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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 46820/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di L'Aquila - in funzione di giudice di prevenzione - ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA], che si doleva della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni quattro, a cui era stato sottoposto con decreto del 29/5/1992 del Tribunale di Pescara, modificata con provvedimento del 10/7/2001.

Con decreto del 1°/3/2022 il medesimo Tribunale aveva ordinato l'esecuzione di detta misura.

La Corte territoriale ha ritenuto che la guida senza patente costituisca violazione di una norma finalizzata a tutelare la sicurezza stradale e, quindi, la sicurezza pubblica, e la reiterazione di tale condotta - ben sette episodi in un anno e mezzo - dimostra la persistenza non controllabile nel compimento di azioni criminose pericolose e il dispregio per ogni regola comportamentale, ulteriormente dimostrato dagli altri reati di resistenza e false dichiarazioni.

2. Avverso tale decreto ricorre per cassazione il difensore del proposto, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta commissione, da parte del Ciarelli dei fatti contestati nel periodo in cui era in corso l'esecuzione della misura di prevenzione, nonché con riguardo alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale.

Si illustra che il Tribunale di Pescara aveva ordinato l'esecuzione della misura di prevenzione originariamente comminata nel 1992, con modifiche apportate nel 2001, in base all'erroneo presupposto che i fatti contestati - contravvenzioni per guida senza patente, ed una denuncia del 28/12/2020 per false dichiarazioni e resistenza a pubblico ufficiale - fossero stati commessi nel corso dell'esecuzione della misura di prevenzione.

Si censura che le contestazioni sul punto avanzate nell'atto di appello non abbiano avuto alcuna risposta, come gli ulteriori motivi di gravame.

Nessuna indicazione del tipo di pericolosità risulta dall'impugnato provve- dimento, né si comprende come possa inquadrarsi nelle tipizzazioni di legge la reiterazione di reati contravvenzionali - guida senza patente - e l'unica denuncia per delitto, senza reiterazione nel tempo, e dopo anni dall'avvenuta espiazione della pena che aveva dato causa alla sospensione della misura di prevenzione.

3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta in cui chiede il rigetto del ricorso.

Sé/ [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Invero, la Corte territoriale ha evidenziato la gravità della reiterazione per ben sette volte della violazione del divieto di guida senza patente, fattispecie finalizzata a tutelare la sicurezza stradale, e dunque la sicurezza pubblica sia dei conducenti di automobili che dei semplici pedoni.

Peraltro, il proposto non si è limitato a violare per ben sette volte l'obbligo di guidare munito di regolare patente, dimostrando reiterato disprezzo per norme finalizzate alla sicurezza degli utenti della strada, ma ha dato luogo a condotte penalmente rilevanti quali la resistenza a Pubblico Ufficiale e le false dichiarazioni al fine di ottenere il reddito di cittadinanza.

Tale determinazione è conforme all'esegesi di legittimità che ha affermato che «In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale» (Sez. 6, n. 32903 del 22/6/2021, Marcucci, Rv. 281842: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto indicativi di pericolosità fatti di reato di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.).

2. Da tali considerazioni deriva il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il giorno 8 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procuratrice generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di L'Aquila - in funzione di giudice di prevenzione - ha respinto l'appello di [OSCURATO:PERSONA], che si doleva della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni quattro, a cui era stato sottoposto con decreto del 29/5/1992 del Tribunale di Pescara, modificata con provvedimento del 10/7/2001. Con decreto del 1°/3/2022 il medesimo Tribunale aveva ordinato l'esecuzione di detta misura. La Corte territoriale ha ritenuto che la guida senza patente costituisca violazione di una norma finalizzata a tutelare la sicurezza stradale e, quindi, la sicurezza pubblica, e la reiterazione di tale condotta - ben sette episodi in un anno e mezzo - dimostra la persistenza non controllabile nel compimento di azioni criminose pericolose e il dispregio per ogni regola comportamentale, ulteriormente dimostrato dagli altri reati di resistenza e false dichiarazioni. 2. Avverso tale decreto ricorre per cassazione il difensore del proposto, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta commissione, da parte del Ciarelli dei fatti contestati nel periodo in cui era in corso l'esecuzione della misura di prevenzione, nonché con riguardo alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale. Si illustra che il Tribunale di Pescara aveva ordinato l'esecuzione della misura di prevenzione originariamente comminata nel 1992, con modifiche apportate nel 2001, in base all'erroneo presupposto che i fatti contestati - contravvenzioni per guida senza patente, ed una denuncia del 28/12/2020 per false dichiarazioni e resistenza a pubblico ufficiale - fossero stati commessi nel corso dell'esecuzione della misura di prevenzione. Si censura che le contestazioni sul punto avanzate nell'atto di appello non abbiano avuto alcuna risposta, come gli ulteriori motivi di gravame. Nessuna indicazione del tipo di pericolosità risulta dall'impugnato provve- dimento, né si comprende come possa inquadrarsi nelle tipizzazioni di legge la reiterazione di reati contravvenzionali - guida senza patente - e l'unica denuncia per delitto, senza reiterazione nel tempo, e dopo anni dall'avvenuta espiazione della pena che aveva dato causa alla sospensione della misura di prevenzione. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta in cui chiede il rigetto del ricorso. Sé/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Invero, la Corte territoriale ha evidenziato la gravità della reiterazione per ben sette volte della violazione del divieto di guida senza patente, fattispecie finalizzata a tutelare la sicurezza stradale, e dunque la sicurezza pubblica sia dei conducenti di automobili che dei semplici pedoni. Peraltro, il proposto non si è limitato a violare per ben sette volte l'obbligo di guidare munito di regolare patente, dimostrando reiterato disprezzo per norme finalizzate alla sicurezza degli utenti della strada, ma ha dato luogo a condotte penalmente rilevanti quali la resistenza a Pubblico Ufficiale e le false dichiarazioni al fine di ottenere il reddito di cittadinanza. Tale determinazione è conforme all'esegesi di legittimità che ha affermato che «In tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali, ma connessi alla preservazione dell'ordine e della sicurezza della collettività, quali condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale» (Sez. 6, n. 32903 del 22/6/2021, Marcucci, Rv. 281842: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto indicativi di pericolosità fatti di reato di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.). 2. Da tali considerazioni deriva il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 8 giugno 202
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