CassazionesentenzaSezione UDecisione del 26 febbraio 2021
Cassazione n. 16765/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12146-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 45, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA].; - intimata - avverso la sentenza n. 1644/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 26/02/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 12146 sez. SU - ud. 05-04-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. emise un provvedimento di decadenza della [OSCURATO:SOCIETA]. dalle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19 febbraio 2007, tariffe in precedenza riconosciute in relazione all'impianto fotovoltaico gestito dalla società in [OSCURATO:PERSONA] (Caserta); contestualmente richiese la restituzione degli incentivi nelle more erogati, quantificati in C 1.961.264,24. La revoca fu disposta in quanto in esito a procedimento di verifica da parte del Gestore era emerso che l'impianto in oggetto non aveva raggiunto la configurazione definitiva per l'ammissione ai benefici incentivanti nel prescritto termine fissato alla data del 31 dicembre 2010 dalla legge n. 129 del 2010; in epoca successiva a tale data alcune componenti erano infatti state spostate dalla loro sede originaria e tanto, secondo il Gestore, determinava la non corrispondenza dell'impianto attuale con quello di cui alla documentazione comunicata all'atto della domanda per la fruizione dei benefici. 2. Il provvedimento di revoca fu impugnato da [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al T.A.R. che respinse il ricorso. Il Consiglio di Stato confermò la decisione. 3. Avverso quest'ultima sentenza propose ricorso per revocazione [OSCURATO:SOCIETA]. deducendo l'errore di fatto del giudice di appello per avere questi completamente travisato la circostanza relativa all'avvenuto " spostamento" di alcuni elementi dell'impianto a seguito di operazioni ordinarie di manutenzione effettuate al solo fine di ottenere la licenza di esercizio dell'impianto medesimo, traendone la erronea conclusione dell'incompletezza dello stesso alla data del 31 dicembre 2010; sostenne che la diversa posizione di alcune componenti dell'impianto rispetto a quanto attestato dalla documentazione fotografica inviata al Gestore dalla società all'attò della richiesta di ammissione ai benefici non concerneva il completamento dell'impianto nella definizione datane dall'art. 2 sexies d.l. 25 gennaio 2010 n. 3, come modificato dall'art. 1 septies, comma 1 d.l. 8 luglio 2010 n. 105, convertito con modificazioni dalla legge n. 129/2010 cit. . Il ricorso per revocazione fu dichiarato inammissibile. Il Consiglio di Stato escluse la configurabilità dell' errore percettivo in quanto la questione circa l'inquadramento dello spostamento/aggiustamento di alcune componenti dell'impianto in epoca successiva al 31 dicembre 2010 aveva costituito uno dei punti controversi del giudizio ed era stato espressamente affrontata dalla sentenza revocanda la quale sul punto era pervenuta a conclusioni di segno contrario a quelle sostenute dalla società ricorrente; osservò che tali conclusioni erano frutto di specifico apprezzamento e valutazione delle risultanze processuali di talché l'affermazione della configurazione definitiva dell'impianto in epoca successiva al termine di legge non scaturiva dalla errata o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio ma avrebbe eventualmente potuto costituire errore di diritto, estraneo quindi al rimedio revocatorio. 4. Avverso quest'ultima decisione [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., dell'art. 362, comma 1, cod. proc. civ. e dell'art. 110 cod. proc. amm. sulla base di due motivi; il Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con tempestivo controricorso; il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli hanno resistito con controricorso; [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. deduce eccesso di potere giurisdizionale e violazione dell'art. 106 cod. proc. amm. in combinato disposto con l'art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. ed in relazione all'art. 111, comma 8, Cost., prospettando, in sintesi, il vizio « in via derivata» della sentenza impugnata quale effetto del vizio della sentenza della quale era stata chiesta la revocazione. Sostiene che con quest'ultima decisione il giudice amministrativo aveva esercitato in modo abnorme il proprio potere giurisdizionale sconfinando in una sfera di merito istituzionalmente riservata alla [OSCURATO:PERSONA], con violazione dei limiti esterni della giurisdizione. Secondo la ricorrente, nel confermare la valutazione di prime cure in ordine alla incompletezza dell'impianto fotovoltaico alla data del 31 dicembre 2010 il Consiglio di Stato aveva esercitato un potere decisorio di merito che, viceversa, era proprio dell'attività amministrativa e tanto aveva determinato l' illegittima intromissione nella sfera riservata alla Pubblica amministrazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce eccesso di potere giurisdizionale e violazione dell'art. 106 cod. proc. amm. in combinato disposto con l'art. 395, comma 1, n. 4 coi proc. civ. ed in relazione all'art. 111, comma 8, Cost.; denunzia che la sentenza impugnata, omettendo di rilevare la sussistenza di un palese errore di fatto, decisivo per la risoluzione della questione di diritto posta alla sua cognizione, era incorsa in esercizio abnorme del proprio potere decisorio « mancando di revocare una sentenza assunta in palese difetto dei presupposti e aprendo la via ad una pronuncia di merito. In ciò violando i limiti della propria funzione giurisdizionale >> ; sostiene che il mancato esercizio del potere revocatorio da parte del Consiglio di Stato, pur in presenza di un elemento decisivo per la corretta assunzione delle proprie statuizioni in punto di legittimità del provvedimento gravato, si era tradotto in una pronunzia assunta in aperta violazione delle regole fondanti la giurisdizione, contraria quindi al corretto esercizio della potestas iudicandi. Premesso che l'ambito dei motivi attinenti alla giurisdizione spendibili dinanzi alla S.C. sia norma dell'art. 110 cod. proc. amm. , sia a norma dell'art. 360, n. 1 cod. proc. civ. non si esaurisce nelle censure concernenti la risoluzione delle questioni di difetto di giurisdizione ma consente di sindacare l'eccesso di potere giurisdizionale per denunziare l'assoluta carenza dei presupposti per il relativo esercizio in concreto, deduce che nello specifico il Consiglio di Stato aveva violato i confini delle proprie attribuzioni giurisdizionali non già per avere travalicato l'ambito del riparto della giurisdizione amministrativa, bensì per avere clamorosamente deciso una causa nel merito in totale assenza dei presupposti di legge. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Secondo la giurisprudenza della S.C. l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici (Cass. Sez. Un. 30/03/2018, n. 8047; Cass. 29/12/2017, n. 31226; Cass. Sez. Un. 23/07/2015 n. 15476; 841).Le Sezioni Unite della S.C. con specifico riferimento al ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che ha pronunciato sull'impugnazione per revocazione hanno affermato che una questione di giurisdizione può insorgere solo con riguardo al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima restando esclusa la possibilità di mettere in discussione detto potere sulla precedente decisione di merito; ogni diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe, infatti, ad oggetto una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità; in particolare è stato precisato che la questione di giurisdizione non può essere proposta in relazione alla sentenza resa in sede di giudizio per revocazione facendo riferimento a profili giuridico•fattuali che non attengono alla statuizione sulla revocazione medesima (Cass. Sez. Un. 27/01/2016, n. 1520; Cass. Sez. Un. 23/07/2014, n. 16754; Cass. Sez. Un. 30/07/2008, n. 20600; Cass. Sez. Un. 24/11/1986, n. 6891; Cass. Sez. Un. del 19/02/1982, n. 1049). I richiamati precedenti di legittimità orientano nel senso della inammissibilità del primo motivo di ricorso il quale, per come concretamente articolato e stante l'esplicito riferimento ad un «vizio derivato» dalla sentenza oggetto di revocazione, pone a base della denunzia di eccesso di potere giurisdizionale questioni che attengono a profili giuridico- fattuali propri della sentenza della quale è stata chiesta la revocazione; tanto rende già in astratto priva di rilievo la prospettazione di un vizio della sentenza qui impugnata, non in quanto vizio proprio della decisione ma in quanto vizio derivato dalla sentenza oggetto della domanda di revocazione; l'eventuale eccesso di potere nel quale si assume essere incorso il giudice di appello avrebbe potuto, infatti, essere denunziato ricorrendo in cassazione direttamente avverso la decisione di secondo grado. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La sentenza impugnata si è arrestata alla valutazione di inammissibilità della domanda di revocazione riconoscendo rilievo dirimente, al fine della inconfigurabilità dell'errore revocatorio denunziato ai sensi dell'art. 395 comma 1, n. 4 cod. proc.civ., alla circostanza che esso aveva ad oggetto un fatto che aveva costituito punto controverso sul quale la sentenza revocanda aveva pronunziato. Con il motivo in esame si denunzia il mancato esercizio del potere revocatorio per non avere il Consiglio di Stato rilevato « la sussistenza di un palese errore di fatto decisivo per la risoluzione della questione di diritto posta alla sua cognizione». Il motivo (il cui contenuto non è agevole ricostruire in quanto articolato in una logica per così dire di mera contrapposizione alla valutazione espressa dalla sentenza impugnata) presenta un primo profilo di inammissibilità in quanto non si confronta ed anzi prescinde del tutto dalla ratio decidendi del provvedimento impugnato, rappresentata dalla inconfigurabilità del vizio revocatorio per essere l'errore di fatto denunziato riferito ad una circostanza che aveva costituito un punto controverso sul quale si era pronunziata la sentenza revocanda; analogamente, deve ritenersi in relazione alla ulteriore deduzione che ascrive al Consiglio di Stato la violazione delle proprie attribuzioni giurisdizionali « per avere clamorosamente deciso una causa nel merito in totale carenza dei presupposti di legge» laddove nello specifico la sentenza impugnata si è arrestata alla delibazione di inammissibilità del ricorso. Ugualmente inammissibili sono le censure che investono direttamente la valutazione delle condizioni di arnmissibilità della domanda di revocazione da parte del Consiglio di Stato, dovendo darsi continuità al principio costantemente affermato secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi degli artt. 362 c.p.c. e 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilità dell'istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacché con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità in base alle anzidette norme (Cass. Sez. Un. 19/01/2022, n. 1603; Cass. Sez. Un. 17/09/2019, n. 23101; Cass. Sez. Un. 08/04/2008 n. 9150). In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza nella misura di cui al dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di ciascun controricorrente delle spese di lite che liquida in C 10.000,00 per compensi professionali oltre, quanto al Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. , C 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge e, quanto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e all'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e dei Monopoli, spese prenotate a debito . Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del com