CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 06369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 9 marzo 2022 del Tribunale di Roma, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., dell'ordinanza del 14 febbraio 2022, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Roma aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 Lu. stup. contestati ai capi 2,3,4,5,68.13.19,21,23,31 esclusa le aggravanti dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e dellart. 80, comma 2, T.u. stup. 2.1. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Tribunale avrebbe fondato la gravità indiziaria in maniera apodittica, senza alcun riscontro individualizzante. In particolare, nel ricorso si evidenzia che non sono mai stati menzionati fatti specificamente addebitati all'indagato, ma solo generiche contestazioni, come avvenuto nel caso del presunto acquisto di sostanze chimiche necessarie a estrarre il narcotico dal carbone e nel caso del suo presunto ruolo organizzativo nei legami fiduciari con i fornitori colombiani. Nel provvedimento impugnato, inoltre, il giudice di merito ha fatto riferimento ad una associazione di tipo mafioso, nonostante all'indagato non fosse stato contestato tale reato. Infine, il ricorrente evidenzia che, anche considerando il tempo trascorso dai fatti contestati (tre anni), non si possa sostenere sussistente l'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, in quanto non attuale (circostanza, questa ultima, che non si poteva ritenere presente in forza del fatto che l'indagato aveva esercitato la sua facoltà di non rispondere all'interrogatorio o in forza dell'esito della perquisizione, considerando che non era stato esaminato il contenuto dei cellulari e che non era stata dimostrata la natura illecita dell'attività riguardante l'importazione di cialde di caffè dal Sudamerica). 2.2. Con memoria dell'Il maggio 2022, il ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso, evidenziando che, nel corso delle indagini preliminari, parte dei dispositivi sequestrati era risultata non funzionante per verosimili problemi di danneggiamento dell'hardware.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile. Giova in diritto evidenziare che, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricor- rente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ri- corso, non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correla- zione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fon- damento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). Nel caso in esame, il ricorso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di merito, dovendo gli stessi considerarsi non specifici. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193). La prima presunzione (ossia la ritenuta presenza ex lege delle esigenze cautelari in relazione al tipo di reato) implica che solo l'assenza delle esigenze cautelari comporta l'esonero dalle cautele processuali e di conseguenza diventa, in assenza di esigenze cautelari, irrilevante il tempo trascorso dalla commissione del reato; la seconda presunzione, che presuppone la resistenza della prima, è rimasta, a seguito degli interventi demolitori della Corte costituzionale, assoluta soltanto per i delitti di mafia ma è parimenti relativa per gli altri delitti che la richiedono, tra cui l'art. 74 T.U. stup. (sentenza Corte cost. n. 231 del 2011) Nel provvedimento impugnato, il Tribunale, condividendo le argomentazioni fornite dal G.i.p. (alle quali ha rinviato esplicitamente), ha evidenziato che Schinzari, all'interno della realtà associativa, aveva avuto il compito di dirigere e organizzare le operazioni di approvvigionamento, anche in territorio estero, di curare i rapporti con i fornitori e acquirenti e di gestire la cassa del gruppo. Il giudice di merito, quindi, ha evidenziato che era possibile affermare che vi fosse pericolo di recidiva del reato, considerando che Schinzari aveva dimostrato di dedicarsi in modo sistematico, professionale ed esclusivo all'attività di importazione e di smercio di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Tale circostanza autorizzava a ritenere concreto e certamente attuale il pericolo che, nel caso in cui lo stesso fosse stato rimesso in libertà, avrebbe ripreso a operare nel medesimo settore. Inoltre, l'esito della perquisizione svolta in sede di esecuzione del titolo cautelare aveva portato al rinvenimento di alcuni apparecchi cellulari, di manoscritti vari con nomi e numeri di telefono, di un'apparecchiatura scanner, di un GPS e di un "business plan" avente ad oggetto l'importazione di cialde di caffè dal Sudamerica. Quest'ultima circostanza è stata ritenuta particolarmente significativa dal giudice di merito, anche in considerazione del fatto che i sodali dell'associazione, nel corso di colloqui concernenti la pianificazione dell'importazione di cocaina, avevano fatto riferimento all'ipotesi di trasportare il narcotico celato nel caffè. Il Tribunale, quindi, alla luce di quanto sopra, in modo ineccepibile ha ritenuto che l'unica misura che potesse contenere il pericolo di recidiva fosse la detenzione in carcere, non potendo fare affidamento sulla capacità e la disponibilità dell'indagato di prestare osservanza a misure meno contenitive. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). 3. Stante lo stato di detenzione di Schinzari, si deve disporre la trasmissione, a cura della cancelleria, della copia del presente provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempiment