CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 luglio 2026
Cassazione n. 23306/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroBanco [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Segnana, domiciliata presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA];controricorrenteavverso la sentenza n. 251/2023 depositata il 25 gennaio 2023 dellaCorte di appello di Milano.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 16428/2023camera di consiglio 23.6.2026 1Numero registro generale 16428/2023Numero sezionale 2770/2026Numero di raccolta generale 23306/2026Data pubblicazione 15/07/20261. ─ Il Tribunale di Pavia ha respinto l’opposizione proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso il precetto con cui [OSCURATO:PERSONA] diMilano soc. coop. a r.l., poi [OSCURATO:SOCIETA]., aveva intimato aquest’ultima il pagamento della somma di euro 112.127,21; il titoloesecutivo era rappresentato dal contratto di mutuo fondiario conclusoda BPM con la [OSCURATO:PERSONA]: il debito per il rimborso delfinanziamento accordato col contratto di mutuo era stato oggetto diaccollo parziale da parte dell’opponente, assegnataria di un alloggiodella detta società cooperativa, di cui la medesima era socia.2. — La pronuncia del Tribunale di Pavia è stata impugnata daMaria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] ha resistito al gravame.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 gennaio 2023,ha rigettato l’impugnazione. Ha in sintesi rilevato: che dal contratto dimutuo del 18 aprile 2003 risultava che la Cooperativa aveva ottenutol’immediata disponibilità della somma mutuata, onde il contratto stessoaveva l’efficacia propria del titolo esecutivo; che l’opponente non avevacontestato l’esattezza del credito portato dal precetto rispetto a quantodovuto sulla base del mutuo concluso dalla dante causa e del suo accolloparziale, avendo la medesima prospettato solo l'assenza di un piano diammortamento associato all'atto con cui era divenuta titolare del debito(circostanza — questa — che avrebbe giustificato il suo rifiuto di versarele rate di rimborso maturate dal gennaio 2010); che la mancatapredisposizione di un nuovo piano di ammortamento non costituivainadempimento della banca, posto che questa non aveva partecipato alcontratto di accollo, «in linea con lo schema di cui all’art. 1273 c.c.»;che l’indicata evenienza, secondo la Corte territoriale, non aveva«impedito peraltro alla Cordara di provvedere ai pagamenti secondo ilpiano di ammortamento» impiegato per la redazione del precetto, e ciòper quasi due anni, «a dimostrazione del fatto che la stessa fossepienamente a conoscenza delle condizioni di restituzione del mutuo»,che difatti aveva affermato essere quelle riportate in un documentoSez. I – RG 16428/2023camera di consiglio 23.6.2026 2Numero registro generale 16428/2023Numero sezionale 2770/2026Numero di raccolta generale 23306/2026Data pubblicazione 15/07/2026consegnatole dal funzionario della banca; che per contestare il dirittodell'appellata a procedere ad esecuzione forzata l'appellante avrebbedovuto dar conto della mancata corrispondenza della somma precettatacon quella dovuta sulla base delle condizioni negoziali intercorse tra labanca e la cooperativa, ma ciò non era avvenuto; che «nessunadifformità poteva essere desunta da un ulteriore piano diammortamento» inviato il 17 maggio 2017, oggetto di una propostaconciliativa non accettata; che l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenersi giustificato dal presunto rifiuto del creditore diaccettare i versamenti che dopo un anno avrebbe offerto di riprenderein quanto, a prescindere dall'assenza di prova sul punto, in baseall'azione della parte, l'offerta non avrebbe riguardato il debitopregresso ma solo le rate in scadenza da quel momento, configurando,quindi, un adempimento parziale che il creditore aveva diritto dirifiutare a norma dell’art. 1181 c.c..3. ─ La sentenza della Corte di Milano è stata impugnata percassazione da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. Resiste concontroricorso [OSCURATO:SOCIETA], che ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― Col primo motivo si denuncia violazione o falsa applicazionedegli artt. 116 e 127 t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993), 1175 e 1375 c.c.,nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c. e del contrattodi finanziamento del 18 aprile 2003, avendo riguardo agli artt. 1, 3 e 4del contratto di mutuo frazionato con atto del 20 settembre 2006. Silamenta che la ricorrente sia stata posta nell’impossibilità di contestarespecificamente l’importo calcolato con l’atto di precetto, non avendoricevuto alcun nuovo piano di ammortamento a seguito delfrazionamento del mutuo; si oppone l’inadempimento della bancaconsistito nel rifiutare i pagamenti offerti dalla ricorrente a mezzo diassegni; si deduce che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in«errata applicazione delle norme sulla trasparenza bancaria e di buonaSez. I – RG 16428/2023camera di consiglio 23.6.2026 3Numero registro generale 16428/2023Numero sezionale 2770/2026Numero di raccolta generale 23306/2026Data pubblicazione 15/07/2026fede e di correttezza nell’esecuzione dei contratti» laddove, a frontedella proposta conciliativa dell’istante, nulla aveva osservato conriguardo alla condotta della banca, la quale avrebbe dovuto esserevalutata sul piano indiziario; ci si duole che la Corte territoriale nonabbia applicato correttamente le previsioni di cui agli articoli 1, 3 e 4del contratto di mutuo, che subordinavano la dazione della somma «adeterminate condizioni tra le quali lo stato di avanzamento dei lavori»e dalle quali si evinceva «che la somma non era stata erogata inun'unica soluzione»; viene pure evocato il verbale relativo a unprocedimento disciplinare a carico del direttore della filiale della banca;da esso si sarebbe tratta conferma della mancata consegna dellasomma mutuata.2. — Il motivo è inammissibile.Esso non si conforma ai criteri cui soggiace, secondo lagiurisprudenza di questa S.C., la prospettazione del vizio di cui all’art.360, n. 3 c.p.c..L'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, n. 4, c.p.c.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.,a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge dicui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenutoprecettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nellasentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al finedi dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo,non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ― con unaricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ― la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass. 6 luglio 2021, n.18998).Il mezzo di censura è del resto sintomaticamente orientato a unarevisione del giudizio di fatto della Corte di merito. Ciò può cogliersi, adesempio, nel rilievo indiziario che vorrebbe attribuirsi alla propostaSez. I – RG 16428/2023camera di consiglio 23.6.2026 4Numero registro generale 16428/2023Numero sezionale 2770/2026Numero di raccolta generale 23306/2026Data pubblicazione 15/07/2026conciliativa della banca e a circostanze che, secondo l’istante,sconfesserebbero la conclusione, esposta nella sentenza impugnata,per cui la somma data a mutuo era stata erogata (dato, quest’ultimo,che assumeva rilievo al fine di accertare se il contratto di mutuo potesseessere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.: cfr.Cass. 5 marzo 2020, n. 6174, cit. dalla Corte di appello).Una tale inclinazione delle doglianze non risulta compatibile colmotivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 3 c.p.c.. Infatti, la violazione ofalsa applicazione di legge esige la deduzione circa l'erroneainterpretazione di una norma da parte del giudice che ha emesso lasentenza impugnata (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24ottobre 2007 n. 22348), mentre l'allegazione di un'erronea ricognizionedella fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce allatipica valutazione del giudice di merito (Cass. 25 marzo 2025, n. 7871;Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340).Per altro verso ancora, il motivo mostra di non cogliere il sensodella decisione impugnata avendo particolare riguardo a questopassaggio argomentativo: il diritto della banca di procedere adesecuzione forzata avrebbe dovuto essere confutato assumendosi chenon esisteva coincidenza tra la somma intimata col precetto e quelladovuta in forza delle condizioni negoziali intercorse tra la banca e lacooperativa e la ricorrente non aveva contestato l’esattezza dellesomme pretese quali rete di rimborso, che del resto erano stateregolarmente corrisposte per quasi due anni.L’assenza di un puntuale confronto del motivo di ricorso con taleargomento destina il mezzo di censura alla statuizione diinammissibilità: infatti, la proposizione, con il ricorso per cassazione, dicensure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenzaimpugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiestadall'art. 366 n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, laquale è rilevabile anche d'ufficio (Cass. 9 aprile 2024, n. 9450; Cass. 3Sez. I – RG 16428/2023camera di consiglio 23.6.2026 5Numero registro generale 16428/2023Numero sezionale 2770/2026Numero di raccolta generale 23306/2026Data pubblicazione 15/07/2026luglio 2020, n. 13735).3. ― Col secondo mezzo si oppone l’omessa valutazione circa unpunto decisivo della controversia e la motivazione assente, apparente,contraddittoria, perplessa e incomprensibile. Viene dedotto che lecircostanze per le quali la ricorrente era stata esposta all’azioneesecutiva risultavano essere state «create unilateralmente dalla bancache, con il proprio comportamento, [aveva] indotto in sofferenza lapropria cliente»; si lamenta la contraddittorietà della motivazioneladdove la sentenza, da un lato, assume che la banca non erainadempiente per la mancata predisposizione del piano diammortamento del mutuo frazionato e, dall’altro, rileva che lecondizioni del rimborso erano conosciute dalla ricorrente, in possessodi un piano di ammortamento procuratole dalla banca stessa; si deduceche quest’ultima «sembrava aver aperto a carico della signora MariaStella Cordara una posizione di c.d. ‘incaglio bancario’» e si denunciache controparte, senza il proprio consenso, aveva acceso un nuovoconto corrente; si imputa inoltre alla banca di aver tenutocomportamenti illegittimi consistiti nella formulazione di una richiestaunilaterale di rinegoziazione del contratto, nel rifiuto di accettarepagamenti a mezzo di assegno secondo il piano di ammortamento sinoad allora seguito, nell’aver sospeso il contratto di finanziamentoall'insaputa della cliente, nell’aver effettuato un RID (Rapporto BancarioIndiretto) a titolo di rateo trimestrale del contratto di finanziamento diimporto superiore rispetto a quello precedentemente corrisposto, esenza l'autorizzazione della ricorrente, e nell’aver operato una«improvvisa interruzione nel 2010 della comunicazione alla clienteinerente l'aggiornamento delle rate da corrispondere».4. ― Il motivo è complessivamente infondato.Merita rigetto la doglianza motivazionale.Non esiste alcuna antinomia tra l’affermazione per cui la bancanon era tenuta a redigere, a seguito del frazionamento, un secondoSez. I – RG 16428/2023camera di consiglio 23.6.2026 6Numero registro generale 16428/2023Numero sezionale 2770/2026Numero di raccolta generale 23306/2026Data pubblicazione 15/07/2026piano di ammortamento e la constatazione che l’odierna istante avevacorrisposto per quasi due anni i ratei previsti nel piano diammortamento poi impiegato dalla banca stessa per predisporre l’attodi precetto. Gli enunciati si compongono sul piano logico, perché altroè assumere, in diritto, che non si ha l’obbligo di porre in essere unadeterminata attività, altro è rilevare, in fatto, che quell’attività sia statacompiuta.Il motivo è invece inammissibile nella censura di omesso esamedi fatto decisivo (riqualificando in tal senso la doglianza con cui ci siduole, impropriamente, dell’«omessa valutazione circa un puntodecisivo della controversia»).Va osservato, in linea assorbente, che la ricorrente non forniscealcun ragguaglio sul contenuto che abbia avuto la decisione di primogrado con riguardo ai temi che investono fatti di cui è lamentatol’omesso esame.Come è noto, nell'ipotesi di «doppia conforme» di cui all’abrogatoart. 348-ter, comma 5, c.p.c. (ipotesi ora prevista dall’art. 360, comma4, c.p.c.), è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigettodell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse (Cass. 20 settembre2023, n. 26934; Cass. 28 febbraio 2023 n. 5947).Si rileva, per completezza, che le deduzioni svolte si profilanotalora riferite a circostanze prese in considerazione dalla Corte diappello (come il rifiuto della banca di ricevere i pagamenti) e che lededuzioni stesse risultano essere pure carenti di specificità. I fatti inquestione risultano perlopiù non circostanziati rispetto al dibattitoprocessuale e non illustrati quanto alla loro decisività (avendospecificamente riguardo al contenuto della domanda proposta:un’opposizione al precetto, in cui andava quindi contestata lalegittimità, quanto all’an, dell’azione esecutiva).Deve qui rammentarsi che l'art. 360, n. 5, c.p.c., riformulatoSez. I – RG 16428/2023camera di consiglio 23.6.2026 7Numero registro generale 16428/2023Numero sezionale 2770/2026Numero di raccolta generale 23306/2026Data pubblicazione 15/07/2026dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, haintrodotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile percassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nelrigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.,il ricorrente deve indicare non solo il «fatto storico», il cui esame siastato omesso, ma anche il «dato», testuale o extratestuale, da cui essorisulti esistente, il «come» e il «quando» tale fatto sia stato oggetto didiscussione processuale tra le parti e la sua «decisività», fermorestando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di persé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico,rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dalgiudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile2014, n. 8054; Cass. 11 aprile 2017, n. 9253).5. — Il ricorso è respinto.6. — Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, dellal. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.Sez. I – RG 16428/2023camera di consiglio 23.6.2026 8Numero registro generale 16428/2023Numero sezionale 2770/2026Numero di raccolta generale 23306/2026Data pubblicazione 15/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico ScodittiSez. I – RG 16428/2023camera di consiglio 23.6.2026 9