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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 04430/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agata - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa in data 31/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza per estinzione del reato per intervenuta prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 12244 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 21/09/2018 di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], disponendo l'esecuzione della sentenza impugnata.

2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità assoluta ex art. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., avendo ritenuto destituito di fondamento, in quanto non documentato, il motivo di appello avente ad oggetto l'omesso avviso del decreto di citazione a giudizio ai difensori di fiducia; la Corte territoriale rilevava il rinvenimento agli atti della sola copia della nomina dei difensori di fiducia e non anche del documento in originale e, pertanto, il motivo risultava non documentato.

Il ricorrente assume che l'affermazione è errata poiché nel fascicolo processuale era ed è presente la nomina in originale depositata (allegato numero 1 al ricorso) dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo (uno dei difensori di [OSCURATO:PERSONA]) in data 18 maggio 2016, munito di timbro di depositato in segreteria, di tutte le firme e le attestazioni all'uopo necessarie, nonché della velina di trasmissione all'ufficio G.i.p. da parte dell'ufficio della Procura nella Repubblica di Napoli; si assume dunque la compronnissione del diritto di difesa dell'imputato, che non è stato posto nelle condizioni di difendersi con l'assistenza dei due difensori di fiducia correttamente nominati.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., osservando che la motivazione della Corte territoriale è illogica - laddove ritiene non documentato il motivo sull'omesso avviso ai difensori di fiducia in quanto non suffragato dalla nomina in originale - considerato che "anche la sola mera copia dell'atto di nomina del difensore di fiducia, fornita delle necessarie attestazioni a firma del funzionario in servizio presso l'ufficio inquirente partenopeo [...] assume fede privilegiata, motivo per il quale, in assenza di formale smentita documentale della falsità del documento (la Corte non ha in alcun modo e con alcun mezzo accertato la genuinità delle attestazioni contenute sulla nomina dei difensori) non poteva che essere ritenuta sufficiente per ritenere certamente documentato il relativo motivo di appello e non considerato, paradossalmente, destituito di fondamento" (p.2 ricorso).

3. Premesso ciò, va preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato.

Ed invero, in considerazione della data di commissione del reato di cui all'art. 640 cod. pen., 31 ottobre 2015, e dell'assenza di cause di sospensione dei termini di prescrizione, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 30 aprile 2023 e, quindi, in un momento antecedente all'emissione della sentenza di appello del 31 ottobre 2024.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato contestato è estinto per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata con il ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Agata - di fiducia; avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, emessa in data 31/10/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza per estinzione del reato per intervenuta prescrizione;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 12244 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli emessa il 21/09/2018 di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], disponendo l'esecuzione della sentenza impugnata. 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità assoluta ex art. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen., avendo ritenuto destituito di fondamento, in quanto non documentato, il motivo di appello avente ad oggetto l'omesso avviso del decreto di citazione a giudizio ai difensori di fiducia; la Corte territoriale rilevava il rinvenimento agli atti della sola copia della nomina dei difensori di fiducia e non anche del documento in originale e, pertanto, il motivo risultava non documentato. Il ricorrente assume che l'affermazione è errata poiché nel fascicolo processuale era ed è presente la nomina in originale depositata (allegato numero 1 al ricorso) dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo (uno dei difensori di [OSCURATO:PERSONA]) in data 18 maggio 2016, munito di timbro di depositato in segreteria, di tutte le firme e le attestazioni all'uopo necessarie, nonché della velina di trasmissione all'ufficio G.i.p. da parte dell'ufficio della Procura nella Repubblica di Napoli; si assume dunque la compronnissione del diritto di difesa dell'imputato, che non è stato posto nelle condizioni di difendersi con l'assistenza dei due difensori di fiducia correttamente nominati. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., osservando che la motivazione della Corte territoriale è illogica - laddove ritiene non documentato il motivo sull'omesso avviso ai difensori di fiducia in quanto non suffragato dalla nomina in originale - considerato che "anche la sola mera copia dell'atto di nomina del difensore di fiducia, fornita delle necessarie attestazioni a firma del funzionario in servizio presso l'ufficio inquirente partenopeo [...] assume fede privilegiata, motivo per il quale, in assenza di formale smentita documentale della falsità del documento (la Corte non ha in alcun modo e con alcun mezzo accertato la genuinità delle attestazioni contenute sulla nomina dei difensori) non poteva che essere ritenuta sufficiente per ritenere certamente documentato il relativo motivo di appello e non considerato, paradossalmente, destituito di fondamento" (p.2 ricorso). 3. Premesso ciò, va preso atto dell'intervenuta prescrizione del reato. Ed invero, in considerazione della data di commissione del reato di cui all'art. 640 cod. pen., 31 ottobre 2015, e dell'assenza di cause di sospensione dei termini di prescrizione, il termine massimo di prescrizione si è perfezionato in data 30 aprile 2023 e, quindi, in un momento antecedente all'emissione della sentenza di appello del 31 ottobre 2024. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato contestato è estinto per prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata con il ricorso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto p
Decreto Cassazione n. 04430/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris