Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 44087/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia, in data 20 maggio 2020, che ha dichiarato inammissibilei per tardivit, l'appello dallo stesso presentato in data 21 gennaio 2020, avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bergamo in data 12 dicembre 2019.

1.1. A fondamento della decisione la Corte ha evidenziato che, poiché la sentenza appellata era stata depositata subito dopo la lettura del dispositivo con motivazione redatta contestualmente, in virtù dell'art. 585, comma 1, cod. proc. pen., il termine per presentare impugnazione, pari a giorni quindici, doveva ritenersi ormai decorso. 1.2 Nel ricorso si deduce violazione di legge in quanto il Tribunale, durante la lettura in udienza del dispositivo della sentenza, non avrebbe dato atto della motivazione contestuale mediante lettura né avrebbe indicato il termine per il deposito della motivazione.

Per tale ragione, non potendo trovare applicazione il richiamato art. 585 cod. proc. pen., si sostiene che il termine per l'impugnazione deve ritenersi quello "ordinario") operante anche in tema di giudizio abbreviato, in virtù del richiamo effettuato dall'art. 442 alle disposizioni di cui agli artt. 529 e seguenti cod. proc. pen., di talché l'impugnazione andava considerata tempestiva, in quanto proposta nei termini di legge.

Né, ad avviso del ricorrente, si potrebbe attribuire rilievo alcuno all'avvenuta apposizione da parte del cancelliere, all'esito dell'udienza, del timbro con la dicitura "depositata in udienza", attività di per sé non idonea a supplire alla mancata lettura della motivazione in aula posto che i limiti del termine per impugnare sono rimessi dalla legge all'attività del giudice t e non a quella dei suoi ausiliari.

2. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità / del ricorso.

3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore ha rassegnato per iscritto le conclusioni, controdeducendo alle argomentazioni del pubblico ministero e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Come osservato dal ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "l'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza che costituisce unico dato rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione" (Sez. 1, n. 28610 del 11/05/2021, Rv. 281641 - 01).

La lettura dell'uno e dell'altra deve dunque risultare con certezza dagli atti, dal dispositivo e dal verbale di udienza, derivando da tale evento il decorso del termine utile per proporre impugnazione, non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione della contestualità della motivazione riportata nel frontespizio della sentenza (Sez. 4, n. 20998 del 26/04/2016, Musso, Rv. 266862 - 01; Sez. 2, n. 8043 del 09/02/2010; Scafa, Rv. 246453 - 01).

Nel caso di specie, pur risultando la contestualità della motivazione dal timbro di cancelleria apposto in calce alla sentenza, va rilevato che dal dispositivo e dal verbale di udienza del 12/12/19 nulla si evince in merito alla contestuale lettura della motivazione, anzi, dal predetto timbro risulta che il giudice ha dato lettura del solo dispositivo e non della motivazione.

Pertanto, non risultando nemmeno l'accordo delle parti nel dare per letta la ,motivazione, mancano 5 1A 74t4 elementi dai quali si possa desumere che la motivazione della sentenza >eletta contestualmente al dispositivo.

Ne consegue che erroneamente la botte di merito ha dichiarato inammissibile l'appello, trattandosi di impugnazione che nel caso di specie poteva essere proposta entro il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., potendosi condividere il principio secondo il quale "la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato è assimilata, quanto ai termini per l'impugnazione, a quella dibattimentale e pertanto tali termini decorrono dai diversi momenti specificati nelle lettere b) e c) dell'art. 585, comma secondo, cod. proc. pen. ed hanno la diversa durata stabilita dal primo comma dello stesso articolo in rapporto al tempo impiegato dal giudice per la redazione della motivazione (Sez. 6, n. 12003 del 04/03/2014, Piccoli, Rv. 259451; Sez. 2, n. 49434 del 08/10/2013, Buzica, Rv. 257869; Sez. 4, n. 12377 del 26/02/2008, Servedio, Rv. 239227).

4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Brescia( per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio.

Così deciso, il 13 ottobre 2021 Il consis4 . s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Brescia, in data 20 maggio 2020, che ha dichiarato inammissibilei per tardivit, l'appello dallo stesso presentato in data 21 gennaio 2020, avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bergamo in data 12 dicembre 2019. 1.1. A fondamento della decisione la Corte ha evidenziato che, poiché la sentenza appellata era stata depositata subito dopo la lettura del dispositivo con motivazione redatta contestualmente, in virtù dell'art. 585, comma 1, cod. proc. pen., il termine per presentare impugnazione, pari a giorni quindici, doveva ritenersi ormai decorso. 1.2 Nel ricorso si deduce violazione di legge in quanto il Tribunale, durante la lettura in udienza del dispositivo della sentenza, non avrebbe dato atto della motivazione contestuale mediante lettura né avrebbe indicato il termine per il deposito della motivazione. Per tale ragione, non potendo trovare applicazione il richiamato art. 585 cod. proc. pen., si sostiene che il termine per l'impugnazione deve ritenersi quello "ordinario") operante anche in tema di giudizio abbreviato, in virtù del richiamo effettuato dall'art. 442 alle disposizioni di cui agli artt. 529 e seguenti cod. proc. pen., di talché l'impugnazione andava considerata tempestiva, in quanto proposta nei termini di legge. Né, ad avviso del ricorrente, si potrebbe attribuire rilievo alcuno all'avvenuta apposizione da parte del cancelliere, all'esito dell'udienza, del timbro con la dicitura "depositata in udienza", attività di per sé non idonea a supplire alla mancata lettura della motivazione in aula posto che i limiti del termine per impugnare sono rimessi dalla legge all'attività del giudice t e non a quella dei suoi ausiliari. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità / del ricorso. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il difensore ha rassegnato per iscritto le conclusioni, controdeducendo alle argomentazioni del pubblico ministero e insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Come osservato dal ricorrente, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "l'adempimento della lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione ove questa sia contestuale, deve risultare con certezza, ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, dal verbale di udienza che costituisce unico dato rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione" (Sez. 1, n. 28610 del 11/05/2021, Rv. 281641 - 01). La lettura dell'uno e dell'altra deve dunque risultare con certezza dagli atti, dal dispositivo e dal verbale di udienza, derivando da tale evento il decorso del termine utile per proporre impugnazione, non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione della contestualità della motivazione riportata nel frontespizio della sentenza (Sez. 4, n. 20998 del 26/04/2016, Musso, Rv. 266862 - 01; Sez. 2, n. 8043 del 09/02/2010; Scafa, Rv. 246453 - 01). Nel caso di specie, pur risultando la contestualità della motivazione dal timbro di cancelleria apposto in calce alla sentenza, va rilevato che dal dispositivo e dal verbale di udienza del 12/12/19 nulla si evince in merito alla contestuale lettura della motivazione, anzi, dal predetto timbro risulta che il giudice ha dato lettura del solo dispositivo e non della motivazione. Pertanto, non risultando nemmeno l'accordo delle parti nel dare per letta la ,motivazione, mancano 5 1A 74t4 elementi dai quali si possa desumere che la motivazione della sentenza >eletta contestualmente al dispositivo. Ne consegue che erroneamente la botte di merito ha dichiarato inammissibile l'appello, trattandosi di impugnazione che nel caso di specie poteva essere proposta entro il termine di cui all'art. 585, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., potendosi condividere il principio secondo il quale "la sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato è assimilata, quanto ai termini per l'impugnazione, a quella dibattimentale e pertanto tali termini decorrono dai diversi momenti specificati nelle lettere b) e c) dell'art. 585, comma secondo, cod. proc. pen. ed hanno la diversa durata stabilita dal primo comma dello stesso articolo in rapporto al tempo impiegato dal giudice per la redazione della motivazione (Sez. 6, n. 12003 del 04/03/2014, Piccoli, Rv. 259451; Sez. 2, n. 49434 del 08/10/2013, Buzica, Rv. 257869; Sez. 4, n. 12377 del 26/02/2008, Servedio, Rv. 239227). 4. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Brescia( per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia per il giudizio. Così deciso, il 13 ottobre 2021 Il consis4 . s
Sentenza Cassazione n. 44087/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris