Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 2000

Cassazione n. 17204/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/2000 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN\ [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Nell'unico motivo di ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La doglianza è manifestamente infondata.

Come risulta dalla sentenza impugnata, che ha peraltro rimodulato la pena in virtù della giovane età dell'imputato, le invocate circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., diversamente da quanto indicato nel ricorso, erano già state riconosciute dal giudice di primo grado (crr.

Pag. 2 della sentenza impugnata).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] Presidente Gpvi anna Verga D [OSCURATO:PERSONA] • 3 PtS 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/2000 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN\ [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Nell'unico motivo di ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. Come risulta dalla sentenza impugnata, che ha peraltro rimodulato la pena in virtù della giovane età dell'imputato, le invocate circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen., diversamente da quanto indicato nel ricorso, erano già state riconosciute dal giudice di primo grado (crr. Pag. 2 della sentenza impugnata). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] Presidente Gpvi anna Verga D [OSCURATO:PERSONA] • 3 PtS 202
Sentenza Cassazione n. 17204/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris