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa, C‑206/13 , EU:C:2014:126 , punto 24 , nonché del 5 marzo 2026, AESTE, C‑210/24 , EU:C:2026:145 , punto 66 ). 62 I diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano quindi in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (sentenze del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 19 , e del 15 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA], C‑588/24 , EU:C:2026:14 , punto 37 ). 63 Pertanto, qualora le disposizioni del diritto dell’Unione nel settore interessato non disciplinino un determinato aspetto e non impongano alcun obbligo specifico agli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione a una determinata situazione, le norme nazionali che uno Stato membro istituisce in ordine a tale aspetto esulano dall’ambito di applicazione della Carta e la situazione stessa non può essere valutata in riferimento alle disposizioni di quest’ultima. 64 Nel caso di specie, dalla risposta alla prima questione risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerata come diretta ad attuare il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. 65 Pertanto, non è necessario rispondere alla seconda questione.

Sulle spese 66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: L’articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, deve essere interpretato nel senso che: le norme nazionali relative all’adozione di una misura di consegna di un oggetto segnalato nel sistema d’informazione Schengen sul fondamento dell’articolo 38 di tale regolamento, mediante decisione delle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione in risposta alla richiesta dello Stato membro segnalante, non rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CJ0326 SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 4 giugno 2026 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione di polizia – Sistema d’informazione Schengen – Decisione 2007/533/GAI – Regolamento (UE) 2018/1862 – Segnalazione di un veicolo a motore a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale – Ordine di consegnare un veicolo segnalato nel sistema d’informazione Schengen – Normativa nazionale che esclude l’intervento della persona che era in possesso dell’oggetto segnalato nel procedimento amministrativo e giudiziario di consegna dell’oggetto allo Stato membro segnalante» Nella causa C‑326/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), con decisione del 9 maggio 2025, pervenuta in cancelleria il 13 maggio 2025, nel procedimento CY contro [OSCURATO:PERSONA] prenaznachen na dlazhnost nachalnik na 03 Rayonno upravlenie na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti, LA CORTE (Sesta Sezione), composta da I. Ziemele, presidente di sezione, A. Kumin e M. Bošnjak (relatore), giudici, avvocato generale: D. Spielmann cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per la Commissione europea, da N. Schaeffer e I. Zaloguin, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 1, dell’articolo 38, paragrafo 1, e dell’articolo 39, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione ([OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2007, L 205, pag. 63 ; in prosieguo: la «decisione [OSCURATO:PERSONA]»), letti alla luce della tutela dei diritti fondamentali conferita dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra CY, cittadino bulgaro registrato, conformemente al diritto bulgaro, come legittimo proprietario di un veicolo sequestrato a seguito di una segnalazione inserita nel sistema d’informazione Schengen (in prosieguo: il «SIS») dalla Repubblica federale di Germania, e il [OSCURATO:PERSONA] prenaznachen na dlazhnost nachalnik na 03 Rayonno upravlenie pri Stolichna direktsia na vatreshnite raboti (capo ad interim del commissariato del 3° distretto di polizia presso la Direzione degli Interni della Capitale, Bulgaria) in merito alla legittimità dell’ordine impartito da quest’ultimo di rimpatriare detto veicolo in Germania. Contesto normativo Diritto dell’Unione Decisione [OSCURATO:PERSONA] 3 Il considerando 34 della decisione [OSCURATO:PERSONA] enunciava: «La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla [Carta]». 4 L’articolo 1 di tale decisione prevedeva quanto segue: «1.   È istituito il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (“[OSCURATO:PERSONA]”). 2.   Scopo del [OSCURATO:PERSONA] è, a norma della presente decisione, assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea, incluso il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri e applicare le disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato CE relativo alla circolazione delle persone in detto territorio avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite tale sistema». 5 L’articolo 38 di detta decisione, intitolato «Obiettivi e condizioni della segnalazione», così disponeva: «1.   I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale sono inseriti nel [OSCURATO:PERSONA]. 2.   Sono inserite le categorie di oggetti agevolmente identificabili indicate in appresso: a) veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc, natanti e aeromobili; (…)». 6 L’articolo 39 della medesima decisione, intitolato «Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni», così disponeva: «1.   Qualora dall’interrogazione emerga l’esistenza di una segnalazione per un oggetto individuato, l’autorità che la constata si mette in contatto con l’autorità che ha effettuato la segnalazione per concordare le misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere trasmessi dati personali, a norma della presente decisione. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate mediante lo scambio di informazioni supplementari. 3.   Lo Stato membro che ha rinvenuto l’oggetto adotta misure conformi alla propria legislazione». Regolamento (UE) 2018/1862 7 I considerando 1, 7, 38 e 72 del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione ( GU 2018, L 312, pag. 56 ), recitano come segue: «(1) Il sistema d’informazione Schengen (SIS) rappresenta uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea. Il SIS è una delle principali misure compensative che contribuiscono a mantenere un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, sostenendo la cooperazione operativa tra le autorità nazionali competenti, in particolare guardie di frontiera, autorità di polizia e doganali, autorità competenti per l’immigrazione e autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali. (…) (7) Le segnalazioni nel SIS contengono solo le informazioni necessarie per identificare una persona o un oggetto e l’azione da intraprendere. Pertanto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero, all’occorrenza, scambiare informazioni supplementari relative alle segnalazioni. (…) (38) Nel caso di segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale, gli oggetti in questione dovrebbero essere sequestrati in conformità del diritto nazionale che stabilisce se e a quali condizioni un oggetto debba essere sequestrato, in particolare se è in possesso del suo legittimo proprietario. (…) (72) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla [Carta] (…)». 8 Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento 2018/1862, intitolato «Obiettivo generale del SIS»: «Scopo del SIS è assicurare un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione, inclusi il mantenimento della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nel territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri, e garantire l’applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo V, capi 4 e 5, TFUE relative alla circolazione delle persone in detto territorio, avvalendosi delle informazioni trasmesse mediante tale sistema». 9 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Oggetto», al paragrafo 1 così recita: «Il presente regolamento stabilisce le condizioni e le procedure applicabili all’inserimento e al trattamento nel SIS delle segnalazioni di persone e oggetti e allo scambio di informazioni supplementari e dati complementari per la cooperazione di polizia e la cooperazione giudiziaria in materia penale». 10 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», è così formulato: «Ai fini del presente regolamento s’intende per: 1) “segnalazione”: un insieme di dati inseriti nel SIS che permette alle autorità competenti di identificare una persona o un oggetto al fine di intraprendere un’azione specifica; 2) “informazioni supplementari”: le informazioni non facenti parte dei dati di segnalazione conservati nel SIS ma connesse alle segnalazioni inserite nel SIS, che devono essere scambiate tramite gli uffici SIRENE: (…) b) in seguito a un riscontro positivo (hit) al fine di consentire l’azione appropriata; (…) 7) “riscontro positivo (hit)”: una corrispondenza che soddisfi i seguenti criteri: a) è stata confermata da: i) l’utente finale; oppure ii) l’autorità competente conformemente alle procedure nazionali, qualora la corrispondenza in questione si basi sul raffronto di dati biometrici; e b) sono richieste ulteriori azioni; (…) 9) “Stato membro segnalante”: lo Stato membro che ha inserito la segnalazione nel SIS; 10) “Stato membro di esecuzione”: lo Stato membro che intraprende o ha intrapreso l’azione richiesta in seguito a un riscontro positivo (hit); (…)». 11 L’articolo 7 del medesimo regolamento, intitolato «Ufficio N.SIS e ufficio SIRENE», al paragrafo 2, primo comma, prevede quanto segue: «Ciascuno Stato membro designa un’autorità nazionale, operativa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che garantisca lo scambio e la disponibilità di tutte le informazioni supplementari (“ufficio SIRENE”) conformemente al manuale SIRENE. Ogni ufficio SIRENE funge da punto di contatto unico per il proprio Stato membro per lo scambio di informazioni supplementari sulle segnalazioni e per agevolare l’adozione delle azioni richieste quando sono inserite nel SIS segnalazioni relative a persone o oggetti e tali persone o oggetti sono localizzati in seguito a un riscontro positivo (hit)». 12 L’articolo 38 del regolamento 2018/1862, intitolato «Obiettivi e condizioni di inserimento delle segnalazioni», ai paragrafi 1 e 2 così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri segnalanti inseriscono nel SIS le segnalazioni relative agli oggetti ricercati a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale. 2.   Le segnalazioni sono inserite relativamente alle categorie di oggetti agevolmente identificabili indicate di seguito: a) veicoli a motore a prescindere dal sistema di propulsione; (…)». 13 Ai sensi dell’articolo 39 di tale regolamento, intitolato «Esecuzione dell’azione richiesta nella segnalazione»: «1.   Qualora dall’interrogazione emerga l’esistenza di una segnalazione relativa a un oggetto reperito, l’autorità competente sequestra l’oggetto conformemente al diritto nazionale e si mette in contatto con l’autorità dello Stato membro segnalante per concordare le misure necessarie. A tale scopo possono altresì essere trasmessi dati personali a norma del presente regolamento. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate tramite lo scambio di informazioni supplementari. 3.   Lo Stato membro di esecuzione adotta le misure richieste conformemente al diritto nazionale». 14 L’articolo 55 di detto regolamento, intitolato «Cancellazione delle segnalazioni», al paragrafo 5 prevede quanto segue: «Le segnalazioni di oggetti a fini di sequestro o di prova ai sensi dell’articolo 38, sono cancellate: a) non appena l’oggetto sia posto sotto sequestro o misura equivalente, una volta che sia avvenuto il necessario successivo scambio di informazioni supplementari tra i competenti uffici SIRENE o che l’oggetto sia sottoposto ad altra procedura giudiziaria o amministrativa; b) allo scadere del termine di validità della segnalazione conformemente all’articolo 53; o c) su decisione dell’autorità competente dello Stato membro segnalante». 15 L’articolo 68 del medesimo regolamento, intitolato «Mezzi di impugnazione», al paragrafo 1 così dispone: «Fatte salve le disposizioni sui mezzi di impugnazione di cui al regolamento (UE) 2016/679 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU 2016, L 119, pag. 1 )] e alla direttiva (UE) 2016/680 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( GU 2016, L 119, pag. 89 )], chiunque può adire qualsiasi autorità competente, tra cui l’autorità giudiziaria, in base al diritto di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare, ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente a una segnalazione che lo riguarda». 16 L’articolo 78 del regolamento 2018/1862, intitolato «Abrogazione», al suo primo comma così dispone: «Il regolamento (CE) n. 1986/2006 e le decisioni 2007/533/GAI e 2010/261/UE sono abrogati a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 79, paragrafo 5, primo comma». 17 L’articolo 79 di tale regolamento, intitolato «Entrata in vigore, inizio delle attività e applicazione», ai paragrafi 2 e 5 prevede quanto segue: «2.   Entro il 28 dicembre 2021 la Commissione adotta una decisione che stabilisce la data a decorrere dalla quale le attività del SIS hanno inizio a norma del presente regolamento, dopo aver verificato che sono soddisfatte le condizioni seguenti: a) che siano stati adottati gli atti di esecuzione necessari per l’applicazione del presente regolamento; b) che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano notificato alla Commissione di aver adottato le disposizioni tecniche e giuridiche necessarie per trattare i dati SIS e scambiare informazioni supplementari a norma del presente regolamento; (…) (…) 5.   Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data stabilita in conformità del paragrafo 2». Decisione di esecuzione C(2021) 92 18 L’articolo 1 della decisione di esecuzione C(2021) 92 final della Commissione, del 15 gennaio 2021, che stabilisce le norme tecniche necessarie per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati nel sistema d’informazione Schengen (SIS) e altre misure di attuazione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale [in prosieguo: la «decisione di esecuzione C(2021) 92], intitolato «Oggetto», così dispone: «La presente decisione stabilisce le norme tecniche necessarie per garantire un’attuazione uniforme del [SIS] nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare: (…) (b) le norme, incluse quelle riguardanti la qualità dei dati e gli indicatori di validità, per l’inserimento, l’aggiornamento, la cancellazione e la consultazione dei dati relativi a persone e oggetti nel SIS; (…)». 19 L’articolo 3 della decisione di esecuzione C(2021) 92, intitolato «Meccanismi di controllo della qualità dei dati per l’inserimento dei dati alfanumerici nel SIS», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Il SIS contiene i seguenti meccanismi di controllo della qualità dei dati per l’inserimento dei dati alfanumerici: (a) l’uso di tabelle di codice per garantire l’inserimento uniforme dei dati, come stabilito all’articolo 4; (…)». 20 L’articolo 4 di tale decisione di esecuzione, intitolato «Tabelle di codice», al paragrafo 1 così dispone: «Le tabelle di codice relative alla “Ragione della segnalazione”, all’“Azione da intraprendere” e al “Tipo di reati” figurano nell’allegato I, parti A e B [della presente decisione]». 21 L’articolo 5 di detta decisione di esecuzione, intitolato «Corrispondenza fra “Ragione della segnalazione” e “Azione da intraprendere”», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Per ciascuna “Ragione della segnalazione” che figura nella prima colonna della tabella dell’allegato I, parte A, l’“Azione da intraprendere” richiesta è una delle corrispondenti azioni che figurano nella seconda colonna di tale tabella». 22 L’allegato I della medesima decisione di esecuzione è intitolato «Tabelle di codice». La sua parte A, che è volta intitolata «“Ragione della segnalazione” e “Azione da intraprendere”», descrive, in particolare, l’azione da intraprendere in caso di risposta negativa a una segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale. Tale allegato si presenta come segue: Ragione della segnalazione Azione da intraprendere (…) (…) Oggetto ricercato a fini di sequestro – articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1862 In conformità del diritto nazionale: - sequestrare l’oggetto o prendere tutte le misure conservative del caso; - determinare l’identità della persona in possesso dell’oggetto; - contattare l’ufficio SIRENE nazionale. Oggetto da usare come prova in un procedimento penale - articolo 38 del regolamento (UE) 2018/1862 In conformità del diritto nazionale: - sequestrare l’oggetto o prendere tutte le misure conservative del caso; - fare attenzione a non distruggere prove rilevanti ai fini delle indagini nel procedimento penale; - determinare l’identità della persona in possesso dell’oggetto; - contattare l’ufficio SIRENE nazionale. Manuale SIRENE (Polizia) 23 L’articolo 1, intitolato «Oggetto – Manuale SIRENE (Polizia)», della decisione di esecuzione C(2021) 7901 final della Commissione, del 18 novembre 2021, che stabilisce norme dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE e lo scambio di informazioni supplementari relative alle segnalazioni nel sistema d’informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale («manuale SIRENE – Polizia») [in prosieguo: il «manuale SIRENE (Polizia)»], così dispone: «La presente decisione istituisce il manuale SIRENE che stabilisce: (a) norme che presiedono ai compiti degli uffici SIRENE nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale; (b) norme e procedure che disciplinano lo scambio bilaterale o multilaterale di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale; (c) norme e procedure che disciplinano lo scambio di informazioni supplementari tra gli uffici SIRENE e l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale; e (d) norme sulla compatibilità e la priorità delle segnalazioni nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale». 24 Intitolato «Procedure per lo scambio di informazioni supplementari in seguito a hit sulla segnalazione di un oggetto ricercato a fini di sequestro o di prova», l’articolo 50 del manuale SIRENE (Polizia) indica le azioni che lo Stato membro segnalante e lo Stato membro di esecuzione devono adottare in caso di hit su una segnalazione inserita nel SIS ai sensi dell’articolo 38 del regolamento 2018/1862, specificando i formulari da utilizzare a tal fine. Allegato alla raccomandazione C(2023) 2152 della Commissione 25 La sottosezione 6.5, intitolata «Disposizioni specifiche sulle azioni da intraprendere (per categoria di segnalazione)», dell’allegato alla raccomandazione C(2023) 2152 della Commissione, del 31 marzo 2023, che istituisce un manuale pratico ad uso delle autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e degli uffici SIRENE per lo svolgimento dei compiti connessi al sistema d’informazione Schengen («manuale SIS»), è così formulata: «(…) 6.5.7 Segnalazione di oggetti a fini di sequestro o di prova (…) Rimpatrio di oggetti Il rimpatrio di oggetti (veicoli, aeromobili, natanti, container, ecc.) è una procedura che vede un oggetto consegnato al legittimo proprietario o trasferito dallo Stato membro in cui è rinvenuto allo Stato membro dell’indagine. Ha luogo dopo un riscontro positivo nel SIS e dopo lo svolgimento del procedimento ufficiale. In generale, gli uffici SIRENE non sono responsabili dello scambio di informazioni durante le procedure di rimpatrio (in quanto ciò non rientra nell’ambito di applicazione della procedura SIS). (…) (…)». Diritto bulgaro Costituzione della Repubblica di Bulgaria 26 L’articolo 120 della Costituzione della Repubblica di Bulgaria prevede quanto segue: «1)   La legittimità degli atti e delle azioni delle autorità amministrative è soggetta a controllo giurisdizionale. 2)   I cittadini e le persone giuridiche possono impugnare tutti gli atti amministrativi che li riguardano, tranne quelli espressamente previsti dalla legge». Legge sul Ministero degli Interni 27 L’articolo 84 dello Zakon za Ministerstvoto na vatreshnite raboti (legge sul Ministero degli Interni), del 28 maggio 2014 (DV n. 53, del 27 giugno 2014, pag. 2), nella versione applicabile al procedimento principale, così dispone: «(1)   Le autorità di polizia possono procedere al sequestro temporaneo di un oggetto segnalato, ai fini della sua ricerca, nel SIS e/o nelle banche dati dell’Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). (2)   La persona presso la quale si trova l’oggetto di cui al paragrafo 1 viene invitata a consegnarlo spontaneamente. Della consegna spontanea dell’oggetto dev’essere redatto verbale, sottoscritto dalla persona che consegna l’oggetto rinvenuto, la quale ne trattiene copia. (…) (5)   (…) Durante il periodo di sequestro temporaneo, l’oggetto è posto in custodia presso l’unità territoriale della [OSCURATO:PERSONA] “Granichna politsia” [(Direzione generale della polizia di frontiera, Bulgaria)], dell’ufficio di polizia di frontiera, della base navale della polizia di frontiera o dell’ufficio distrettuale della Direzione regionale del Ministero degli Interni ove è stato proceduto alla sua consegna o al suo sequestro. (6)   (…) Il verbale di cui ai paragrafi 2 o 3 viene trasmesso senza indugio, e comunque entro 24 ore, ai fini della sua approvazione, al capo dell’unità territoriale della Direzione generale della polizia di frontiera, dell’ufficio di polizia di frontiera, della base navale della polizia di frontiera o dell’ufficio distrettuale della Direzione regionale del Ministero degli Interni ove l’oggetto è in custodia. La consegna o il sequestro vengono notificati allo Stato membro che ha inserito la segnalazione di ricerca nel SIS e/o nelle banche dati dell’Interpol. (7)   La notifica allo Stato membro che ha inserito la segnalazione di ricerca nel SIS e/o nelle banche dati dell’Interpol è effettuata dalla competente unità specializzata del Ministero degli Interni. (8)   (…) Nel caso in cui lo Stato membro segnalante richieda, entro 60 giorni, la consegna dell’oggetto ricercato, quest’ultimo viene consegnato, su decisione del capo della rispettiva unità ai sensi del paragrafo 6, entro sette giorni alla persona indicata nella relativa richiesta. (9)   (…) Nel caso in cui lo Stato membro segnalante non richieda, entro 60 giorni, la consegna dell’oggetto ricercato, quest’ultimo viene riconsegnato, su decisione del capo della rispettiva unità ai sensi del paragrafo 6, entro sette giorni alla persona che ne aveva effettuato la consegna o alla quale era stato sequestrato. (10)   (…) Della consegna di cui ai paragrafi 8 e 9 viene redatto verbale. (…)». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 28 Il 6 giugno 2024 CY veniva sottoposto a un controllo di polizia mentre era al volante di un veicolo con targa d’immatricolazione bulgara, che aveva acquistato da un rivenditore commerciale (in prosieguo: il «veicolo in questione»). 29 Nel corso di tale controllo veniva constatato che il numero di telaio del veicolo in questione corrispondeva a quello figurante in una segnalazione inserita nel SIS dalle autorità tedesche il 14 maggio 2024, relativa ad un veicolo ricercato a fini di prova in un procedimento penale. 30 Il 7 giugno 2024 l’Ufficio SIRENE tedesco veniva informato della consegna volontaria del veicolo in questione da parte di CY alle autorità bulgare. 31 Nella sua risposta l’Ufficio SIRENE tedesco informava l’Ufficio SIRENE bulgaro che, nelle proprie banche dati nazionali, il veicolo in questione era segnalato come ricercato nel contesto di un reato di appropriazione illecita commesso il 13 agosto 2022 e denunciato alle autorità di polizia tedesche il 14 maggio 2024. L’Ufficio SIRENE tedesco indicava altresì che AutoEuropa Ldnk, che ne sarebbe stata il legittimo proprietario, intendeva recuperare il veicolo in questione e che, per effetto di una serie di mandati, sarebbe stato KL a rappresentare detta società in Bulgaria ai fini della riconsegna del veicolo. 32 Con decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 8, della legge sul Ministero degli Interni, nella versione applicabile all’epoca dei fatti, il capo ad interim del commissariato del 3° distretto di polizia presso la Direzione degli Interni della Capitale ordinava la riconsegna del veicolo in questione a KL. 33 CY contestava la legittimità di tale ordine di consegna dinanzi all’Administrativen sad Sofia-grad (Tribunale amministrativo di Sofia, Bulgaria), che rifiutava di esaminare il ricorso. Conformandosi a una giurisprudenza nazionale costante, tale giudice ha ritenuto che CY non fosse il destinatario di detto decreto ingiuntivo, in quanto la normativa bulgara, in particolare le disposizioni dell’articolo 120, paragrafo 2, della Costituzione della Repubblica di Bulgaria, subordina il diritto di ricorso non alla qualità formale di destinatario dell’atto amministrativo, bensì alla violazione di diritti soggettivi dell’interessato. 34 CY ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, Bulgaria), che è il giudice del rinvio. 35 Il giudice del rinvio si interroga sulla conformità alla decisione [OSCURATO:PERSONA] di una normativa di uno Stato membro che non consente alla persona registrata, in tale Stato membro, come proprietario di un bene oggetto di una segnalazione nel SIS da parte di un altro Stato membro di partecipare al procedimento amministrativo e giudiziario di attuazione delle misure di rimpatrio di tale bene verso lo Stato membro segnalante. 36 In tale contesto, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se gli articoli 39 e 38, paragrafo 1, della [decisione [OSCURATO:PERSONA]], letti in combinato disposto con il considerando 34 della medesima, debbano essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che non prevede la partecipazione del proprietario di un oggetto di cui all’articolo 38, paragrafo 1, della decisione medesima, registrato ai sensi del diritto nazionale, ai procedimenti amministrativi e giudiziari relativi all’applicazione delle misure [di restituzione] dell’oggetto a seguito di segnalazione ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, della decisione stessa; e ciò in considerazione della tutela dei diritti fondamentali garantita dalla [Carta] nonché dal considerando 34 della [medesima] decisione. 2) Se la finalità del [SIS], enunciata all’articolo 1 della [decisione [OSCURATO:PERSONA]], escluda l’applicazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva sancito dall’articolo 47 della Carta, qualora le misure adottate, conformemente al diritto nazionale, dalle autorità dello Stato membro in cui l’oggetto è stato rinvenuto, ledano i diritti e i legittimi interessi della persona presso la quale [tale] oggetto è stato rinvenuto». Sulle disposizioni applicabili al procedimento principale 37 In limine , occorre rammentare che una questione pregiudiziale dev’essere esaminata alla luce di tutte le disposizioni dei trattati e del diritto derivato che possono essere pertinenti al problema. Il fatto che il giudice del rinvio abbia formulato una questione pregiudiziale facendo riferimento soltanto a talune disposizioni del diritto dell’Unione non osta quindi a che la Corte fornisca a detto giudice tutti gli elementi di interpretazione che possano essere utili alla decisione della causa di cui è investito, indipendentemente dalla circostanza che esso vi abbia fatto riferimento o meno nella formulazione delle sue questioni (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑376/21 , EU:C:2022:472 , punto 51 ). 38 Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio fa riferimento all’articolo 1, all’articolo 38, paragrafo 1, all’articolo 39, paragrafo 1, e al considerando 34 della decisione [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, per quanto riguarda l’applicabilità ratione temporis di tali disposizioni, occorre rilevare che tale decisione è stata abrogata dal regolamento 2018/1862, conformemente al suo articolo 78, primo comma, e che dall’articolo 79, paragrafi 2 e 5, di questo stesso strumento risulta che tale abrogazione è entrata in vigore il 7 marzo 2023, a seguito dell’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/201 della Commissione, del 30 gennaio 2023, che fissa la data di entrata in funzione del sistema d’informazione Schengen ai sensi del regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2023, L 27, pag. 29 ). 39 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che la segnalazione relativa al veicolo in questione è stata inserita nel SIS il 14 maggio 2024, ossia successivamente alla data in cui è entrata in vigore l’abrogazione delle pertinenti disposizioni della decisione [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, al procedimento principale si applica il regolamento 2018/1862. 40 Occorre tuttavia rilevare che la formulazione degli articoli 1, 38 e 39 della decisione [OSCURATO:PERSONA] corrisponde, in sostanza, con alcune modifiche che sono irrilevanti nel caso di specie, a quella, rispettivamente, degli articoli 1, 38 e 39 del regolamento 2018/1862. Lo stesso vale, rispettivamente, per il considerando 34 della decisione [OSCURATO:PERSONA] e per il considerando 72 di tale regolamento. 41 Occorre altresì sottolineare che il 14 maggio 2024, vale a dire alla data di inserimento della segnalazione del veicolo in questione nel SIS, era applicabile la decisione di esecuzione C(2021) 92. 42 Infine, il manuale SIRENE (Polizia) applicabile ratione temporis al procedimento principale è quello risultante dalla decisione di esecuzione C(2021) 7901 final, che è stata successivamente abrogata dalla decisione di esecuzione C(2025) 3011 final della Commissione, del21 maggio 2025, che stabilisce norme dettagliate per i compiti degli uffici SIRENE e lo scambio di informazioni supplementari relative alle segnalazioni nel sistema d'informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale («manuale SIRENE - Polizia») e che abroga le decisioni di esecuzione C(2024) 290 final e C(2021) 7901 final. 43 Ne consegue che occorre rispondere alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale in considerazione degli articoli 1, 38 e 39 del regolamento 2018/1862 nonché delle disposizioni pertinenti della decisione di esecuzione C(2021) 92 e del manuale SIRENE (Polizia). Sulla prima questione 44 Con la sua prima questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se gli articoli 38 e 39 del regolamento 2018/1862, letti alla luce della Carta, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che non riconosce alla persona che ha, in tale Stato membro, la qualità di legittimo proprietario di un bene che è stato oggetto di una segnalazione nel SIS da parte delle autorità competenti di un altro Stato membro il diritto di intervenire nei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi al rimpatrio di tale bene verso tale altro Stato membro. 45 Per rispondere alla questione occorre anzitutto stabilire se una siffatta restrizione legale, relativa alla procedura di consegna, nello Stato membro di esecuzione, di un bene segnalato nel SIS a fini di sequestro o di prova in un procedimento penale nello Stato membro segnalante, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 39 del regolamento 2018/1862. 46 Se l’articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/1862 prevede effettivamente che un veicolo a motore, come il veicolo in questione, possa essere oggetto di una segnalazione nel SIS, è l’articolo 39 di tale regolamento che disciplina l’azione che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono intraprendere in vista di una siffatta segnalazione. 47 In tale contesto, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 e del 26 marzo 2026, Isergartler, C‑618/24 , EU:C:2026:251 , punto 29 ). 48 Per quanto riguarda, in primo luogo, il tenore dell’articolo 39 del regolamento 2018/1862, tale disposizione stabilisce che, qualora dall’interrogazione emerga l’esistenza di una segnalazione relativa a un oggetto reperito, l’autorità competente sequestra l’oggetto conformemente al diritto nazionale e si mette in contatto con l’autorità dello Stato membro segnalante per concordare le misure necessarie. Tuttavia, nulla viene detto sulla natura o sul contenuto di tali misure, in quanto l’articolo 39 del regolamento 2018/1862 si limita a indicare, al suo paragrafo 3, che lo Stato membro di esecuzione adotta le misure richieste dallo Stato membro segnalante conformemente al suo diritto nazionale. 49 Dalla formulazione dell’articolo 39 del regolamento 2018/1862 risulta quindi che il legislatore dell’Unione ha inteso imporre alle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione l’obbligo di sequestrare il bene oggetto della segnalazione e di mettersi in contatto con le autorità dello Stato segnalante al fine di decidere le misure da adottare successivamente, lasciando agli [OSCURATO:PERSONA] membri un ampio margine di manovra a quest’ultimo riguardo. 50 Come rilevato al punto 40 della presente sentenza, la formulazione dell’articolo 39 del regolamento 2018/1862 corrisponde in sostanza a quella dell’articolo 39 della decisione [OSCURATO:PERSONA], in ordine al quale la Corte ha già dichiarato che esso si limita a descrivere, in termini generali, il modo in cui le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione devono dare seguito a un hit relativo a una segnalazione nel [OSCURATO:PERSONA], emessa sulla base dell’articolo 38 di tale decisione, e che, scegliendo di non specificare all’articolo 39 di quest’ultima le misure esatte che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono adottare ai fini dell’esecuzione di una segnalazione inserita nel [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 38 di detta decisione, il legislatore dell’Unione ha inteso lasciare a questi ultimi un ampio margine di discrezionalità al riguardo [v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerija (Immatricolazione dei veicoli segnalati), C‑88/21 , EU:C:2022:982 , punti 37 e 38 ]. 51 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inserisce l’articolo 39 del regolamento 2018/1862, occorre indicare che nessuna disposizione di tale regolamento precisa il tipo di misure che lo Stato membro che ha reperito l’oggetto segnalato deve adottare, al di là del sequestro di tale oggetto. 52 Inoltre, mentre, in forza dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento 2018/1862, le segnalazioni inserite per l’arresto di una persona ai fini della sua consegna o della sua estradizione conformemente all’articolo 26 di tale regolamento sono cancellate dal sistema solo dopo che la consegna o l’estradizione è stata effettuata, l’articolo 55, paragrafo 5, lettera a), di detto regolamento prevede che una segnalazione inserita nel SIS sulla base dell’articolo 38 del medesimo regolamento sia cancellata non appena l’oggetto sia stato posto sotto sequestro, una volta che il successivo scambio di informazioni supplementari abbia avuto luogo tra i competenti uffici SIRENE. Pertanto, occorre intendere che, per il solo fatto di questo scambio, la segnalazione fondata sull’articolo 38 del regolamento 2018/1862 ha raggiunto il suo obiettivo e che, di conseguenza, il rimpatrio dell’oggetto segnalato non rientra nell’esecuzione dell’azione che deve essere intrapresa, in forza di tale regolamento, dall’autorità competente dello Stato membro in cui tale oggetto è stato reperito. 53 Inoltre, la decisione di esecuzione C(2021) 92, il cui obiettivo è segnatamente che, inserendo una segnalazione, gli utenti finali selezionino l’azione appropriata da eseguire in virtù del motivo della segnalazione, non prevede che, nel caso di una segnalazione fondata sull’articolo 38 del regolamento 2018/1862, tale azione comprenda la consegna del bene segnalato. Ai sensi dell’articolo 5 della decisione di esecuzione C(2021) 92, in combinato disposto con l’allegato I, parte A, di quest’ultima, l’azione richiesta allo Stato membro nel cui territorio è stato trovato il bene segnalato consiste nel sequestrare quest’ultimo, prendere le misure conservative del caso, per usare tale oggetto come prova in un procedimento penale, nel determinare l’identità della persona che ne è in possesso e nel contattare l’ufficio SIRENE dello Stato membro segnalante. 54 A sua volta, il manuale Sirene (Polizia), che stabilisce le norme relative ai compiti assegnati agli uffici SIRENE nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, non contiene disposizioni o moduli relativi allo scambio di informazioni per la consegna dell’oggetto segnalato o concernenti gli aspetti pratici di tale consegna. 55 A tali considerazioni occorre aggiungere inoltre che il «manuale SIS», figurante nell’allegato alla raccomandazione C(2023) 2152, che, pur non avendo valore vincolante, costituisce un ausilio per l’interpretazione dell’articolo 39 del regolamento 2018/1862, precisa, sotto il titolo «Rimpatrio di oggetti», che un siffatto rimpatrio «ha luogo dopo un riscontro positivo nel SIS e dopo lo svolgimento del procedimento ufficiale» e che, «[i]n generale, gli uffici SIRENE non sono responsabili dello scambio di informazioni durante le procedure di rimpatrio (in quanto ciò non rientra nell’ambito di applicazione della procedura SIS)». 56 In terzo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito dal regolamento 2018/1862, dai suoi articoli 1 e 2, letti alla luce del considerando 1 di quest’ultimo, risulta che tale regolamento ha lo scopo, in generale, di contribuire al mantenimento di un livello elevato di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione e, più in particolare, a tal fine, di stabilire le norme che rendono possibile il funzionamento del SIS e lo scambio di informazioni tra le autorità degli [OSCURATO:PERSONA] membri, sostenendo la cooperazione operativa tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie in materia penale, avvalendosi delle informazioni trasmesse mediante il SIS. 57 Orbene, un’interpretazione dell’articolo 39 del regolamento 2018/1862 nel senso che esso non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’adozione di misure predeterminate, ma lascia loro un ampio margine di manovra per individuare le misure necessarie da adottare, non è contraria a tale obiettivo e preserva il contributo al rafforzamento del livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione derivante dalla trasmissione di informazioni relative ad oggetti a scopo di sequestro o di prova in un procedimento penale e lo svolgimento di scambi tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati al fine di concordare le misure necessarie [v., in tal senso, sentenza del 15 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] vidaus reikalų ministerija (Immatricolazione dei veicoli segnalati), C‑88/21 , EU:C:2022:982 , punto 42 ]. 58 In tali circostanze, occorre considerare che, per quanto riguarda i beni oggetto di una segnalazione nel SIS ai sensi dell’articolo 38 del regolamento 2018/1862, dall’articolo 39 di quest’ultimo non risulta alcun obbligo quanto alle misure da adottare diverse da quelle relative al sequestro dell’oggetto segnalato e alla messa in contatto tra le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione e lo Stato membro segnalante. Di conseguenza, l’articolo 39 del regolamento 2018/1862 non disciplina la decisione di rimpatriare il bene oggetto di una siffatta segnalazione né definisce le norme procedurali relative all’adozione di tale decisione, le quali rientrano nell’ambito di applicazione del diritto nazionale. 59 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 39 del regolamento 2018/1862 deve essere interpretato nel senso che le norme nazionali relative all’adozione di una misura di consegna di un oggetto segnalato nel SIS sul fondamento dell’articolo 38 di tale regolamento, mediante decisione delle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione in risposta alla richiesta dello Stato membro segnalante, non rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento. Sulla seconda questione 60 Con la sua seconda questione il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’obiettivo del SIS, quale enunciato all’articolo 1 del regolamento 2018/1862, debba prevalere sul principio della tutela giurisdizionale effettiva, sancito all’articolo 47 della Carta, in una situazione in cui, a seguito della segnalazione nel SIS, misure adottate conformemente al diritto dello Stato membro di esecuzione possono ledere, in tale Stato membro, i diritti e gli interessi legittimi della persona in possesso del bene oggetto di tale segnalazione. 61 Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, le disposizioni di quest’ultima si applicano agli [OSCURATO:PERSONA] membri unicamente in sede di attuazione del diritto dell’Unione. A tal riguardo, la Corte ha precisato che la nozione di «attuazione del diritto dell’Unione» richiede l’esistenza di un collegamento di una certa consistenza, che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra (sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa, C‑206/13 , EU:C:2014:126 , punto 24 , nonché del 5 marzo 2026, AESTE, C‑210/24 , EU:C:2026:145 , punto 66 ). 62 I diritti fondamentali garantiti nell’ordinamento giuridico dell’Unione si applicano quindi in tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione, ma non al di fuori di esse (sentenze del 26 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA], C‑617/10 , EU:C:2013:105 , punto 19 , e del 15 gennaio 2026, [OSCURATO:PERSONA], C‑588/24 , EU:C:2026:14 , punto 37 ). 63 Pertanto, qualora le disposizioni del diritto dell’Unione nel settore interessato non disciplinino un determinato aspetto e non impongano alcun obbligo specifico agli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione a una determinata situazione, le norme nazionali che uno Stato membro istituisce in ordine a tale aspetto esulano dall’ambito di applicazione della Carta e la situazione stessa non può essere valutata in riferimento alle disposizioni di quest’ultima. 64 Nel caso di specie, dalla risposta alla prima questione risulta che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non può essere considerata come diretta ad attuare il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. 65 Pertanto, non è necessario rispondere alla seconda questione. Sulle spese 66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara: L’articolo 39 del regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, deve essere interpretato nel senso che: le norme nazionali relative all’adozione di una misura di consegna di un oggetto segnalato nel sistema d’informazione Schengen sul fondamento dell’articolo 38 di tale regolamento, mediante decisione delle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione in risposta alla richiesta dello Stato membro segnalante, non rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.