Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15000/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Firenze deducendo violazione di legge per la mancanza di procura speciale in relazione alla richiesta di applicazione pena avanzata dall'imputato difeso di ufficio e la mancata valutazione della sua incapacità di intendere e di volere per abuso di sostanze stupefacenti, alla luce delle sue condizioni rilevate al momento dell'accesso in ospedale.

Si tratta di censure assolutamente generiche ed inammissibili a fronte della personale richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato presente nel corso dell'udienza e della mancanza di elementi rilevabili dagli atti circa una sua incapacità di esprimere una consapevole adesione alla scelta del rito, non essendo ovviamente sufficiente lo stato di assuntore di sostanze stupefacenti e l'atteggiamento di scarsa attenzione ("stato aresponsivo") evidenziato nella diagnosi in sede di accesso al pronto soccorso, che non risulta proseguito nel corso dell'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto in cui ha ammesso i fatti, scusandosi nei confronti degli agenti operanti.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Con il ricorso si impugna la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Firenze deducendo violazione di legge per la mancanza di procura speciale in relazione alla richiesta di applicazione pena avanzata dall'imputato difeso di ufficio e la mancata valutazione della sua incapacità di intendere e di volere per abuso di sostanze stupefacenti, alla luce delle sue condizioni rilevate al momento dell'accesso in ospedale. Si tratta di censure assolutamente generiche ed inammissibili a fronte della personale richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato presente nel corso dell'udienza e della mancanza di elementi rilevabili dagli atti circa una sua incapacità di esprimere una consapevole adesione alla scelta del rito, non essendo ovviamente sufficiente lo stato di assuntore di sostanze stupefacenti e l'atteggiamento di scarsa attenzione ("stato aresponsivo") evidenziato nella diagnosi in sede di accesso al pronto soccorso, che non risulta proseguito nel corso dell'interrogatorio reso in sede di convalida dell'arresto in cui ha ammesso i fatti, scusandosi nei confronti degli agenti operanti. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende Così deciso
Sentenza Cassazione n. 15000/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris