CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di COSENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la sentenza impugnata ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 660 cod. pen. commesso nel gennaio 2017, condannandolo alla pena C 300 di ammenda; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza, in quanto le dichiarazioni della persona offesa non erano confermate dai tabulati, dai quali erano risultate solo tre chiamate; ritenuto che viene dedotto motivo di merito che rilegge i dati disponibili, già valutati dalla sentenza che ha rilevato che le tre chiamate erano state effettuate in piena notte; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. VA (,.«,/.P,3 rtC LA ,k1 eatiaa LtOIi rJra j,(01,011G/I. Myr( ebikz F (v) n io.> avrt .3(9 4£ arr P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di -appresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla !arte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dal Tribunale ci Cosenza con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso, il 10 febbraio