Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02081/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29580/2020 R.G. proposto da -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta ex lege -controricorrente - avverso la s entenza n. 2 0 6 /20 20 de lla Corte d’Appello di Firenze, depositata il 3.6.2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl ricorrente ottennedal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, decreto ingiuntivo per il pagamento di voci di retribuzioneinizialmente erogate dal Ministero dell’Istruzione, mapoi illegittimamente recuperate sull’errato presupposto che non fossero dovute.

Il Ministero propose opposizione, che venne respinta dal Tribunale, condannando l’attore - opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8.278per compensi professionali, oltre agli accessori.

Il Ministero impugnò la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Firenze , la quale res pinse l’impugnazione nel merito, ma l’accolse in punto liquidazione delle spese di lite relative al primo grado, riducendo i compensia €

3.513. Contro la sentenza della Corte territorialeil lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motiv o .

Il Ministero si è difes o con controricorso .

Il ricorrent e ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico dimotivo il ricorrent e denuncia « violazione ofalsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione al D.M. 55/2014».

La Corte territoriale ha giustificato l’accoglimento dell’appello in punto spese«considerato che la causa verteva fin dall’origine su questione di diritto che non richiedeva alcuna istruttoria, nemmeno documentale», traendone la conseguenza di dovere applicare i «minimi previsti nello scaglione di valore riferito al credito ingiunto, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, esclusa invece la fase istruttoria».Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria e di trattazione , sul presupposto che non è a tal fine necessaria l’assunzione di prove costituende; sostiene , inoltre, che il giudice non potrebbe discostarsi sensibilmente dai parametri medi senza adeguata motivazione.

La medesima doglianza viene estesa anche alla liquidazione delle spese legali relative al grado d’appello, che la Corte di Firenze ha compensato per un terzo e posto a carico del Ministero solo per due terzi, sempre liquidandole ai parametri minimi e senza compenso per la fase istruttoria.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Quanto a l compenso per la « fase istruttoria e/o di trattazione», la censura sarebbe astrattamente corretta, perché quella fase può anche consistere nel mero scambio di apposite memorie, senza la necessità che siano ammesse e assunte prove costituende(Cass. nn. 20993/2020, 4698/2019).

Tuttavia, il motivo è carentedella necessaria allegazione che siffatta attività in fase istruttoria si fosse effettivamente svolta(del che non vi è menzione nella sentenza impugnata) , fermo restando che l’effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e di trattazione (Cass. n. 10206/2021).

Il ricorrente sostiene di avere prodotto «copiosa documentazione»per ottenere il decreto ingiuntivo, ma le spese del procedimento monitorio sono liquidate nello stesso decreto ingiuntivo e non rientrano tra quelle liquidate nel processo di opposizione, in particolare quando quest’ultima viene respintae il decreto viene confermato. 2.2.Errata anche in astratto è poi l’affermazione di parte ricorrente secondo cui vi sarebbero profili di illegittimità nello scostamentodai valori medi dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014.

È invece principio consolidato che « per le liquidazioni effettuate ai sensi del d.m. n. 140/2012 e del successivo d.m. n. 55/2014 non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.

Va, pertanto, ribadito, anche nel mutato contesto normativo, l’orientamentosecondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombentedeve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formareoggetto di sindacato in sede di legittimità»(Cass. n. 12093/2018, che cita conf.

Cass.nn. 13809/2017e 21205/ 2016) .

Con tale principio non è in contrasto il precedente citato dal ricorrente (Cass. n. 8146/2020), in cui è stato affermato il dovere del giudice del merito di fornire una specifica motivazione, ma solo in caso di liquida zione delle spese al di sotto dei parametri minimi.

2.3. Per quanto riguarda le spese del grado d’appello, valgono le medesime considerazioni, nella misura in cui il ricorso è volto a contestarela liquidazione ai parametri minimi e senza compenso per la fase istruttoria.Non è chiaro se il ricorrente intenda impugnare anche la compensazione parziale delle spese di secondo grado.

Manca, in effetti, una specifica motivazione per la censura dell a decisione sotto questo profilo, il che sarebbe già sufficiente per sancirne l’inammissibilità.

Ad ogni buon conto, deve essere ribadito che il sindacato della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. nn. 24502/2017, 8421/2017 , 15317/2013).

3. Dichiarato inammissibile ilricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibileil ricors o ; condanna il ricorrent e al pagamento in solido , in favore del c ontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29580/2020 R.G. proposto da -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta ex lege -controricorrente - avverso la s entenza n. 2 0 6 /20 20 de lla Corte d’Appello di Firenze, depositata il 3.6.2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.11.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl ricorrente ottennedal Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, decreto ingiuntivo per il pagamento di voci di retribuzioneinizialmente erogate dal Ministero dell’Istruzione, mapoi illegittimamente recuperate sull’errato presupposto che non fossero dovute. Il Ministero propose opposizione, che venne respinta dal Tribunale, condannando l’attore - opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 8.278per compensi professionali, oltre agli accessori. Il Ministero impugnò la sentenza davanti alla Corte d’Appello di Firenze , la quale res pinse l’impugnazione nel merito, ma l’accolse in punto liquidazione delle spese di lite relative al primo grado, riducendo i compensia € 3.513. Contro la sentenza della Corte territorialeil lavoratore ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motiv o . Il Ministero si è difes o con controricorso . Il ricorrent e ha depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico dimotivo il ricorrent e denuncia « violazione ofalsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. in relazione al D.M. 55/2014». La Corte territoriale ha giustificato l’accoglimento dell’appello in punto spese«considerato che la causa verteva fin dall’origine su questione di diritto che non richiedeva alcuna istruttoria, nemmeno documentale», traendone la conseguenza di dovere applicare i «minimi previsti nello scaglione di valore riferito al credito ingiunto, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, esclusa invece la fase istruttoria».Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento del compenso per la fase istruttoria e di trattazione , sul presupposto che non è a tal fine necessaria l’assunzione di prove costituende; sostiene , inoltre, che il giudice non potrebbe discostarsi sensibilmente dai parametri medi senza adeguata motivazione. La medesima doglianza viene estesa anche alla liquidazione delle spese legali relative al grado d’appello, che la Corte di Firenze ha compensato per un terzo e posto a carico del Ministero solo per due terzi, sempre liquidandole ai parametri minimi e senza compenso per la fase istruttoria. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Quanto a l compenso per la « fase istruttoria e/o di trattazione», la censura sarebbe astrattamente corretta, perché quella fase può anche consistere nel mero scambio di apposite memorie, senza la necessità che siano ammesse e assunte prove costituende(Cass. nn. 20993/2020, 4698/2019). Tuttavia, il motivo è carentedella necessaria allegazione che siffatta attività in fase istruttoria si fosse effettivamente svolta(del che non vi è menzione nella sentenza impugnata) , fermo restando che l’effettuazione di singoli atti istruttori e, segnatamente, la produzione di documenti, in altre fasi processuali (come quella introduttiva e quella decisionale) non equivale allo svolgimento della fase istruttoria e di trattazione (Cass. n. 10206/2021). Il ricorrente sostiene di avere prodotto «copiosa documentazione»per ottenere il decreto ingiuntivo, ma le spese del procedimento monitorio sono liquidate nello stesso decreto ingiuntivo e non rientrano tra quelle liquidate nel processo di opposizione, in particolare quando quest’ultima viene respintae il decreto viene confermato. 2.2.Errata anche in astratto è poi l’affermazione di parte ricorrente secondo cui vi sarebbero profili di illegittimità nello scostamentodai valori medi dei parametri di cui al D.M. 55 del 2014. È invece principio consolidato che « per le liquidazioni effettuate ai sensi del d.m. n. 140/2012 e del successivo d.m. n. 55/2014 non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione. Va, pertanto, ribadito, anche nel mutato contesto normativo, l’orientamentosecondo cui, in tema di liquidazione delle spese processuali che la parte soccombentedeve rimborsare a quella vittoriosa, la determinazione del dovuto costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formareoggetto di sindacato in sede di legittimità»(Cass. n. 12093/2018, che cita conf. Cass.nn. 13809/2017e 21205/ 2016) . Con tale principio non è in contrasto il precedente citato dal ricorrente (Cass. n. 8146/2020), in cui è stato affermato il dovere del giudice del merito di fornire una specifica motivazione, ma solo in caso di liquida zione delle spese al di sotto dei parametri minimi. 2.3. Per quanto riguarda le spese del grado d’appello, valgono le medesime considerazioni, nella misura in cui il ricorso è volto a contestarela liquidazione ai parametri minimi e senza compenso per la fase istruttoria.Non è chiaro se il ricorrente intenda impugnare anche la compensazione parziale delle spese di secondo grado. Manca, in effetti, una specifica motivazione per la censura dell a decisione sotto questo profilo, il che sarebbe già sufficiente per sancirne l’inammissibilità. Ad ogni buon conto, deve essere ribadito che il sindacato della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. nn. 24502/2017, 8421/2017 , 15317/2013). 3. Dichiarato inammissibile ilricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibileil ricors o ; condanna il ricorrent e al pagamento in solido , in favore del c ontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 3.000 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento