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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 26742/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15047-2020 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3902/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2019 R.G.N. 4417/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Oggetto R.G.N.15047/2020 Cron.

Rep.

Ud.12/09/2024 CC Rilevato che

1. La Corte di appello di Roma in parziale accoglimento dell’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di € 216.921,78, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con tre motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

3. Le parti hanno poi depositato una conciliazione giudiziale intervenuta il 12 aprile 2021 dinanzi alla Commissione di certificazione della LUMSA di Roma.

Considerato che:

4. Con la predetta conciliazione le parti hanno consensualmente regolato tutti i loro rapporti, ivi compreso quello oggetto del presente giudizio.

Hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali.

In tal senso va quindi disposto.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15047-2020 proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 23/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3902/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/12/2019 R.G.N. 4417/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.15047/2020 Cron. Rep. Ud.12/09/2024 CC Rilevato che 1. La Corte di appello di Roma in parziale accoglimento dell’appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], ha condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma complessiva di € 216.921,78, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese. 2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, con tre motivi, cui ha resistito [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 3. Le parti hanno poi depositato una conciliazione giudiziale intervenuta il 12 aprile 2021 dinanzi alla Commissione di certificazione della LUMSA di Roma. Considerato che: 4. Con la predetta conciliazione le parti hanno consensualmente regolato tutti i loro rapporti, ivi compreso quello oggetto del presente giudizio. Hanno quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali. In tal senso va quindi disposto. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così decis
Sentenza Cassazione n. 26742/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris