CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18447/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il GIP presso il Tribunale di Pescara, in data 21 ottobre 2021, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che i primi tre motivi di ricorso sono articolati su censure generiche in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per entrambi i delitti contestati, nonché, in relazione alla ricettazione, al mancato riconoscimento dell'attenuante della particolare tenuità, e che risultano estranee al perimetro delineato dall'art. 606 cod. proc. pen., non deducibili, dunque, in sede di legittimità, oltre che relative a profili già adeguatamente vagliati e congruamente disattese dalla Corte di appello (cfr., in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha evidenziato, da un lato come la finalità di spaccio dovesse logicamente desumersi dalla quantità di stupefacente portata dal prevenuto all'esterno e da quella posseduta a casa, ove veniva rinvenuto anche un bilancino di precisione, e dall'altro la colpevolezza per la ricettazione, stante il possesso senza alcuna giustificazione di un rilevante numero di biciclette provento di furto, il cui valore significativo esclude la possibilità di concedere l'attenuante invocata); considerato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, fatto proprio dal secondo giudice, il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986), laddove è invece la meritevolezza delle stesse, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore