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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 28679/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7555/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta a; sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, ston ziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata - pron,;-;(1 una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cori. proc pen. in riferimento al ; -eaita di cui al capo 2) contestato in forma ampia e indeterminata.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dica' iarei senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma Sbis cod. proc. pan. introdotto daal .:=. 1, comma 62„ della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.

Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sa a richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, deiia 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cessazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra !a richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione Ou- ridica del fatto e all'illegalità della pe..n.a e della misura di sicurezza".

Non rientrano più, pertanto, tra i motivld ricorribilità per cessazione c.;;;_;;.; come avvenuto nei caso che ci occupa- at'tinerie alVaffermazione ci responsa alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza c cc- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

A norma dell'art. 616 coi proc. pen, non ravvisandosi assenza d; nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent_ n. 186 ce; 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese dei pee dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in-- :-Lzata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento de e spese processuall e della somma di euro quattromila in favore della cassa ani ro ende.

Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 li sigiiere est ,sore li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7555/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta a; sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, ston ziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata - pron,;-;(1 una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cori. proc pen. in riferimento al ; -eaita di cui al capo 2) contestato in forma ampia e indeterminata. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dica' iarei senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma Sbis cod. proc. pan. introdotto daal .:=. 1, comma 62„ della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sa a richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, deiia 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cessazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra !a richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione Ou- ridica del fatto e all'illegalità della pe..n.a e della misura di sicurezza". Non rientrano più, pertanto, tra i motivld ricorribilità per cessazione c.;;;_;;.; come avvenuto nei caso che ci occupa- at'tinerie alVaffermazione ci responsa alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza c cc- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. A norma dell'art. 616 coi proc. pen, non ravvisandosi assenza d; nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent_ n. 186 ce; 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese dei pee dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in-- :-Lzata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento de e spese processuall e della somma di euro quattromila in favore della cassa ani ro ende. Così deciso in Roma il 17 maggio 2023 li sigiiere est ,sore li
Sentenza Cassazione n. 28679/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris