CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 47245/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 26 giugno 2024, in accoglimento dell'opposizione proposta dal PM avverso l'ordinanza emessa in data 12 marzo 2024 dal Tribunale di Napoli - sempre in qualità di giudice dell'esecuzione - dichiarava inammissibile la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore articolando un unico motivo di doglianza. Lamentava, infatti, come, del tutto erroneamente il Pm avesse proposto un' impugnazione avverso l'ordinanza emessa in esito al procedimento ex art. 666 cod. proc. pen., che veniva qualificata come opposizione, anziché come ricorso per cassazione. Pertanto, era stata tenuta un'altra fase del giudizio, sempre in camera di consiglio e sempre nel contraddittorio fra le parti, avanti al medesimo giudice persona fisica che aveva in precedenza emesso il provvedimento impugnato, anch'esso in esito ad una udienza in camera di consiglio. Il ricorrente riteneva, dunque, che il provvedimento con cui era stato riconosciuto il vincolo della continuazione dovesse ritenersi definitivo, in quanto irritualmente impugnato. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], chiedeva l'annullamento senza rinvio della impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. L'ordinanza emessa in esito all'udienza celebrata nel contradditorio delle parti, ai sensi dell'ad 666 cod. proc. pen., infatti, può essere impugnata solo con ricorso per Cassazione. L'opposizione è ammessa solo avverso le ordinanze pronunciate de plano, senza formalità, ex art. 667 co 4 cod. proc. pen., consentendo in questo modo il recupero di una fase celebrata nel contraddittorio delle parti. Tanto è vero che, come da costante insegnamento di questa Corte, va qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione al giudice dell'esecuzione, il ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione erratamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché "de plano", per non privare la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito. (Sez. 6, Sentenza n. 35408 del 22/09/2010 Rv. 248633) Del tutto errata quindi è stata la celebrazione di una seconda fase nel contradittorio fra le parti, a seguito della qualificazione della impugnazione del PM come opposizione, posto che una fase camerale nel contraddittorio delle parti vi era già stata. Il mezzo di impugnazione previsto per un'ordinanza pronunciata in esito ad udienza camerale è il ricorso per cassazione, altro mezzo di impugnazione non è previsto. L'ordinanza impugnata è, conseguentemente, un provvedimento non consentito dalla legge, ex art. 620 co.1 lett. d) cod. proc. pen. e deve essere annullata senza rinvio. PQM Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]