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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2026

Cassazione n. 20000/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensoreIN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Messina, in data 13.7.2023, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta semplice in rubrica ascrittogli, per avere, in qualità di amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Messina del 12.2.2020, concorso ad aggravare il dissesto della società, non convocando l'assemblea per la ricostituzione del capitale sociale, sceso al di sotto del minimo legale (art. 224, n. 2)

I. fall.), e astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento della società (artt. 224, n. 1) e 217, n. 4)

I. fall. ), pur a fronte di un irreversibile stato di decozione, rilevabile quanto meno a partire dal 2010, e al reato di cui all'art. 217, co. 2,

I. fall., per avere omesso di tenere le scritture contabili prescritte dalla legge nel triennio antecedente la dichiarazione di fallimento, assolveva l'imputato da tale ultimo reato per non avere commesso il fatto, confermando, nel resto, la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione degli artt. 224 n. 1) e n. 2), con riferimento agli artt. 217, comma 1, n 4), e comma 2,

I. fall., 219, comma 2 n. 1)

I. fall.; violazione dell'art 192 c.p.p.; contraddittorietà e illogicità della motivazione; erronea ricognizione della fattispecie concreta.

In particolare, il ricorrente, dopo avere ricostruito le natura e le vicende della società fallita, osserva, con particolare riferimento all'omessa convocazione dell'assembla dei soci imposta dall'art 2482 bis cod. civ. in presenza di una diminuzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, che la suddetta società aveva cessato la sua attività in data 31.12.2004, ragione per la quale l'imputato nella sua veste di amministratore unico, aveva proceduto agli adempimenti previsti dall'art 2485 cod. civ., dando avvio alla liquidazione della società.

Pertanto,afferma il ricorrente, l'avere omesso di convocare l'assemblea successivamente alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha concorso ad aggravare il dissesto della società, in quanto quest'ultima era già in liquidazione.

In relazione alla condotta di avere omesso di presentare istanza per la dichiarazione di fallimento, l'imputato rileva che erano state intraprese da terzi procedure esecutive su alcuni immobili di proprietà della società fallita, che, tuttavia, possedeva anche altri beni rappresentati da immobilizzazioni materiali, sicché tali beni, unitamente a quanto sarebbe stato ricavato dalle vendite degli immobili sottoposti a procedura esecutiva, avrebbero consentito di pagare i debiti residui.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, la contestata omissione non ha aggravato il dissesto della società, non potendosi nemmeno configurare in capo all'imputato una colpa grave, senza tacere che difetta del tutto nella sentenza impugnata, la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui si discute.

2.1. Con requisitoria scritta del 2.2.2026 il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga rigettato.

Con memoria del 9.2.2026, il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le proprie censure.

3. Il motivo è infondato.

4. In via preliminare si osserva che, con riferimento ai capi che riguardano i contestati fatti di bancarotta semplice, le sentenze di primo e di secondo grado vanno lette congiuntamente, costituendo esse un unico complessivo corpo decisionale, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado: cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019).

Sempre preliminarmente vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi nel corso degli anni, in tema di bancarotta semplice.

Si è osservato, in particolare, che nel reato di bancarotta semplice ex art. 217, co. 1, n. 4),

I. fall., la condotta della mancata tempestiva 2richiesta di dichiarazione del proprio fallimento è punibile se caratterizzata da colpa grave, che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Rv. 257533; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Rv. 264743; Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Rv. 272823).

Laddove la diversa fattispecie di cui all'art. 224, n. 2),

I. fall., è integrata esclusivamente dall'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, con conseguente esclusione delle violazioni di norme non contenute in disposizioni legislative, inosservanza che viene punita a titolo di colpa specifica.

Proprio nel diverso atteggiarsi dell'elemento psicologico del reato dottrina e giurisprudenza individuano il discrimine tra le due fattispecie, in quanto l'art. 217, co. 1, n. 4),

I. fall., trova applicazione nei casi di colpa grave generica, derivante da imprudenza, negligenza o imperizia ovvero dalla inosservanza di obblighi non aventi fonte nella legge, mentre, ove il dissesto sia determinato o aggravato dall'inosservanza di obblighi di legge, risulta integrata la fattispecie cui all'art. 224, n. 2),

I. fall., caratterizzata dalla colpa specifica.

In questa prospettiva si è affermato che, in tema di bancarotta, rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge", la cui inosservanza, se causa o concausa di dissesto societario ovvero di aggravamento dello stesso dissesto, può dar luogo a responsabilità penale degli amministratori, ai sensi dell'art. 224, n. 2) della legge fallimentare, anche la convocazione dell'assemblea dei soci, richiesta dall'art. 2447 cod. civ., in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (cfr. Sez. 5, n. 154 del 26/05/2005, Rv. 233385, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 8863 del 09/10/2014, Rv. 263421; Sez. 5, n. 11311 del 19/12/2019, Rv. 278804).

Tanto premesso non appare revocabile in dubbio che, con riferimento alla fattispecie di bancarotta semplice contemplata dal combinato disposto degli artt. 224, n. 1) e 217, n. 4) I.fall., la Corte territoriale abbia reso una motivazione del tutto in linea con i richiamati principi, 3essendo configurabile in capo al [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore unico della società fallita, una colpa specifica, derivante dalla omessa convocazione dell'assemblea dei soci, adempimento imposto dalla legge.

Rileva al riguardo la Corte territoriale, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, che dall'esame del consulente della curatela è emerso che la società fallita avesse un patrimonio netto negativo (euro - 3.352,846,40) già nell'anno 2010 e che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'aggravamento del dissesto emerge chiaramente dall'entità dei debiti tributari iscritti a ruolo, pari ad euro 3.921.071,00 nel 2008 (come risulta dall'atto di intervento dell' Agente di riscossione dei tributi "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." del 23 ottobre 2008 nella procedura esecutiva instaurata nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", prodotta dalla difesa), aumentata in maniera esponenziale ad euro 6.188.396,20 alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], anno del fallimento, come attestato dalla certificazione rilasciata da "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., versata in atti e richiamata nella sentenza dichiarativa di fallimento.

Risulta, pertanto, evidente che già nell'anno 2010, a fronte di un'ingente perdita di valore del patrimonio societario, vi erano le condizioni affinché l'imputato procedesse ad attivare il meccanismo previsto dall'art. 2482 bis cod. civ. per far fronte alla riduzione del capitale sociale per perdite, che impone agli amministratori delle società, in presenza di perdite rilevanti del capitale sociale (oltre un terzo), di convocare "senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti" ovvero dall'art. 2482 ter cod. civ., che prevede il medesimo obbligo, ai fini della ricapitalizzazione (ovvero dell'eventuale trasformazione della società) quando, in conseguenza della perdita di oltre un terzo del capitale sociale, quest'ultimo si riduca al di sotto del minimo previsto dal numero 4) dell'articolo 2463 cod. civ.

Sul punto appare dirimente quanto evidenziato in motivazione dal giudice di primo grado.

In presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'amministratore avrebbe dovuto convocare senza indugio 4l'assemblea dei soci, per procedere alla ricapitalizzazione della società, ai sensi dell'art. 2482 ter cod. civ., senza la quale il dissesto, già presente, si è aggravato, come dimostra l'incremento della esposizione debitoria della società fallita nei confronti del Fisco (cfr. p. 3 della sentenza di primo grado).

Peraltro, identica disposizione è contenuta nell'art. 2447, collocato nella Sezione X, dedicata alle "Modificazioni dello statuto" delle società, del Titolo V, del Libro V, del Codice civile, che impone, tra gli altri, agli amministratori, nel caso in cui per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale questo si riduca al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327 cod. civ., il dovere di convocare l'assemblea dei soci per procedere alla ricapitalizzazione della società o alla sua trasformazione Invero, come sottolineato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'amministratore, in caso di perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, deve provvedere "senza indugio" alla convocazione dell'assemblea perché deliberi la ricapitalizzazione o la trasformazione o lo scioglimento della società (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 7816 del 09/01/2025, Rv. 287635 — 01).

Ai sensi degli artt. 2447, 2482-ter e 2484, comma primo, n. 4, cod. civ., infatti, a seguito della riduzione del capitale sociale al disotto del minimo, deve procedersi «senza indugio» (ovvero nel più breve tempo possibile: così Sez. 5, n. 11887 del 13/10/2000, Demichelis, Rv. 217986 - 01) alla ricapitalizzazione, alla trasformazione o allo scioglimento della società.

Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione civile, in caso di società a responsabilità limitata, ove si verifichino perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, l'assemblea per deliberare la ricostituzione del capitale o la trasformazione della società deve essere convocata senza indugio, pur non essendo previsto alcun termine decadenziale per l'adozione di tali statuizioni, fermo restando che la mancanza di sollecitudine nella convocazione dell'assemblea può costituire causa di responsabilità degli 5amministratori nei confronti della società stessa (cfr. Cass. civ., Sez. 6, n. 2984 del 01/02/2022, Rv. 663819 - 01).

L'epilogo decisorio cui sono giunti i giudici di merito appare, pertanto, conforme a quanto affermato da un altro condivisibile arresto di questa stessa Sezione, secondo cui in tema di bancarotta semplice, la convocazione dell'assemblea dei soci, ex art. 2482-bis, cod. civ., in presenza di una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite, rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge" la cui inosservanza può dar luogo a responsabilità penale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 224, primo comma, numero 2, legge fall., quando costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento (cfr. Sez. 5, n. 11311 del 19/12/2019, Rv. 278804 — 01).

Il rilievo articolato dal ricorrente al riguardo non coglie nel segno.

La dedotta inattività della compagine sociale dal 2004 (data della messa in liquidazione) al 2020, non faceva venir meno l'obbligo di procedere alla ricapitalizzazione in funzione delle ragioni del ceto creditorio, perché, come si è detto, nel frattempo i debiti verso l'Erario erano aumentati in forma esponenziale, determinando un oggettivo aggravamento del già conclamato stato di dissesto della società, che proprio nella esposizione debitoria nei confronti del Fisco affondava le sue radici.

Senza tacere che, come sottolineato dal giudice di appello, in data 11.3.2005 lo stato di liquidazione era stato revocato proprio con deliberazione dell'assemblea dei soci su proposta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che non aveva escluso la possibilità di una ripresa dell'attività sociale, per la quale sarebbe stata necessaria una ricapitalizzazione, avendo evidenziato "buone prospettive di sviluppo per la società in caso di ripresa dell'attività sociale "(cfr. p. 3).

Appare, di conseguenza, non pertinente e versata in fatto l'osservazione difensiva secondo cui la revoca dello stato di liquidazione "non aveva mai comportato lo svolgimento di attività di gestione finalizzata a una continuità aziendale, che continuò ad essere portata avanti soltanto in un'ottica liquidatoria". 6Del pari è infondata la giustificazione del ricorrente dì avere proceduto agli adempimenti previsti dall'art 2485 cod. civ., dando avvio alla liquidazione della società, in quanto, fermo restando che la liquidazione della società non equivale alla cancellazione della stessa, va rilevato che se è vero che la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale rappresenta una delle cause dello scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2484, co. 1, n. 4), cod. civ., è altrettanto vero che quest'ultima disposizione normativa fa espressamente salvo quanto previsto dagli artt. 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") e 2482 ter ("Riduzione del capitale al disotto del minimo legale") cod. civ.

Di conseguenza l'avvio della fase di liquidazione della società fallita non ha determinato il venir meno del dovere dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per procedere alla ricapitalizzazione, anche in funzione della revoca dello stato di liquidazione espressamente prevista dall'art. 2487 ter cod. civ.

Per le esposte ragioni risulta, pertanto, qualificabile in termini di colpa specifica l'inadempimento di cui si è reso responsabile il [OSCURATO:PERSONA], che ha completamente omesso di convocare l'assemblea dei soci per la ricostituzione del capitale sociale, con integrazione della fattispecie penale di cui si discute.

A identiche conclusioni si perviene con riferimento alla mancata richiesta di dichiarazione del fallimento.

Una volta incontestato che, a far data quanto meno a partire dal 2010 l'imputato, nella sua qualità di amministratore unico, era a conoscenza dello stato di dissesto della società, risalendo a quel periodo il rigetto delle domande proposte nel giudizio civile intentato dalla fallita presso il Tribunale di Roma contro la società E.N.E.L. (cfr. p. 3 della sentenza di primo grado) e, come si è detto, la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, appare evidente come la condotta del [OSCURATO:PERSONA], astenutosi dal chiedere il fallimento per oltre un decennio pur in presenza di una situazione di obiettivo dissesto, che addirittura lo aveva spinto ad attivare la procedura liquidatoria per lo scioglimento della 7società, non possa che qualificarsi in termini di colpa grave, traducendosi, in ragione della sua notevole durata e della situazione di crisi conclamata della società, in una consapevole omissione (probabilmente sostenuta dalla speranza che la società potesse riprendere il suo percorso), che ha consentito l'incremento esponenziale del debito nei confronti del Fisco, ove si volessero considerare anche soltanto gli interessi passivi maturati sulle somme dovute all'Erario di cui si è già detto, come rilevato dai giudici di merito con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, dunque l'aggravamento del dissesto già in atto.

Il rilievo difensivo sulla possibilità della "[OSCURATO:SOCIETA]." di far fronte ai debiti residui con i beni rimasti nella sua disponibilità, deve ritenersi inammissibile, perché generico e versato in fatto, comunque tale da non cogliere nel segno, perché l'intervenuto fallimento esclude in radice tale possibilità, che comunque non inciderebbe sugli evidenziati profili di colpa grave.

5. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensoreIN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Messina, in data 13.7.2023, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene, principale e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai fatti di bancarotta semplice in rubrica ascrittogli, per avere, in qualità di amministratore della società "[OSCURATO:SOCIETA].", dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Messina del 12.2.2020, concorso ad aggravare il dissesto della società, non convocando l'assemblea per la ricostituzione del capitale sociale, sceso al di sotto del minimo legale (art. 224, n. 2) I. fall.), e astenendosi dal richiedere la dichiarazione di fallimento della società (artt. 224, n. 1) e 217, n. 4) I. fall. ), pur a fronte di un irreversibile stato di decozione, rilevabile quanto meno a partire dal 2010, e al reato di cui all'art. 217, co. 2, I. fall., per avere omesso di tenere le scritture contabili prescritte dalla legge nel triennio antecedente la dichiarazione di fallimento, assolveva l'imputato da tale ultimo reato per non avere commesso il fatto, confermando, nel resto, la sentenza impugnata. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con un unico motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione degli artt. 224 n. 1) e n. 2), con riferimento agli artt. 217, comma 1, n 4), e comma 2, I. fall., 219, comma 2 n. 1) I. fall.; violazione dell'art 192 c.p.p.; contraddittorietà e illogicità della motivazione; erronea ricognizione della fattispecie concreta. In particolare, il ricorrente, dopo avere ricostruito le natura e le vicende della società fallita, osserva, con particolare riferimento all'omessa convocazione dell'assembla dei soci imposta dall'art 2482 bis cod. civ. in presenza di una diminuzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, che la suddetta società aveva cessato la sua attività in data 31.12.2004, ragione per la quale l'imputato nella sua veste di amministratore unico, aveva proceduto agli adempimenti previsti dall'art 2485 cod. civ., dando avvio alla liquidazione della società. Pertanto,afferma il ricorrente, l'avere omesso di convocare l'assemblea successivamente alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] non ha concorso ad aggravare il dissesto della società, in quanto quest'ultima era già in liquidazione. In relazione alla condotta di avere omesso di presentare istanza per la dichiarazione di fallimento, l'imputato rileva che erano state intraprese da terzi procedure esecutive su alcuni immobili di proprietà della società fallita, che, tuttavia, possedeva anche altri beni rappresentati da immobilizzazioni materiali, sicché tali beni, unitamente a quanto sarebbe stato ricavato dalle vendite degli immobili sottoposti a procedura esecutiva, avrebbero consentito di pagare i debiti residui. Pertanto, ad avviso del ricorrente, la contestata omissione non ha aggravato il dissesto della società, non potendosi nemmeno configurare in capo all'imputato una colpa grave, senza tacere che difetta del tutto nella sentenza impugnata, la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui si discute. 2.1. Con requisitoria scritta del 2.2.2026 il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga rigettato. Con memoria del 9.2.2026, il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del pubblico ministero, insiste per l'accoglimento del ricorso, reiterando le proprie censure. 3. Il motivo è infondato. 4. In via preliminare si osserva che, con riferimento ai capi che riguardano i contestati fatti di bancarotta semplice, le sentenze di primo e di secondo grado vanno lette congiuntamente, costituendo esse un unico complessivo corpo decisionale, in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado: cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 37295 del 12.6.2019). Sempre preliminarmente vanno ribaditi i principi affermati dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi nel corso degli anni, in tema di bancarotta semplice. Si è osservato, in particolare, che nel reato di bancarotta semplice ex art. 217, co. 1, n. 4), I. fall., la condotta della mancata tempestiva 2richiesta di dichiarazione del proprio fallimento è punibile se caratterizzata da colpa grave, che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma, in concreto, da una provata e consapevole omissione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 43414 del 25/09/2013, Rv. 257533; Sez. 5, n. 38077 del 15/07/2015, Rv. 264743; Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Rv. 272823). Laddove la diversa fattispecie di cui all'art. 224, n. 2), I. fall., è integrata esclusivamente dall'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, con conseguente esclusione delle violazioni di norme non contenute in disposizioni legislative, inosservanza che viene punita a titolo di colpa specifica. Proprio nel diverso atteggiarsi dell'elemento psicologico del reato dottrina e giurisprudenza individuano il discrimine tra le due fattispecie, in quanto l'art. 217, co. 1, n. 4), I. fall., trova applicazione nei casi di colpa grave generica, derivante da imprudenza, negligenza o imperizia ovvero dalla inosservanza di obblighi non aventi fonte nella legge, mentre, ove il dissesto sia determinato o aggravato dall'inosservanza di obblighi di legge, risulta integrata la fattispecie cui all'art. 224, n. 2), I. fall., caratterizzata dalla colpa specifica. In questa prospettiva si è affermato che, in tema di bancarotta, rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge", la cui inosservanza, se causa o concausa di dissesto societario ovvero di aggravamento dello stesso dissesto, può dar luogo a responsabilità penale degli amministratori, ai sensi dell'art. 224, n. 2) della legge fallimentare, anche la convocazione dell'assemblea dei soci, richiesta dall'art. 2447 cod. civ., in presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale (cfr. Sez. 5, n. 154 del 26/05/2005, Rv. 233385, nonché, nello stesso senso, Sez. 5, n. 8863 del 09/10/2014, Rv. 263421; Sez. 5, n. 11311 del 19/12/2019, Rv. 278804). Tanto premesso non appare revocabile in dubbio che, con riferimento alla fattispecie di bancarotta semplice contemplata dal combinato disposto degli artt. 224, n. 1) e 217, n. 4) I.fall., la Corte territoriale abbia reso una motivazione del tutto in linea con i richiamati principi, 3essendo configurabile in capo al [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di amministratore unico della società fallita, una colpa specifica, derivante dalla omessa convocazione dell'assemblea dei soci, adempimento imposto dalla legge. Rileva al riguardo la Corte territoriale, con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, che dall'esame del consulente della curatela è emerso che la società fallita avesse un patrimonio netto negativo (euro - 3.352,846,40) già nell'anno 2010 e che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'aggravamento del dissesto emerge chiaramente dall'entità dei debiti tributari iscritti a ruolo, pari ad euro 3.921.071,00 nel 2008 (come risulta dall'atto di intervento dell' Agente di riscossione dei tributi "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a." del 23 ottobre 2008 nella procedura esecutiva instaurata nei confronti della "[OSCURATO:SOCIETA].", prodotta dalla difesa), aumentata in maniera esponenziale ad euro 6.188.396,20 alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], anno del fallimento, come attestato dalla certificazione rilasciata da "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., versata in atti e richiamata nella sentenza dichiarativa di fallimento. Risulta, pertanto, evidente che già nell'anno 2010, a fronte di un'ingente perdita di valore del patrimonio societario, vi erano le condizioni affinché l'imputato procedesse ad attivare il meccanismo previsto dall'art. 2482 bis cod. civ. per far fronte alla riduzione del capitale sociale per perdite, che impone agli amministratori delle società, in presenza di perdite rilevanti del capitale sociale (oltre un terzo), di convocare "senza indugio l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti" ovvero dall'art. 2482 ter cod. civ., che prevede il medesimo obbligo, ai fini della ricapitalizzazione (ovvero dell'eventuale trasformazione della società) quando, in conseguenza della perdita di oltre un terzo del capitale sociale, quest'ultimo si riduca al di sotto del minimo previsto dal numero 4) dell'articolo 2463 cod. civ. Sul punto appare dirimente quanto evidenziato in motivazione dal giudice di primo grado. In presenza di una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'amministratore avrebbe dovuto convocare senza indugio 4l'assemblea dei soci, per procedere alla ricapitalizzazione della società, ai sensi dell'art. 2482 ter cod. civ., senza la quale il dissesto, già presente, si è aggravato, come dimostra l'incremento della esposizione debitoria della società fallita nei confronti del Fisco (cfr. p. 3 della sentenza di primo grado). Peraltro, identica disposizione è contenuta nell'art. 2447, collocato nella Sezione X, dedicata alle "Modificazioni dello statuto" delle società, del Titolo V, del Libro V, del Codice civile, che impone, tra gli altri, agli amministratori, nel caso in cui per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale questo si riduca al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327 cod. civ., il dovere di convocare l'assemblea dei soci per procedere alla ricapitalizzazione della società o alla sua trasformazione Invero, come sottolineato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'amministratore, in caso di perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, deve provvedere "senza indugio" alla convocazione dell'assemblea perché deliberi la ricapitalizzazione o la trasformazione o lo scioglimento della società (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 7816 del 09/01/2025, Rv. 287635 — 01). Ai sensi degli artt. 2447, 2482-ter e 2484, comma primo, n. 4, cod. civ., infatti, a seguito della riduzione del capitale sociale al disotto del minimo, deve procedersi «senza indugio» (ovvero nel più breve tempo possibile: così Sez. 5, n. 11887 del 13/10/2000, Demichelis, Rv. 217986 - 01) alla ricapitalizzazione, alla trasformazione o allo scioglimento della società. Come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione civile, in caso di società a responsabilità limitata, ove si verifichino perdite che comportino la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, l'assemblea per deliberare la ricostituzione del capitale o la trasformazione della società deve essere convocata senza indugio, pur non essendo previsto alcun termine decadenziale per l'adozione di tali statuizioni, fermo restando che la mancanza di sollecitudine nella convocazione dell'assemblea può costituire causa di responsabilità degli 5amministratori nei confronti della società stessa (cfr. Cass. civ., Sez. 6, n. 2984 del 01/02/2022, Rv. 663819 - 01). L'epilogo decisorio cui sono giunti i giudici di merito appare, pertanto, conforme a quanto affermato da un altro condivisibile arresto di questa stessa Sezione, secondo cui in tema di bancarotta semplice, la convocazione dell'assemblea dei soci, ex art. 2482-bis, cod. civ., in presenza di una diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo per perdite, rientra tra gli "obblighi imposti dalla legge" la cui inosservanza può dar luogo a responsabilità penale dell'amministratore, ai sensi dell'art. 224, primo comma, numero 2, legge fall., quando costituisca causa o concausa del dissesto ovvero del suo aggravamento (cfr. Sez. 5, n. 11311 del 19/12/2019, Rv. 278804 — 01). Il rilievo articolato dal ricorrente al riguardo non coglie nel segno. La dedotta inattività della compagine sociale dal 2004 (data della messa in liquidazione) al 2020, non faceva venir meno l'obbligo di procedere alla ricapitalizzazione in funzione delle ragioni del ceto creditorio, perché, come si è detto, nel frattempo i debiti verso l'Erario erano aumentati in forma esponenziale, determinando un oggettivo aggravamento del già conclamato stato di dissesto della società, che proprio nella esposizione debitoria nei confronti del Fisco affondava le sue radici. Senza tacere che, come sottolineato dal giudice di appello, in data 11.3.2005 lo stato di liquidazione era stato revocato proprio con deliberazione dell'assemblea dei soci su proposta dello stesso [OSCURATO:PERSONA], che non aveva escluso la possibilità di una ripresa dell'attività sociale, per la quale sarebbe stata necessaria una ricapitalizzazione, avendo evidenziato "buone prospettive di sviluppo per la società in caso di ripresa dell'attività sociale "(cfr. p. 3). Appare, di conseguenza, non pertinente e versata in fatto l'osservazione difensiva secondo cui la revoca dello stato di liquidazione "non aveva mai comportato lo svolgimento di attività di gestione finalizzata a una continuità aziendale, che continuò ad essere portata avanti soltanto in un'ottica liquidatoria". 6Del pari è infondata la giustificazione del ricorrente dì avere proceduto agli adempimenti previsti dall'art 2485 cod. civ., dando avvio alla liquidazione della società, in quanto, fermo restando che la liquidazione della società non equivale alla cancellazione della stessa, va rilevato che se è vero che la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale rappresenta una delle cause dello scioglimento della società, ai sensi dell'art. 2484, co. 1, n. 4), cod. civ., è altrettanto vero che quest'ultima disposizione normativa fa espressamente salvo quanto previsto dagli artt. 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") e 2482 ter ("Riduzione del capitale al disotto del minimo legale") cod. civ. Di conseguenza l'avvio della fase di liquidazione della società fallita non ha determinato il venir meno del dovere dell'amministratore [OSCURATO:PERSONA] di procedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per procedere alla ricapitalizzazione, anche in funzione della revoca dello stato di liquidazione espressamente prevista dall'art. 2487 ter cod. civ. Per le esposte ragioni risulta, pertanto, qualificabile in termini di colpa specifica l'inadempimento di cui si è reso responsabile il [OSCURATO:PERSONA], che ha completamente omesso di convocare l'assemblea dei soci per la ricostituzione del capitale sociale, con integrazione della fattispecie penale di cui si discute. A identiche conclusioni si perviene con riferimento alla mancata richiesta di dichiarazione del fallimento. Una volta incontestato che, a far data quanto meno a partire dal 2010 l'imputato, nella sua qualità di amministratore unico, era a conoscenza dello stato di dissesto della società, risalendo a quel periodo il rigetto delle domande proposte nel giudizio civile intentato dalla fallita presso il Tribunale di Roma contro la società E.N.E.L. (cfr. p. 3 della sentenza di primo grado) e, come si è detto, la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale, appare evidente come la condotta del [OSCURATO:PERSONA], astenutosi dal chiedere il fallimento per oltre un decennio pur in presenza di una situazione di obiettivo dissesto, che addirittura lo aveva spinto ad attivare la procedura liquidatoria per lo scioglimento della 7società, non possa che qualificarsi in termini di colpa grave, traducendosi, in ragione della sua notevole durata e della situazione di crisi conclamata della società, in una consapevole omissione (probabilmente sostenuta dalla speranza che la società potesse riprendere il suo percorso), che ha consentito l'incremento esponenziale del debito nei confronti del Fisco, ove si volessero considerare anche soltanto gli interessi passivi maturati sulle somme dovute all'Erario di cui si è già detto, come rilevato dai giudici di merito con motivazione dotata di intrinseca coerenza logica, dunque l'aggravamento del dissesto già in atto. Il rilievo difensivo sulla possibilità della "[OSCURATO:SOCIETA]." di far fronte ai debiti residui con i beni rimasti nella sua disponibilità, deve ritenersi inammissibile, perché generico e versato in fatto, comunque tale da non cogliere nel segno, perché l'intervenuto fallimento esclude in radice tale possibilità, che comunque non inciderebbe sugli evidenziati profili di colpa grave. 5. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris