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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43917/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/07/1996 avverso la sentenza della CORTE di ASSISE di APPELLO di L'AQUILA del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]- dep. 14/09/2021 la CORTE di ASSISE di APPELLO di L'AQUILA riformava la sentenza con la quale il 26/10/2020 la CORTE di ASSISE di TERAMOaveva condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre che alle correlate sanzioni accessorie, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi a- (partecipazione all'associazione terroristica denominata Stato Islamico) e b- (istigazione a delinquere), riuniti per continuazione, accertati in provincia di TERAMO dal maggio 2017. [OSCURATO:PERSONA] di appello riteneva il reato su b- assorbito in quello sub a- e rideterminava la pena in quella di sei anni di reclusione.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi:

2.1. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità e per mancanza della motivazione.

Pur partendo dalla premessa che la sentenza ha seguito l'orientamento "più garantista" in materia di associazioni terroristiche, la difesa tuttavia nega rilievo agli elementi raccolti ai fini della prova, che non avrebbero fatto emergere la bilateralità e la concretezza della relazione tra il singolo e l'organizzazione denominata Stato Islamico: consisterebbero in sostanza in un poco significativo contatto telematico, e mancherebbero ulteriori elementi che correlino l'imputato a soggetti dell'area del terrorismo siro-iracheno.

Il primo motivo in particolare censura le illogicità che riguarderebbero la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla riconducibilità a ISIS dei gruppi chiusi Telegrann, di cui egli medesimo faceva parte, e di un'agenzia di propaganda mediatica, [OSCURATO:PERSONA].

Le informazioni da cui i testi appartenenti alla polizia giudiziaria avevano concluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse ufficialmente riferibile all'apparato mediatico dello Stato islamico erano derivate, oltre che da analisi tecniche, che non si poteva prendere fossero svolte da [OSCURATO:PERSONA], da fonti non rientranti nella conoscenza dell'imputato.

Al contrario, la conversazione oggetto di intercettazione telefonica con tale [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe che il ricorrente fosse inconsapevole che Nasher news era una diretta articolazione dello Stato islamico.

Parimenti illogica sarebbe l'argomentazione alla base di un rapporto biunivoco e qualificato tra l'imputato e l'associazione terroristica;

2.2. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., ancora per manifesta illogicità della motivazione quanto alla sottovalutazione degli elementi favorevoli all'imputato.

Costui, in base a quel che appare aver riferito al menzionato [OSCURATO:PERSONA], non aveva il ruolo di amministratore, poiché altrimenti non avrebbe avuto la necessità di far rivolgere il proprio interlocutore a una terza persona, ma l'avrebbe accolto direttamente nel gruppo.

Alla tesi esposta in sentenza, secondo cui tale atteggiamento sarebbe stato determinato dalla prudenza, il ricorrente replica che se effettivamente egli non si fosse fidato dell'amico non gli avrebbe fornito informazioni concrete volte all'ingresso nei gruppi in questione: [OSCURATO:PERSONA] conosceva i sistemi di accreditamento nei gruppi privati Telegram perché tali sistemi valevano per tutti i gruppi non visibili, non solo per il gruppo Nasher, per cui si sarebbe limitato a spiegare al suo interlocutore la procedura di accesso ai gruppi in questione, avendola già personalmente sperimentata.

Aggiunge che non era stata valorizzata la smentita, da lui data all'interno della macelleria e intercettata, di una sua adesione al fondamentalismo: non sarebbe logica l'esegesi operata dalla sentenza di un intento volto alla dissimulazione dei propri convincimenti, perché nell'esercizio commerciale erano in quel momento presenti solo tre persone, tra cui il datore di lavoro, nei cui confronti [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato la volontà di andare a combattere e farsi esplodere, e il cugino di costui;

2.3. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione e per travisamento della prova.

La Corte territoriale sarebbe stata illogica allorché ha valorizzato in chiave accusatoria la deposizione resa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. dal datore di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] quanto: -alla serietà dell'intenzione di costui di "andare a combattere e farsi esplodere", -alla presunta diffusione e condivisione di materiale audio e di videoproclami finalizzati all'incitamento alla jihad, -alla visualizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un bando di arruolamento dello Stato Islamico.

La tesi difensiva è che, diversamente dal convincimento dei Giudici del merito, per i quali la deposizione del datore di lavoro comprovava che l'adesione del ricorrente non fosse rimasta al livello del mero convincimento interiore, proprio la circostanza che i proclami erano stati espressi sul posto di lavoro, in presenza di colleghi che erano soliti prendere in giro [OSCURATO:PERSONA], dimostrerebbe una sorta di gioco di ruoli tra i soggetti coinvolti, piuttosto che un proposito serio o veritiero.

Egli inoltre non avrebbe pubblicato nulla all'interno dei gruppi Telegram di cui era membro, mentre il bando di arruolamento dell'Isis era stato certamente da lui visionato, ma senza che a esso facesse seguito alcuna concreta condotta di adesione.

Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. conclude per iscritto per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato perché sono infondati i motivi posti a base di esso.

Va detto in premessa che il filo conduttore delle censure avanzate è non già la contestazione del profilo terroristico dell'associazione per delinquere denominata Stato Islamico, bensì la partecipazione del ricorrente a quella organizzazione, alla stregua dello sviluppo argomentativo seguito dalla CORTE territoriale, in coerenza con quanto sancito dalla CORTE di ASSISE di TERAMO, trattandosi nella sostanza di una doppia pronuncia conforme di condanna (tranne, come si è detto, per l'assorbimento in appello della fattispecie di istigazione a delinquere in quella associativa).

Poiché la disposizione incriminatrice oggetto dell'imputazione sub a-, la cui violazione è stata ritenuta in sentenza - cioè l'art. 270 bis cod. pen. -, non precisa gli indici di riconoscibilità dell'attività di "partecipazione" a una associazione "con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico", compete al Giudice del merito dare concretezza a espressioni in apparenza poco definite, in astratto idonee a ricomprendere una serie potenzialmente varia di condotte illecite: compito al quale nella specie hanno adempiuto i Collegi di entrambi i gradi del giudizio.

Non esistendo una nozione astratta di "partecipazione", valida per ogni tipo di reato associativo, la modalità della "partecipazione" medesima è correlata alle caratteristiche proprie dell'entità cui si "partecipa".

Pur non rinunciando alla individuazione di elementi comuni per le diverse condotte partecipative penalmente rilevanti, va precisato che ogni condotta di "partecipazione" ha specifiche caratteristiche, in considerazione della particolare natura e della struttura dell'associazione per delinquere che di volta in volta viene in esame.

Ciò vale soprattutto per l'organizzazione denominata Stato Islamico, le cui peculiarità sì manifestano sia sul piano strutturale, sia sul piano culturale: le sue attività terroristiche sono finalizzate a realizzare un disegno di eversione dell'ordine internazionale e di singoli Stati, in cui gioca un ruolo determinante la condivisione, da parte dei singoli aderenti, della religione islamica, nell'esegesi a essa data da Isis, avendo per fondamento il jihad, e per obiettivo la costituzione di un nuovo califfato, denominato Stato islamico, alla cui concretizzazione si è assistito negli anni passati in Siria e in Iraq.

3. Così delimitato il perimetro della questione di diritto posta all'attenzione del Collegio, è opportuno ricordare, se pure sinteticamente, la elaborazione maturata in materia dal Giudice di legittimità, come sintetizzata, fra le altre e risalendo al precedente più recente, alla pronuncia della Sez. 5 n. 17079 del 18/01/2022 (dep. 02/05/2022 Rv. 283077 imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "in tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., costituisce condotta di partecipazione all'"Isis" la sistematica reiterazione - da parte di chi intrattenga contatti operativi con componenti o con soggetti comunque riconducibili, anche in via mediata, al sodalizio - di atti di indottrinamento, proselitismo e propaganda apologetica rivolti a terzi".

Nel caso in questione la partecipazione all'"Isis" era "stata desunta, tra l'altro: dalla detenzione su supporti informatici di materiale "jihadista"; dal sistematico e costante uso del "web" e dei "social media" per condividere e diffondere messaggi di propaganda e di indottrinamento, nonché video relativi a gravi episodi di violenza, reperiti nel cd.

"deep web", attraverso canali accessibili solo mediante specifiche chiavi informatiche; dall'aver fornito assistenza ad un associato, ospitato per lungo tempo presso un centro culturale presieduto dall'imputato". [OSCURATO:PERSONA] di legittimità rileva come in materia il "punto di partenza (...) si individua in un orientamento affermatosi in passato, secondo cui in relazione al delitto di associazione con finalità di terrorismo, che è reato di pericolo presunto, per la configurabilità della responsabilità del partecipe non è sufficiente l'adesione a un'astratta ideologia, per quanto caratterizzata dal progetto di abbattere le istituzioni democratiche, ma è necessaria l'effettiva pratica della violenza come metodo di lotta politica e la predisposizione di un programma di azioni terroristiche, da intendersi come proposito concreto ed attuale di atti di violenza (cfr. Cass., Sez. 1, n. 30824 del 15/06/2006, Rv. 234182).

Non è sufficiente, dunque, per tale orientamento (...) la sola adesione ideale al programma criminale o la comunanza di pensiero e di aspirazioni con gli associati, occorrendo invece l'effettivo inserimento nella struttura organizzata, con lo svolgimento di attività preparatorie per l'esecuzione del programma e l'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 22719 del 22/03/2013, Rv. 256489)".

4. La S.C. prosegue che si è anche "osservato che la costituzione di un sodalizio criminoso avente le caratteristiche di cui all'art. 270 bis, c.p., non può dirsi esclusa per il fatto che lo `f- stesso sia imperniato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso islamico perché, al contrario, i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si proponga il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso (cfr. Cass., Sez. 2, n. 669 del 21/12/2004, Rv. 230432, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, Rv. 271646).

Costante, come si è accennato, è stata, inoltre, l'attenzione della giurisprudenza di legittimità nel costruire il significato della partecipazione al reato associativo, muovendo proprio dalla particolare struttura del delitto di cui si discute, secondo un percorso che nel corso degli anni si è affinato proprio in ragione di una migliore comprensione delle forme organizzative assunte dai gruppi del terrorismo internazionale strutturati secondo il modello dell'Isis.

Si è così evidenziato che il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 bis, c.p., è integrato, in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 24994 del 25/05/2006, Rv. 234345; Cass., Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Rv. 279408).

In altri termini il delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico, per la sua natura di reato di pericolo presunto, è integrato in presenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso, mentre non richiede anche la predisposizione di un programma di azioni terroristiche (cfr. Cass., Sez. 1, n. 34989 del 10/07/2007, Rv. 237630; Cass., Sez. 5, n. 2651 del 08/10/2015, Rv. 265924)".

5. La sentenza della Sez. 5 Rv. 283077 ricorda inoltre come "in questo solco interpretativo si inseriscono una serie di importanti decisioni, che hanno approfondito la particolare natura delle organizzazioni terroristiche di matrice islamica di recente costituzione, individuando molteplici sintomi rivelatori della partecipazione del singolo a tali organizzazioni.

Al riguardo si è sottolineato come, ai fini della configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale, la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il"minimum" organizzativo richiesto a tale fine.

Ne deriva che tali caratteri sussistono anche con riferimento alle strutture "cellulari" proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita.

Ne consegue che, in tal caso, l'organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una "rete" in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell'"affectio societatis" e costituisce lo scopo sociale del sodalizio (cfr. Cass., Sez. 5, n. 31389 del 11/06/2008, Rv. 241175).

Sul tema specifico della struttura organizzativa alcuni recenti e condivisibili arresti hanno evidenziato come l'Isis e altre analoghe organizzazioni terroristiche siano conformi a un modello "polverizzato" di articolazione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, Rv. 280750), in quanto è l'Isis, insieme al sedicente Stato Islamico che ne è l'espressione politico- territoriale, la struttura criminale in relazione alla quale devono valutarsi i caratteri organizzativi e la consistenza del programma alla cui attuazione i sodali, singolarmente o in gruppo, si propongono di prestare ausilio sulla base di una condivisione degli scopi, con la conseguenza che ai fini del riconoscimento della natura terroristica di una cellula periferica della suddetta organizzazione non è necessario che la stessa sviluppi le caratteristiche proprie della struttura centrale attraverso la predisposizione di un preciso piano di attentati terroristici (cfr. Cass., Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Rv. 279408).

Il medesimo schema si rinviene nella organizzazione facente capo ad "[OSCURATO:PERSONA]", che assume una struttura peculiare, proprio perché, al pari dell'Isis, non comporta, come le organizzazioni criminali e terroristiche interne, da persone, mezzi e luoghi di incontro ma caratterizzata da un'adesione, aperta anche se non indiscriminata, realizzata con modalità informatizzata su base planetaria, propugnando la diffusione del credo religioso e politico attraverso cellule "figlie" che, aderendo al programma, svolgono, sia pure attraverso un rapporto del tutto smaterializzato con l'organizzazione "madre", un ruolo strumentale per la realizzazione del fine criminoso, consentendone da un lato la più efficace forma di proselitismo e dall'altro fornendo supporti didattici operativi (quali, ad esempio, l'individuazione di obiettivi sensibili, i modi di utilizzazione di bombe ed esplosivi, i suggerimenti per rendere alto e credibile il rischio di attentati) per la realizzazione delle finalità criminose dell'organizzazione. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto il carattere di cellula "figlia" ad un gruppo che, non solo si riconosceva nelle ideologie dell'organizzazione, ma attuava il programma per via telematica, con collegamenti "internet" realizzati attraverso la partecipazione a forum, direttamente collegati all'organizzazione "madre", e a successivi momenti di indottrinamento e di adesione degli adepti: cfr. Cass., Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, Rv. 278680)".

6. È partendo da "tali presupposti (che) è stata costruita dalla giurisprudenza di legittimità (...) la nozione di partecipazione all'Isis.

Si è affermato (...) che integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270-bis, c.p., e non il delitto di istigazione a delinquere ex art. 414, c.p., la condotta di soggetti che, aperti sostenitori del c.d.

Stato islamico e rispondenti alla chiamata al jihad, abbiano posto in essere condotte strumentali al consolidamento ed al rafforzamento dell'organizzazione sia mediante atti di propaganda apologetica rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione al progetto criminoso (nella specie, uso del "web" e dei "social media" con pubblicazione di video relativi a gravi attentati terroristici per divulgare la chiamata al jihad; partecipazione a gruppi chiusi di condivisione dell'ideologia jihadista; adesione espressa alla rivista "on line" "[OSCURATO:PERSONA]" che fornisce consigli sui bersagli da colpire in occidente, sulla fabbricazione di armi e sulle modalità di emigrazione verso i territori conquistati dal c.d. stato islamico), sia con condotte volte ad agevolare il reclutamento e l'autoradicalizzazione (nella specie, evidenziando la conoscenza ed i pregressi contatti con soggetti combattenti nelle zone di guerra e fornendo ausilio a chi intendeva unirsi alle milizie jihadiste), nonché il convogliamento di risorse economiche-finanziarie verso l'organizzazione di matrice islamica (cfr. Cass., Sez. 2, n. 22163 del 21/02/2019, Rv. 276065).

Si è del pari evidenziato che la partecipazione all'ISIS o ad analoghe associazioni internazionali, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto. (...: cfr. la già citata Cass., Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, Rv. 280750)".

"(...) in una recente (...) decisione della Suprema Corte (...) si è evidenziato come la partecipazione all'Isis o ad analoghe associazioni internazionali rispondenti ad un modello polverizzato di articolazione, può essere desunta dall'individuazione di proiezioni concrete della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso l'associazione e si struttura il suo rapporto con il gruppo criminale. (... cfr. Cass., Sez. 1, n. 51654 del 09/10/2018, Rv. 274985).

Ulteriore sintomo di partecipazione all'Isis è stato individuato nella condotta di chi travalicando i confini della mera adesione interiore ed ideologica alla causa della "jihad", per essa si attivi fattivamente, seppur singolarmente, non solo prodigandosi in un'opera di indottrinamento e proselitismo, ma realizzando, altresì, un'attività di auto-addestramento (c.d. lupo solitario), sia pure teorica, alla preparazione ed esecuzione di attentati terroristici, nonché intrattenendo contatti operativi con persone intranee al "network" internazionale del terrore (... cfr. Cass., Sez. 5, n. 1970 del 26/09/2018, Rv. 276453)".

7. In coerenza con la pronuncia ripresa per esteso, e con le precedenti, nel cui solco essa si inserisce, "ai fini della integrazione della condotta di partecipazione all'associazione terroristica internazionale nota come Isis, (è) decisiva l'attività di propaganda, indottrinamento e proselitismo sistematicamente rivolta a terzi, svolta in nome e nell'interesse del sodalizio in questione. (...) la convinta adesione del singolo al progetto politico-religioso dell'Isis, definita in dottrina anche come "radicalizzazione", che rimanga confinata nel foro interiore dell'agente, risulta del tutto priva di rilevanza penale, non essendo perseguibile ciò che rimane circoscritto in una dimensione tale da esaurirsi nel semplice pensiero, senza concretizzarsi in azione esterna.

Diversamente, oltrepassa i limiti della mera adesione interiore e ideologica alla causa del jihad, entrando a pieno titolo nel territorio del penalmente rilevante, come forma affatto originale di partecipazione a un'organizzazione a delinquere, a sua volta, come si è visto, strutturalmente diversa dalle "tradizionali" associazioni criminali contemplate dal Legislatore, la condivisione del menzionato progetto politico-religioso, che presenti determinate caratteristiche. (...) Non si tratta (...) di plurime forme di manifestazione di un pensiero politico- religioso, sia pure estremo, in quanto tale oggetto di possibile tutela ai sensi della previsione dell'art. 21 della Costituzione, ma di un concreto e variegato atteggiarsi nel mondo esterno della (interiore) condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in relazione alla quale assumono valore centrale i principi dell'integralismo religioso musulmano di matrice sunnita e di ispirazione salafita, la cui applicazione si traduce in un'inevitabile e, nella prospettiva dell'Isis, necessaria lesione del bene giuridico protetto dall'art. 270 bis, c.p.

In tale condivisione, come si è detto, si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso l'associazione e si struttura il relativo rapporto con il gruppo criminale, che viene rafforzato nel perseguimento del suo fine strategico (la creazione, il mantenimento e l'espansione dello "Stato islamico", attraverso la partecipazione dei sodali alla "guerra santa"), intorno al quale si costruisce e si irrobustisce raffectio societatis, mediante la sistematica reiterazione di atti di indottrinamento, proselitismo e propaganda apologetica, rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione al progetto criminoso, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, che si abbia l'inizio di una materiale esecuzione del programma criminale".

8. La posizione del ricorrente aveva già conosciuto un primo vaglio da parte di questa S.C. in sede cautelare con la sentenza della Sez. 6 n. 13421 del 5/03/2019 dep. 27/03/2019 Rv. 275983-02.

Essa, nell'apprezzamento del quadro indiziario presente al momento della conclusione delle indagini, nella sostanza confermato dalle prove raccolte nel dibattimento, aveva osservato come "i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando il tenore delle conversazioni captate ed il materiale sequestrato dagli inquirenti, da cui è stato possibile desumere (...) l'adesione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione terroristica internazionale denominata ISIS o IS, 'Stato Islamico' (già definita tale dalle risoluzioni n. 2170 e 2178 del 2014 della Organizzazione della Nazioni Unite), in favore dei cui scopi il prevenuto si era verificato essersi speso con messaggi inneggianti alla 'guerra santa' e al compimento di atti di terrorismo per immolarsi per la 'jihad'.

Se dalle intercettazioni ambientali era stato appurato che lo [OSCURATO:PERSONA] è soggetto aduso al compimento di gravi atti di violenza (significativo è il riferimento ad una sua volontà di 'sgozzare' la ragazza che gli sarebbe stata data in sposa se non l'avesse trovata vergine), dal contenuto delle ulteriori captazioni telematiche e informatiche, anche relative a comunicazioni avvenute su una chat di cui egli era amministratore, era emerso che il (?J prevenuto diffondeva il materiale multimediale videoregistrato in campi di addestramento degli affiliati all'Isis.

Né va trascurato che nel corso di una conversazione con un amico, captata dagli inquirenti, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva inneggiato alla "legge di Allah che copre tutta la terra" e alla "fede nell'Islam", nonché alla possibilità che ciascuno di loro potesse agire "per conto proprio..., avendo capito il concetto di battaglia, il significato del bene o del male"; e che, in occasione di un viaggio che aveva fatto recentemente nella sua città natale, l'indagato aveva ammesso di aver preso contatti con "coloro che controllano il sud..." e che, gestendo campi di addestramento, lo avrebbero avvisato di quando sarebbe potuto tornare per "fare la guerra insieme a loro"." L'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza era stata riconosciuta nel merito, e confermata da questa S.C., "non solo in base all'accertato impegno a diffondere il pensiero radicale di quella organizzazione internazionale attraverso immagini video e comunicati, ma anche ai suoi contatti con persone operanti in campi di addestramento in [OSCURATO:PERSONA] al servizio di quel sodalizio criminale: facendo così buon governo del principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo il quale, in tema di associazione internazionale con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod.pen., la partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta, in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a condizione che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, ovverossia che esista un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente (così, da ultimo, Sez. 6, n. 40348 del 23/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274217)".

9. Oggetto del presente giudizio è, come si è detto, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata in modo conforme in entrambi i gradi quanto alla contestata violazione dell'art. 270 bis cod. pen.

Il limite principale del ricorso contro la decisione di appello è che essa censura un percorso motivazionale ben articolato in fatto e coerente in diritto, puntando a scomporre il quadro probatorio, e a proporre una valutazione atomistica e parcellizzata delle risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA] di appello, in linea con quanto già emerso in sede cautelare, ha invece richiamato l'attenzione sull'insieme dei dati probatori, e ha desunto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a Isis: - dalle sistematiche, continuative e consistenti attività di ricerca, da lui svolte nel web, di materiale di propaganda e di indottrinamento, denso di esaltazione dell'ideologia Isis; - dall'ascolto, che avveniva da parte sua anche di notte, di proclami e messaggi dal contenuto violento, ascolto correttamente ritenuto sintomo, in considerazione anche della sua reiterazione, di un'adesione ideologica radicata e profonda, più che di un interesse conoscitivo; - dal rinvenimento nella memoria del telefono dell'imputato di documenti, a loro volta spesso ripresi direttamente dagli organi di propaganda dell'organizzazione, relativi a sermoni religiosi, preghiere, canti jihadisti, molti dei quali contenenti ripetute esaltazioni dei 'martiri' del jihad; - dal ritrovamento in suo possesso di file audio di incitamento alla guerra, alla lotta contro gli infedeli e di soccorso al 'popolo islamico', pur se taluni facevano riferimento a eventi datati, come l'occupazione dell'Iraq; - dall'estrazione dalla memoria del suo p.c. di video e di filmati relativi a scenari di guerra e alla propaganda mediatica Isis, tutti preceduti dalla intitolazione "in nome di Allah buono e misericordioso". [OSCURATO:PERSONA] aveva poi tentato di distruggerli durante le indagini; - dai commenti con cui egli sui social aveva replicava alle opinioni manifestate da musulmani non radicalizzati; - dall'aver visualizzato un bando di arruolamento, con cui Isis aveva chiamato i propri potenziali militanti a raccolta tra il 12 ed il 18 agosto 2018, periodo durante il quale aveva avviato una campagna di reclutamento.

10. La CORTE territoriale ha altresì spiegato come [OSCURATO:PERSONA] avesse mostrato, per come evincibile dalla documentazione rinvenuta nella sua disponibilità, forte interesse per foto che riproducevano un uomo mentre era intento a decapitarne un altro, secondo il rituale omicida Isis.

Aveva aderito a tre gruppi social dell'area del terrorismo islamico, non ne era apparso un semplice frequentatore, come sostiene la difesa, bensì un soggetto attivo nella divulgazione e nel proselitismo; ciò è stato riscontrato da ulteriori elementi: - egli aveva adoperato l'username @aboelmastri, che gli aveva permesso di essere rintracciabile all'interno di "Telegram" anche da chi non fosse in possesso del suo numero di telefono; - aveva partecipato, in un caso anche come amministratore diretto, a gruppi "telegram", assimilabili ad ambienti finalizzati a selezionare i componenti di Isis e idonei a dissimulare la propria esistenza all'interno della rete.

Tali gruppi erano accessibili non per il tramite degli ordinari canali di ricerca, ma attraverso la conoscenza degli indirizzi in rete, dei quali il ricorrente era in possesso, altrimenti non vi sarebbe entrato.

Quest'elemento, unito agli altri di cui si dirà a breve, concorre a integrare quella condotta partecipativa fatta di contatti operativi con componenti o soggetti comunque riconducibili, anche per via mediata, a Isis, più volte indicata da questa S.C. quale indìce particolarmente rilevante di 'partecipazione'.

L'accesso agli indirizzi informatici è stato correttamente inquadrato come una sorta di notifica all'organizzazione dell'adesione al jihad, secondo quelle modalità "aperte" prima menzionate; logica è la spiegazione fornita dalla CORTE di L'AQUILA della dichiarazione da lui resa in macelleria, con la quale egli aveva negato la qualità di componente Isis in presenza di un terzo estraneo, e cioè del cugino del datore di lavoro: si era trattato di una prudente dissimulazione con soggetti non partecipi; - per mezzo dell'inserimento nei gruppi "telegram", egli aveva aderito al canale dell'agenzia Isis "[OSCURATO:PERSONA]", così ricevendo quasi in tempo reale e al di fuori dei circuiti informativi ufficiali, informazioni, notizie e documenti provenienti dai territori di guerra e dalla propaganda jihadista.

Si era cioè inserito in una filiera comunicativa in cui i gruppi social costituiscono i terminali per la divulgazione di dati informativi provenienti direttamente da Isis.

Non generiche 'fonti aperte' di intelligence, ma il testimone-ufficiale di polizia giudiziaria CLEMENTI Alessandro aveva confermato che [OSCURATO:PERSONA] era l'agenzia mediatica di trasmissione dei contenuti provenienti da Isis.

L'accesso di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe, e ancora più il suo accreditamento come amministratore di uno die gruppi "telegram", dimostravano la qualità e il peso specifico del contatto; - poiché il materiale diffuso in tali gruppi social proveniva da Isis attraverso il proprio apparato di propaganda, l'imputato si era mostrato consapevole delle modalità operative dei gruppi medesimi e delle loro caratteristiche di segretezza e riservatezza, garantite dalla selezione di chi intendeva farne parte attraverso un duplice passaggio.

L'aspirante militante avrebbe infatti dovuto disporre della chiave di accesso, per poi essere accreditato attraverso la validazione dell'amministratore.

11. La difesa ha particolarmente insistito sulla non consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del ruolo comunicativo, funzionale a Isis e correlato a tale organizzazione, dell'agenzia "[OSCURATO:PERSONA]".

Premesso che tale censura non è ammissibile perché non dedotta fra i motivi di appello, la CORTE territoriale ha comunque con coerenza spiegato che la rilevata possibilità che egli aveva di accedere a piattaforme protette riconducibili all'Isis, fruibili soltanto da chi era in possesso dei relativi indirizzi informatici, stava a significare da un lato sua coscienza e volontà di disporre di materiale di propaganda terroristica, dall'altro - come si è detto - l'esistenza da parte sua di contatti con livelli intermedi o propaggini finali riconducibili a Isis, in assenza dei quali gli sarebbe stato preluso ogni avvicinamento a quei canali web.

La fruizione delle notizie veicolate dall'agenzia [OSCURATO:PERSONA] è stato più volte affermato da Giudici del merito, e confermato da questa S.C., quale indice qualificato di intraneità e di contatto con la struttura reticolare di Isis, poiché si tratta di contenuti immediatamente operativi rivolti a soggetti già radicalizzati e pronti al jihad (cf.

Sez. 5, sentenza n. 1970 del 26/09/2018, Rv. 276453).

La CORTE abruzzese ha dato conto altresì, al fine di rafforzare il profilo contestato a [OSCURATO:PERSONA] nell'imputazione, che costui aveva condiviso con altri il materiale propagandistico e di indottrinamento ricavato dal web cui aveva avuto accesso: con BATTAWUI il ricorrente aveva evocato "le notizie, le parole dei comandanti, loro sono specializzati in questo", quanto alla fonte Isis del materiale, e aveva trattato anche della sua divulgazione.

E ha precisato che nella conversazione intercorsa col da

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/07/1996 avverso la sentenza della CORTE di ASSISE di APPELLO di L'AQUILA del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]- dep. 14/09/2021 la CORTE di ASSISE di APPELLO di L'AQUILA riformava la sentenza con la quale il 26/10/2020 la CORTE di ASSISE di TERAMOaveva condannato alla pena di anni sette di reclusione, oltre che alle correlate sanzioni accessorie, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui ai capi a- (partecipazione all'associazione terroristica denominata Stato Islamico) e b- (istigazione a delinquere), riuniti per continuazione, accertati in provincia di TERAMO dal maggio 2017. [OSCURATO:PERSONA] di appello riteneva il reato su b- assorbito in quello sub a- e rideterminava la pena in quella di sei anni di reclusione. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi: 2.1. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per manifesta illogicità e per mancanza della motivazione. Pur partendo dalla premessa che la sentenza ha seguito l'orientamento "più garantista" in materia di associazioni terroristiche, la difesa tuttavia nega rilievo agli elementi raccolti ai fini della prova, che non avrebbero fatto emergere la bilateralità e la concretezza della relazione tra il singolo e l'organizzazione denominata Stato Islamico: consisterebbero in sostanza in un poco significativo contatto telematico, e mancherebbero ulteriori elementi che correlino l'imputato a soggetti dell'area del terrorismo siro-iracheno. Il primo motivo in particolare censura le illogicità che riguarderebbero la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla riconducibilità a ISIS dei gruppi chiusi Telegrann, di cui egli medesimo faceva parte, e di un'agenzia di propaganda mediatica, [OSCURATO:PERSONA]. Le informazioni da cui i testi appartenenti alla polizia giudiziaria avevano concluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse ufficialmente riferibile all'apparato mediatico dello Stato islamico erano derivate, oltre che da analisi tecniche, che non si poteva prendere fossero svolte da [OSCURATO:PERSONA], da fonti non rientranti nella conoscenza dell'imputato. Al contrario, la conversazione oggetto di intercettazione telefonica con tale [OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe che il ricorrente fosse inconsapevole che Nasher news era una diretta articolazione dello Stato islamico. Parimenti illogica sarebbe l'argomentazione alla base di un rapporto biunivoco e qualificato tra l'imputato e l'associazione terroristica; 2.2. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., ancora per manifesta illogicità della motivazione quanto alla sottovalutazione degli elementi favorevoli all'imputato. Costui, in base a quel che appare aver riferito al menzionato [OSCURATO:PERSONA], non aveva il ruolo di amministratore, poiché altrimenti non avrebbe avuto la necessità di far rivolgere il proprio interlocutore a una terza persona, ma l'avrebbe accolto direttamente nel gruppo. Alla tesi esposta in sentenza, secondo cui tale atteggiamento sarebbe stato determinato dalla prudenza, il ricorrente replica che se effettivamente egli non si fosse fidato dell'amico non gli avrebbe fornito informazioni concrete volte all'ingresso nei gruppi in questione: [OSCURATO:PERSONA] conosceva i sistemi di accreditamento nei gruppi privati Telegram perché tali sistemi valevano per tutti i gruppi non visibili, non solo per il gruppo Nasher, per cui si sarebbe limitato a spiegare al suo interlocutore la procedura di accesso ai gruppi in questione, avendola già personalmente sperimentata. Aggiunge che non era stata valorizzata la smentita, da lui data all'interno della macelleria e intercettata, di una sua adesione al fondamentalismo: non sarebbe logica l'esegesi operata dalla sentenza di un intento volto alla dissimulazione dei propri convincimenti, perché nell'esercizio commerciale erano in quel momento presenti solo tre persone, tra cui il datore di lavoro, nei cui confronti [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato la volontà di andare a combattere e farsi esplodere, e il cugino di costui; 2.3. la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità della motivazione e per travisamento della prova. La Corte territoriale sarebbe stata illogica allorché ha valorizzato in chiave accusatoria la deposizione resa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. dal datore di lavoro di [OSCURATO:PERSONA] quanto: -alla serietà dell'intenzione di costui di "andare a combattere e farsi esplodere", -alla presunta diffusione e condivisione di materiale audio e di videoproclami finalizzati all'incitamento alla jihad, -alla visualizzazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di un bando di arruolamento dello Stato Islamico. La tesi difensiva è che, diversamente dal convincimento dei Giudici del merito, per i quali la deposizione del datore di lavoro comprovava che l'adesione del ricorrente non fosse rimasta al livello del mero convincimento interiore, proprio la circostanza che i proclami erano stati espressi sul posto di lavoro, in presenza di colleghi che erano soliti prendere in giro [OSCURATO:PERSONA], dimostrerebbe una sorta di gioco di ruoli tra i soggetti coinvolti, piuttosto che un proposito serio o veritiero. Egli inoltre non avrebbe pubblicato nulla all'interno dei gruppi Telegram di cui era membro, mentre il bando di arruolamento dell'Isis era stato certamente da lui visionato, ma senza che a esso facesse seguito alcuna concreta condotta di adesione. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. conclude per iscritto per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché sono infondati i motivi posti a base di esso. Va detto in premessa che il filo conduttore delle censure avanzate è non già la contestazione del profilo terroristico dell'associazione per delinquere denominata Stato Islamico, bensì la partecipazione del ricorrente a quella organizzazione, alla stregua dello sviluppo argomentativo seguito dalla CORTE territoriale, in coerenza con quanto sancito dalla CORTE di ASSISE di TERAMO, trattandosi nella sostanza di una doppia pronuncia conforme di condanna (tranne, come si è detto, per l'assorbimento in appello della fattispecie di istigazione a delinquere in quella associativa). Poiché la disposizione incriminatrice oggetto dell'imputazione sub a-, la cui violazione è stata ritenuta in sentenza - cioè l'art. 270 bis cod. pen. -, non precisa gli indici di riconoscibilità dell'attività di "partecipazione" a una associazione "con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico", compete al Giudice del merito dare concretezza a espressioni in apparenza poco definite, in astratto idonee a ricomprendere una serie potenzialmente varia di condotte illecite: compito al quale nella specie hanno adempiuto i Collegi di entrambi i gradi del giudizio. Non esistendo una nozione astratta di "partecipazione", valida per ogni tipo di reato associativo, la modalità della "partecipazione" medesima è correlata alle caratteristiche proprie dell'entità cui si "partecipa". Pur non rinunciando alla individuazione di elementi comuni per le diverse condotte partecipative penalmente rilevanti, va precisato che ogni condotta di "partecipazione" ha specifiche caratteristiche, in considerazione della particolare natura e della struttura dell'associazione per delinquere che di volta in volta viene in esame. Ciò vale soprattutto per l'organizzazione denominata Stato Islamico, le cui peculiarità sì manifestano sia sul piano strutturale, sia sul piano culturale: le sue attività terroristiche sono finalizzate a realizzare un disegno di eversione dell'ordine internazionale e di singoli Stati, in cui gioca un ruolo determinante la condivisione, da parte dei singoli aderenti, della religione islamica, nell'esegesi a essa data da Isis, avendo per fondamento il jihad, e per obiettivo la costituzione di un nuovo califfato, denominato Stato islamico, alla cui concretizzazione si è assistito negli anni passati in Siria e in Iraq. 3. Così delimitato il perimetro della questione di diritto posta all'attenzione del Collegio, è opportuno ricordare, se pure sinteticamente, la elaborazione maturata in materia dal Giudice di legittimità, come sintetizzata, fra le altre e risalendo al precedente più recente, alla pronuncia della Sez. 5 n. 17079 del 18/01/2022 (dep. 02/05/2022 Rv. 283077 imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), secondo cui "in tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., costituisce condotta di partecipazione all'"Isis" la sistematica reiterazione - da parte di chi intrattenga contatti operativi con componenti o con soggetti comunque riconducibili, anche in via mediata, al sodalizio - di atti di indottrinamento, proselitismo e propaganda apologetica rivolti a terzi". Nel caso in questione la partecipazione all'"Isis" era "stata desunta, tra l'altro: dalla detenzione su supporti informatici di materiale "jihadista"; dal sistematico e costante uso del "web" e dei "social media" per condividere e diffondere messaggi di propaganda e di indottrinamento, nonché video relativi a gravi episodi di violenza, reperiti nel cd. "deep web", attraverso canali accessibili solo mediante specifiche chiavi informatiche; dall'aver fornito assistenza ad un associato, ospitato per lungo tempo presso un centro culturale presieduto dall'imputato". [OSCURATO:PERSONA] di legittimità rileva come in materia il "punto di partenza (...) si individua in un orientamento affermatosi in passato, secondo cui in relazione al delitto di associazione con finalità di terrorismo, che è reato di pericolo presunto, per la configurabilità della responsabilità del partecipe non è sufficiente l'adesione a un'astratta ideologia, per quanto caratterizzata dal progetto di abbattere le istituzioni democratiche, ma è necessaria l'effettiva pratica della violenza come metodo di lotta politica e la predisposizione di un programma di azioni terroristiche, da intendersi come proposito concreto ed attuale di atti di violenza (cfr. Cass., Sez. 1, n. 30824 del 15/06/2006, Rv. 234182). Non è sufficiente, dunque, per tale orientamento (...) la sola adesione ideale al programma criminale o la comunanza di pensiero e di aspirazioni con gli associati, occorrendo invece l'effettivo inserimento nella struttura organizzata, con lo svolgimento di attività preparatorie per l'esecuzione del programma e l'assunzione di un ruolo concreto nell'organigramma criminale (cfr. Cass., Sez. 1, n. 22719 del 22/03/2013, Rv. 256489)". 4. La S.C. prosegue che si è anche "osservato che la costituzione di un sodalizio criminoso avente le caratteristiche di cui all'art. 270 bis, c.p., non può dirsi esclusa per il fatto che lo `f- stesso sia imperniato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso islamico perché, al contrario, i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si proponga il compimento di atti di violenza con finalità terroristiche, lo rendono ancor più pericoloso (cfr. Cass., Sez. 2, n. 669 del 21/12/2004, Rv. 230432, nonché, nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 50189 del 13/07/2017, Rv. 271646). Costante, come si è accennato, è stata, inoltre, l'attenzione della giurisprudenza di legittimità nel costruire il significato della partecipazione al reato associativo, muovendo proprio dalla particolare struttura del delitto di cui si discute, secondo un percorso che nel corso degli anni si è affinato proprio in ragione di una migliore comprensione delle forme organizzative assunte dai gruppi del terrorismo internazionale strutturati secondo il modello dell'Isis. Si è così evidenziato che il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'art. 270 bis, c.p., è integrato, in presenza di una struttura organizzata sia pure in modo rudimentale, da una condotta di adesione ideologica che si sostanzi in seri propositi criminali diretti alla realizzazione delle finalità associative, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, che si abbia l'inizio di materiale esecuzione del programma criminale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 24994 del 25/05/2006, Rv. 234345; Cass., Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Rv. 279408). In altri termini il delitto di associazione con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell'ordine democratico, per la sua natura di reato di pericolo presunto, è integrato in presenza di una struttura organizzativa con grado di effettività tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminoso, mentre non richiede anche la predisposizione di un programma di azioni terroristiche (cfr. Cass., Sez. 1, n. 34989 del 10/07/2007, Rv. 237630; Cass., Sez. 5, n. 2651 del 08/10/2015, Rv. 265924)". 5. La sentenza della Sez. 5 Rv. 283077 ricorda inoltre come "in questo solco interpretativo si inseriscono una serie di importanti decisioni, che hanno approfondito la particolare natura delle organizzazioni terroristiche di matrice islamica di recente costituzione, individuando molteplici sintomi rivelatori della partecipazione del singolo a tali organizzazioni. Al riguardo si è sottolineato come, ai fini della configurabilità del delitto di associazione sovversiva con finalità di terrorismo internazionale, la necessità di una struttura organizzativa effettiva e tale da rendere possibile l'attuazione del programma criminale non implica necessariamente il riferimento a schemi organizzativi ordinari, essendo sufficiente che i modelli di aggregazione tra sodali integrino il"minimum" organizzativo richiesto a tale fine. Ne deriva che tali caratteri sussistono anche con riferimento alle strutture "cellulari" proprie delle associazioni di matrice islamica, caratterizzate da estrema flessibilità interna, in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che, di volta in volta, si presentano, in condizioni di operare anche contemporaneamente in più Stati, ovvero anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici o comunque a distanza tra gli adepti anche connotati da marcata sporadicità, considerato che i soggetti possono essere arruolati anche di volta in volta, con una sorta di adesione progressiva ed entrano, comunque, a far parte di una struttura associativa saldamente costituita. Ne consegue che, in tal caso, l'organizzazione terroristica transnazionale assume le connotazioni, più che di una struttura statica, di una "rete" in grado di mettere in relazione soggetti assimilati da un comune progetto politico-militare, che funge da catalizzatore dell'"affectio societatis" e costituisce lo scopo sociale del sodalizio (cfr. Cass., Sez. 5, n. 31389 del 11/06/2008, Rv. 241175). Sul tema specifico della struttura organizzativa alcuni recenti e condivisibili arresti hanno evidenziato come l'Isis e altre analoghe organizzazioni terroristiche siano conformi a un modello "polverizzato" di articolazione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, Rv. 280750), in quanto è l'Isis, insieme al sedicente Stato Islamico che ne è l'espressione politico- territoriale, la struttura criminale in relazione alla quale devono valutarsi i caratteri organizzativi e la consistenza del programma alla cui attuazione i sodali, singolarmente o in gruppo, si propongono di prestare ausilio sulla base di una condivisione degli scopi, con la conseguenza che ai fini del riconoscimento della natura terroristica di una cellula periferica della suddetta organizzazione non è necessario che la stessa sviluppi le caratteristiche proprie della struttura centrale attraverso la predisposizione di un preciso piano di attentati terroristici (cfr. Cass., Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020, Rv. 279408). Il medesimo schema si rinviene nella organizzazione facente capo ad "[OSCURATO:PERSONA]", che assume una struttura peculiare, proprio perché, al pari dell'Isis, non comporta, come le organizzazioni criminali e terroristiche interne, da persone, mezzi e luoghi di incontro ma caratterizzata da un'adesione, aperta anche se non indiscriminata, realizzata con modalità informatizzata su base planetaria, propugnando la diffusione del credo religioso e politico attraverso cellule "figlie" che, aderendo al programma, svolgono, sia pure attraverso un rapporto del tutto smaterializzato con l'organizzazione "madre", un ruolo strumentale per la realizzazione del fine criminoso, consentendone da un lato la più efficace forma di proselitismo e dall'altro fornendo supporti didattici operativi (quali, ad esempio, l'individuazione di obiettivi sensibili, i modi di utilizzazione di bombe ed esplosivi, i suggerimenti per rendere alto e credibile il rischio di attentati) per la realizzazione delle finalità criminose dell'organizzazione. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto il carattere di cellula "figlia" ad un gruppo che, non solo si riconosceva nelle ideologie dell'organizzazione, ma attuava il programma per via telematica, con collegamenti "internet" realizzati attraverso la partecipazione a forum, direttamente collegati all'organizzazione "madre", e a successivi momenti di indottrinamento e di adesione degli adepti: cfr. Cass., Sez. 2, n. 7808 del 04/12/2019, Rv. 278680)". 6. È partendo da "tali presupposti (che) è stata costruita dalla giurisprudenza di legittimità (...) la nozione di partecipazione all'Isis. Si è affermato (...) che integra il delitto di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale ex art. 270-bis, c.p., e non il delitto di istigazione a delinquere ex art. 414, c.p., la condotta di soggetti che, aperti sostenitori del c.d. Stato islamico e rispondenti alla chiamata al jihad, abbiano posto in essere condotte strumentali al consolidamento ed al rafforzamento dell'organizzazione sia mediante atti di propaganda apologetica rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione al progetto criminoso (nella specie, uso del "web" e dei "social media" con pubblicazione di video relativi a gravi attentati terroristici per divulgare la chiamata al jihad; partecipazione a gruppi chiusi di condivisione dell'ideologia jihadista; adesione espressa alla rivista "on line" "[OSCURATO:PERSONA]" che fornisce consigli sui bersagli da colpire in occidente, sulla fabbricazione di armi e sulle modalità di emigrazione verso i territori conquistati dal c.d. stato islamico), sia con condotte volte ad agevolare il reclutamento e l'autoradicalizzazione (nella specie, evidenziando la conoscenza ed i pregressi contatti con soggetti combattenti nelle zone di guerra e fornendo ausilio a chi intendeva unirsi alle milizie jihadiste), nonché il convogliamento di risorse economiche-finanziarie verso l'organizzazione di matrice islamica (cfr. Cass., Sez. 2, n. 22163 del 21/02/2019, Rv. 276065). Si è del pari evidenziato che la partecipazione all'ISIS o ad analoghe associazioni internazionali, può essere desunta da concrete condotte sintomatiche della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso il gruppo criminale e si struttura il relativo rapporto. (...: cfr. la già citata Cass., Sez. 5, n. 8891 del 18/12/2020, Rv. 280750)". "(...) in una recente (...) decisione della Suprema Corte (...) si è evidenziato come la partecipazione all'Isis o ad analoghe associazioni internazionali rispondenti ad un modello polverizzato di articolazione, può essere desunta dall'individuazione di proiezioni concrete della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso l'associazione e si struttura il suo rapporto con il gruppo criminale. (... cfr. Cass., Sez. 1, n. 51654 del 09/10/2018, Rv. 274985). Ulteriore sintomo di partecipazione all'Isis è stato individuato nella condotta di chi travalicando i confini della mera adesione interiore ed ideologica alla causa della "jihad", per essa si attivi fattivamente, seppur singolarmente, non solo prodigandosi in un'opera di indottrinamento e proselitismo, ma realizzando, altresì, un'attività di auto-addestramento (c.d. lupo solitario), sia pure teorica, alla preparazione ed esecuzione di attentati terroristici, nonché intrattenendo contatti operativi con persone intranee al "network" internazionale del terrore (... cfr. Cass., Sez. 5, n. 1970 del 26/09/2018, Rv. 276453)". 7. In coerenza con la pronuncia ripresa per esteso, e con le precedenti, nel cui solco essa si inserisce, "ai fini della integrazione della condotta di partecipazione all'associazione terroristica internazionale nota come Isis, (è) decisiva l'attività di propaganda, indottrinamento e proselitismo sistematicamente rivolta a terzi, svolta in nome e nell'interesse del sodalizio in questione. (...) la convinta adesione del singolo al progetto politico-religioso dell'Isis, definita in dottrina anche come "radicalizzazione", che rimanga confinata nel foro interiore dell'agente, risulta del tutto priva di rilevanza penale, non essendo perseguibile ciò che rimane circoscritto in una dimensione tale da esaurirsi nel semplice pensiero, senza concretizzarsi in azione esterna. Diversamente, oltrepassa i limiti della mera adesione interiore e ideologica alla causa del jihad, entrando a pieno titolo nel territorio del penalmente rilevante, come forma affatto originale di partecipazione a un'organizzazione a delinquere, a sua volta, come si è visto, strutturalmente diversa dalle "tradizionali" associazioni criminali contemplate dal Legislatore, la condivisione del menzionato progetto politico-religioso, che presenti determinate caratteristiche. (...) Non si tratta (...) di plurime forme di manifestazione di un pensiero politico- religioso, sia pure estremo, in quanto tale oggetto di possibile tutela ai sensi della previsione dell'art. 21 della Costituzione, ma di un concreto e variegato atteggiarsi nel mondo esterno della (interiore) condivisione ideologica delle finalità dell'associazione, in relazione alla quale assumono valore centrale i principi dell'integralismo religioso musulmano di matrice sunnita e di ispirazione salafita, la cui applicazione si traduce in un'inevitabile e, nella prospettiva dell'Isis, necessaria lesione del bene giuridico protetto dall'art. 270 bis, c.p. In tale condivisione, come si è detto, si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso l'associazione e si struttura il relativo rapporto con il gruppo criminale, che viene rafforzato nel perseguimento del suo fine strategico (la creazione, il mantenimento e l'espansione dello "Stato islamico", attraverso la partecipazione dei sodali alla "guerra santa"), intorno al quale si costruisce e si irrobustisce raffectio societatis, mediante la sistematica reiterazione di atti di indottrinamento, proselitismo e propaganda apologetica, rilevanti sul piano della concreta incentivazione dell'adesione al progetto criminoso, senza che sia necessario, data la natura di reato di pericolo presunto, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, che si abbia l'inizio di una materiale esecuzione del programma criminale". 8. La posizione del ricorrente aveva già conosciuto un primo vaglio da parte di questa S.C. in sede cautelare con la sentenza della Sez. 6 n. 13421 del 5/03/2019 dep. 27/03/2019 Rv. 275983-02. Essa, nell'apprezzamento del quadro indiziario presente al momento della conclusione delle indagini, nella sostanza confermato dalle prove raccolte nel dibattimento, aveva osservato come "i giudici di merito abbiano dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, a tal fine valorizzando il tenore delle conversazioni captate ed il materiale sequestrato dagli inquirenti, da cui è stato possibile desumere (...) l'adesione del [OSCURATO:PERSONA] all'associazione terroristica internazionale denominata ISIS o IS, 'Stato Islamico' (già definita tale dalle risoluzioni n. 2170 e 2178 del 2014 della Organizzazione della Nazioni Unite), in favore dei cui scopi il prevenuto si era verificato essersi speso con messaggi inneggianti alla 'guerra santa' e al compimento di atti di terrorismo per immolarsi per la 'jihad'. Se dalle intercettazioni ambientali era stato appurato che lo [OSCURATO:PERSONA] è soggetto aduso al compimento di gravi atti di violenza (significativo è il riferimento ad una sua volontà di 'sgozzare' la ragazza che gli sarebbe stata data in sposa se non l'avesse trovata vergine), dal contenuto delle ulteriori captazioni telematiche e informatiche, anche relative a comunicazioni avvenute su una chat di cui egli era amministratore, era emerso che il (?J prevenuto diffondeva il materiale multimediale videoregistrato in campi di addestramento degli affiliati all'Isis. Né va trascurato che nel corso di una conversazione con un amico, captata dagli inquirenti, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva inneggiato alla "legge di Allah che copre tutta la terra" e alla "fede nell'Islam", nonché alla possibilità che ciascuno di loro potesse agire "per conto proprio..., avendo capito il concetto di battaglia, il significato del bene o del male"; e che, in occasione di un viaggio che aveva fatto recentemente nella sua città natale, l'indagato aveva ammesso di aver preso contatti con "coloro che controllano il sud..." e che, gestendo campi di addestramento, lo avrebbero avvisato di quando sarebbe potuto tornare per "fare la guerra insieme a loro"." L'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza era stata riconosciuta nel merito, e confermata da questa S.C., "non solo in base all'accertato impegno a diffondere il pensiero radicale di quella organizzazione internazionale attraverso immagini video e comunicati, ma anche ai suoi contatti con persone operanti in campi di addestramento in [OSCURATO:PERSONA] al servizio di quel sodalizio criminale: facendo così buon governo del principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo il quale, in tema di associazione internazionale con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod.pen., la partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta, in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a condizione che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, ovverossia che esista un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente (così, da ultimo, Sez. 6, n. 40348 del 23/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274217)". 9. Oggetto del presente giudizio è, come si è detto, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata in modo conforme in entrambi i gradi quanto alla contestata violazione dell'art. 270 bis cod. pen. Il limite principale del ricorso contro la decisione di appello è che essa censura un percorso motivazionale ben articolato in fatto e coerente in diritto, puntando a scomporre il quadro probatorio, e a proporre una valutazione atomistica e parcellizzata delle risultanze processuali. [OSCURATO:PERSONA] di appello, in linea con quanto già emerso in sede cautelare, ha invece richiamato l'attenzione sull'insieme dei dati probatori, e ha desunto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a Isis: - dalle sistematiche, continuative e consistenti attività di ricerca, da lui svolte nel web, di materiale di propaganda e di indottrinamento, denso di esaltazione dell'ideologia Isis; - dall'ascolto, che avveniva da parte sua anche di notte, di proclami e messaggi dal contenuto violento, ascolto correttamente ritenuto sintomo, in considerazione anche della sua reiterazione, di un'adesione ideologica radicata e profonda, più che di un interesse conoscitivo; - dal rinvenimento nella memoria del telefono dell'imputato di documenti, a loro volta spesso ripresi direttamente dagli organi di propaganda dell'organizzazione, relativi a sermoni religiosi, preghiere, canti jihadisti, molti dei quali contenenti ripetute esaltazioni dei 'martiri' del jihad; - dal ritrovamento in suo possesso di file audio di incitamento alla guerra, alla lotta contro gli infedeli e di soccorso al 'popolo islamico', pur se taluni facevano riferimento a eventi datati, come l'occupazione dell'Iraq; - dall'estrazione dalla memoria del suo p.c. di video e di filmati relativi a scenari di guerra e alla propaganda mediatica Isis, tutti preceduti dalla intitolazione "in nome di Allah buono e misericordioso". [OSCURATO:PERSONA] aveva poi tentato di distruggerli durante le indagini; - dai commenti con cui egli sui social aveva replicava alle opinioni manifestate da musulmani non radicalizzati; - dall'aver visualizzato un bando di arruolamento, con cui Isis aveva chiamato i propri potenziali militanti a raccolta tra il 12 ed il 18 agosto 2018, periodo durante il quale aveva avviato una campagna di reclutamento. 10. La CORTE territoriale ha altresì spiegato come [OSCURATO:PERSONA] avesse mostrato, per come evincibile dalla documentazione rinvenuta nella sua disponibilità, forte interesse per foto che riproducevano un uomo mentre era intento a decapitarne un altro, secondo il rituale omicida Isis. Aveva aderito a tre gruppi social dell'area del terrorismo islamico, non ne era apparso un semplice frequentatore, come sostiene la difesa, bensì un soggetto attivo nella divulgazione e nel proselitismo; ciò è stato riscontrato da ulteriori elementi: - egli aveva adoperato l'username @aboelmastri, che gli aveva permesso di essere rintracciabile all'interno di "Telegram" anche da chi non fosse in possesso del suo numero di telefono; - aveva partecipato, in un caso anche come amministratore diretto, a gruppi "telegram", assimilabili ad ambienti finalizzati a selezionare i componenti di Isis e idonei a dissimulare la propria esistenza all'interno della rete. Tali gruppi erano accessibili non per il tramite degli ordinari canali di ricerca, ma attraverso la conoscenza degli indirizzi in rete, dei quali il ricorrente era in possesso, altrimenti non vi sarebbe entrato. Quest'elemento, unito agli altri di cui si dirà a breve, concorre a integrare quella condotta partecipativa fatta di contatti operativi con componenti o soggetti comunque riconducibili, anche per via mediata, a Isis, più volte indicata da questa S.C. quale indìce particolarmente rilevante di 'partecipazione'. L'accesso agli indirizzi informatici è stato correttamente inquadrato come una sorta di notifica all'organizzazione dell'adesione al jihad, secondo quelle modalità "aperte" prima menzionate; logica è la spiegazione fornita dalla CORTE di L'AQUILA della dichiarazione da lui resa in macelleria, con la quale egli aveva negato la qualità di componente Isis in presenza di un terzo estraneo, e cioè del cugino del datore di lavoro: si era trattato di una prudente dissimulazione con soggetti non partecipi; - per mezzo dell'inserimento nei gruppi "telegram", egli aveva aderito al canale dell'agenzia Isis "[OSCURATO:PERSONA]", così ricevendo quasi in tempo reale e al di fuori dei circuiti informativi ufficiali, informazioni, notizie e documenti provenienti dai territori di guerra e dalla propaganda jihadista. Si era cioè inserito in una filiera comunicativa in cui i gruppi social costituiscono i terminali per la divulgazione di dati informativi provenienti direttamente da Isis. Non generiche 'fonti aperte' di intelligence, ma il testimone-ufficiale di polizia giudiziaria CLEMENTI Alessandro aveva confermato che [OSCURATO:PERSONA] era l'agenzia mediatica di trasmissione dei contenuti provenienti da Isis. L'accesso di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe, e ancora più il suo accreditamento come amministratore di uno die gruppi "telegram", dimostravano la qualità e il peso specifico del contatto; - poiché il materiale diffuso in tali gruppi social proveniva da Isis attraverso il proprio apparato di propaganda, l'imputato si era mostrato consapevole delle modalità operative dei gruppi medesimi e delle loro caratteristiche di segretezza e riservatezza, garantite dalla selezione di chi intendeva farne parte attraverso un duplice passaggio. L'aspirante militante avrebbe infatti dovuto disporre della chiave di accesso, per poi essere accreditato attraverso la validazione dell'amministratore. 11. La difesa ha particolarmente insistito sulla non consapevolezza da parte di [OSCURATO:PERSONA] del ruolo comunicativo, funzionale a Isis e correlato a tale organizzazione, dell'agenzia "[OSCURATO:PERSONA]". Premesso che tale censura non è ammissibile perché non dedotta fra i motivi di appello, la CORTE territoriale ha comunque con coerenza spiegato che la rilevata possibilità che egli aveva di accedere a piattaforme protette riconducibili all'Isis, fruibili soltanto da chi era in possesso dei relativi indirizzi informatici, stava a significare da un lato sua coscienza e volontà di disporre di materiale di propaganda terroristica, dall'altro - come si è detto - l'esistenza da parte sua di contatti con livelli intermedi o propaggini finali riconducibili a Isis, in assenza dei quali gli sarebbe stato preluso ogni avvicinamento a quei canali web. La fruizione delle notizie veicolate dall'agenzia [OSCURATO:PERSONA] è stato più volte affermato da Giudici del merito, e confermato da questa S.C., quale indice qualificato di intraneità e di contatto con la struttura reticolare di Isis, poiché si tratta di contenuti immediatamente operativi rivolti a soggetti già radicalizzati e pronti al jihad (cf. Sez. 5, sentenza n. 1970 del 26/09/2018, Rv. 276453). La CORTE abruzzese ha dato conto altresì, al fine di rafforzare il profilo contestato a [OSCURATO:PERSONA] nell'imputazione, che costui aveva condiviso con altri il materiale propagandistico e di indottrinamento ricavato dal web cui aveva avuto accesso: con BATTAWUI il ricorrente aveva evocato "le notizie, le parole dei comandanti, loro sono specializzati in questo", quanto alla fonte Isis del materiale, e aveva trattato anche della sua divulgazione. E ha precisato che nella conversazione intercorsa col da
Sentenza Cassazione n. 43917/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris