CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Milano il 28 febbraio 2022 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Varese 1'8 ottobre 2021, a seguito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 61, comma 1, n. 5, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla mancata valutazione in termini di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto aspecifico e privo di una puntuale indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno della richiesta. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulla pericolosità sociale dell'imputato, sui precedenti penali dello stesso, oltre che sulla mancata contestazione in imputazione della recidiva e della continuazione (pp. 4-5 della sentenza impugnata). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7