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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 1952

Cassazione n. 18365/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/02/1952 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1971 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Proc.

Generale presso la Corte di Cassazione Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha conduso, con riferimento al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla bancarotta documentale e per il rigetto del ricorso nel resto; per l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Uditi i difensori l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accogli mento.

Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite difensori abilitati, hanno promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 7 maggio 2024, che ha confermato quella del Tribunale di Terni, di affermazione della rispettiva responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 primo comma n. 1, 219 co. 1 e co. 2 n. 1, 223 r.d. n. 267/42 - capo a) - e 110 cod. pen., 216 primo comma n. 2, 223 r.d. n. 267/42 - capo b) - commessi in qualità di amministratore di fatto e/o titolare del capitale dell'ente divenuto socio unico, il Cassese, e di amministratore di diritto, Scimiterna, della IMMOBILIARE S.NICOLO' S.R.L., dichiarata fallita dal Tribunale di Terni il 15 giugno 2017. 2.11 ricorso del Cassese consta di 6 motivi, di seguito richiamati nei limiti di stretta necessità, di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Il primo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, poiché l'imputato sarebbe stato ritenuto colpevole, in secondo grado, di un fatto diverso rispetto a quello contestato, ovvero di concorrente esterno nei reati di bancarotta in luogo di amministratore di fatto, qualifica invece riconosciuta in primo grado.

2.2. Il secondo motivo ha lamentato inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in riferimento agli elementi essenziali del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell'aumento di capitale sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA], di titolarità dell'imputato, allo scopo di ristabilire le condizioni patrimoniali della società poi fallita e, in definitiva, dell'intervento del Cassese nell'operazione di ripianamento dei debiti societari.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2560 cod. civ., in caso di cessione di azienda il cessionario risponde dei debiti relativi all'azienda ceduta e, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha bensì acquisito l'attivo della IMMOBILIARE S.NICOL0', ma ne ha ereditato in solido le passività; e infine, i beni immobili oggetto della vendita erano gravati da ipoteche o comunque da debiti consistenti, relativi a contratti di locazione.

In sostanza, sarebbe configurabile un fenomeno di c.d. bancarotta riparata, nel senso che l'operazione di depauperamento sarebbe annullata da un'operazione di segno inverso, costituita dall'immissione di capitali capace di reintegrare la situazione patrimoniale della fallita.

2.3. Il terzo motivo ha richiamato nuovamente i vizi di inosservanza di legge penale e motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, che, secondo la sentenza impugnata, avrebbe concorso nella commissione del reato di bancarotta per distrazione in qualità di estraneo, in assenza dell'indicazione degli elementi dimostrativi di un suo attivo e cosciente contributo causale. 2.4.11 quarto motivo, poggiato sulla denuncia dei medesimi vizi, si è soffermato sulla sussistenza degli elementi del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto la Corte d'appello ha confermato la condanna di primo grado senza chiarire con quali modalità il Cassese, ritenuto extraneus, avrebbe potuto accedere alla contabilità dell'impresa fallita per operarne la sottrazione.

Né la sentenza impugnata avrebbe fornito idonea motivazione della ricorrenza del dolo specifico, collegato lapidariamente alla realizzazione delle attività distrattive e alla loro materialità. 2.5.11 quinto motivo ha mosso doglianze di erronea applicazione della legge penale e di difetto di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.

La Corte d'appello avrebbe omesso in toto di misurarsi con il corrispondente motivo di gravame, volto ad evidenziare l'esiguità del passivo e l'esistenza di soli crediti chirografari, in ragione del "passaggio" dei maggiori debiti alla cessionaria del ramo di azienda. 2.6.Con il sesto motivo il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione per l'eccessività della pena irrogata, sia in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sia in relazione agli aumenti conteggiati sulla pena-base per la c.d. continuazione fallimentare e per l'aggravante contestata.

Ancora, sarebbe ravvisabile ingiustificata disparità di trattamento tra Cassese e il coi mputato Sci miterna, beneficiato della esclusione della recidiva semplice. 3.L'atto d'impugnazione dello Scimitema si è affidato a tre motivi, anch'essi sintetizzati nei limiti di stretta necessità per la motivazione. 3.1.11 primo motivo ha denunciato nullità della sentenza del Tribunale di Terni, perché a comporre il collegio è stato chiamato un giudice onorario in materia non compresa tra i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen.. 3.2.11 secondo motivo ha lamentato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perché l'imputato sarebbe stato ritenuto colpevole dei reati pur a fronte di elementi, emersi nel corso del dibattimento, dimostrativi della sua estraneità alle operazioni compiute dai soci napoletani, dopo l'ingresso di questi ultimi nella conduzione dell'impresa.

Non sarebbe stata indicata prova alcuna della avvenuta sottoscrizione, da parte del ricorrente, della cessione delle quote alla SATOR ITALIA S.R.L. in data 9 giugno 2016.

I giudid di merito avrebbero dato valore al comportamento processuale dell'imputato, che sarebbe rimasto inerte e non avrebbe fornito una spiegazione alternativa, senza considerare che l'onere probatorio della colpevolezza dell'imputato grava sull'accusa. 3.3.11 terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta, pari a quella del coimputato che avrebbe tratto benefici economici dalle operazioni contestate, alla luce del ruolo marginale rivestito nella vicenda dal prevenuto.

Considerato in diritto Il ricorso dello Scimiterna è infondato, mentre deve essere parzialmente accolto quello del Cassese. 1.11 primo motivo del ricorso Scimiterna, a tratti generico, è nel complesso infondato.

1.1. Il collegio condivide l'orientamento tradizionale di legittimità, pertinente al caso in esame, secondo il quale "L'integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l'art. 43 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari" (da ultimo, Sez.6, n. 45840 del 24/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez.2, n. 26834 del 23/03/2018, P.M. in proc.

Trovato e altri, Rv. 272941; Sez. 5, sentenza n. 47999 del 27/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.268465) e che comunque la partecipazione di un giudice onorario alla composizione di un collegio giudicante del Tribunale, non è causa di nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo letta) e 179, comma primo, cod. proc. pen., non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice (vedi Sez. 1, sentenza n.34141 del 15/07/2015, Corcione, Rv.264587; Sez. 3, sentenza n. 21772 dei 16/02/2011, M., Rv.250373).

1.2. Non rilevano la disposizione di cui all'art. 12, comma 1, ultimo alinea, del D. Lgs. n. 116 del 2017, in base alla quale "il giudice onorario di pace non può essere destinato [...] per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a) del codice di procedura penale", né la regola transitoria di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che ha statuito il divieto di destinare i giudici onorari di pace ai collegi giudicanti dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. con riguardo ai procedimenti nei quali, al 15/08/2017, data di entrata in vigore del citato d.lgs., non risultava esercitata l'azione penale (sez.2, n. 9943 del 25/02/2025, Motti, Rv. 287654), dal momento che i delitti per i quali si procede in questa sede, pur di attribuzione dell'organo giurisdizionale collegiale, non sono ricompresi nell'elenco "ostativo" riportato dalla menzionata norma del codice di rito.

Può anzi aggiungersi che l'avere, il legislatore, con la citata norma transitoria e con l'art.12, ultimo alinea, del D. Igs. n. 116 del 2017 (che pure, con l'art.33, ha abrogato l'art. 43 bis dell'Ordinamento giudiziario), limitato a quest'ultima categoria di reati di maggiore allarme sociale il divieto assoluto di assegnazione dei giudici onorari alla composizione dei collegi penali, comporti, a fortiori, la naturale conclusione che la partecipazione del giudice non togato alla formazione del giudice collegiale, altrimenti disposta in supplenza ex art. 12 del D. Lgs. n. 116 del 2017, per ragioni di ordine organizzativo, non sia suscettibile di pregiudicare l'osservanza delle disposizioni concernenti "le condizioni di capacità del giudice" di cui all'art. 178 lett.a) cod. proc. pen..

1.3. Sottolineata la specificità e preminenza della disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria di cui al D. Lgs. n. 116 del 117, la ragione di doglianza si palesa anche generica, perché non affronta l'imprescindibile profilo attinente esistenza e contenuto dei provvedimenti organizzativi interni del Presidente del Tribunale che, registrata una criticità nella formazione dei collegi giudicanti, abbia disposto l'immissione in supplenza del magistrato onorario nella relativa composizione, nel rispetto di condizioni e modalità previste dall'art. 11 del medesimo D. Lgs.. 2.11 primo motivo del ricorso Cassese è manifestamente infondato.

In disparte il rilievo, sul quale si tornerà per altre ragioni, che nemmeno la sentenza di primo grado abbia realmente affrontato la questione dell'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della fallita, occorre rammentare il consolidato indirizzo interpretativo, a cui si intende dare continuità, in virtù del quale non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (sez.5, n. 18770 del 22/12/2014, Runca, Rv. 264073; sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, Prosperi, Rv 246100; v. anche sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni; nello stesso senso, per il principio generale espresso, sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779).

Secondo ius receptum in tema di correlazione fra accusa e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre poi una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non può esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, versandosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez.

U, n. 16 del 19 giugno 1996, [OSCURATO:PERSONA], cit., Rv. 205619; Sez.

U, n. 36551 del 15 luglio 2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 31617 del 215 giugno 2015, Lucci, Rv. 264438); e non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive" (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365; sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Faraci, Rv. 229021).

Il tema dell'attribuibilità al ricorrente delle condotte contestate, e della veste a lui spettante in relazione a ciascuna di esse, è stato ampiamente affrontato sin dal giudizio di primo grado, ha formato oggetto dei motivi di gravame, è stato dibattuto nel corso del processo di appello ed è stato posto nuovamente con il ricorso di legittimità.3.11 secondo e il terzo motivo della difesa Cassese - per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale - e il secondo motivo del ricorso dello Scimiterna sono aspecifici, non autorizzati in questa fase del giudizio e manifestamente infondati.

3.1. La giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 3.2.Inoltre, specie in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024). 3.3.La complessa operazione descritta dal corredo argomentativo del duplice grado e, in special modo, dalla sentenza del primo giudice, integra invero un caso scolastico di condotta distrattiva, poiché ha determinato il distacco dell'intero asset aziendale della fallita - originariamente scisso in due rami con il compimento del primo segmento di natura decettiva, rappresentato dalla costituzione ad hoc di due società funzionali al perfezionamento del primo trasferimento, contestuale all'acquisizione del rispettivo capitale di rischio con la modalità del conferimento patri moniale; e ha successivamente dirottato l'intero compendio, con un secondo "passaggio" contrattuale, sulla società [OSCURATO:PERSONA] di diritto svizzero, pacificamente riconducibile a Cassese, con lo scopo di sottrarlo alle potenziali azioni revocatorie in caso di apertura di una procedura fallimentare; e tanto certamente a detrimento dei diritti dei creditori della di poi fallita, non escluso dal disposto dell'art. 2560 comma 2 cod. civ., ripetutamente enfatizzato nel ricorso dell'imputato, per la semplice ragione che l'estensione della concorsualità ai creditori della società destinataria della cessione dei beni ha incrementato il pericolo di falcidia in danno della massa creditoria della fallita; a quest'ultimo proposito, può anzi aggiungersi che la pronunzia della Corte territoriale (pag.12) ha dato risalto alla callida ripartizione del peso debitorio in misura diseguale sulle due società neo-costituite, in guisa da pregiudicare una parte dei creditori della fallita.

Per un verso, Cassese è stato in verità lo "stratega" dell'attività depauperatrice, perché titolare e amministratore (teste Berettieri, pag. 5 sent. primo grado) della [OSCURATO:PERSONA] S.A., società che ha incamerato il patrimonio della IMMOBILIARE S.NICOLO' con l'acquisizione delle sue quote nel marzo 2016, quando la di poi fallita aveva accumulato una perdita tale da eroderne il capitale sociale e si trovava in condizioni di conclamato squilibrio finanziario; l'apporto in denaro, in uno con il ben più consistente passaggio delle riserve a capitale, è stato inevitabile, perché meramente strumentale al superamento della causa di scioglimento e messa in liquidazione ex artt. 2482 ter e 2484 n. 4 cod. civ., che avrebbe altrimenti ostacolato il perfezionamento delle postume attività di drenaggio delle disponibilità societarie; per altro verso, egli ha ispirato e guidato l'agire di Scimiterna, di Lovaglio e della Illuminato, come nel dettaglio riportato dalla decisione di primo grado (pagg.7 e 8) e da quella d'appello (pagg. 11- 14) nella fase della prima operazione di traslazione dei rami d'azienda - come anticipato, artificiosamente ideata con la costituzione della [OSCURATO:PERSONA]' IMMOBILIARE S.R.L. e della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - e il successivo contributo di Scimiterna nella seconda trama della spoliazione aziendale, definita con la (s)vendita, a prezzo irrisorio, del cospicuo patrimonio immobiliare a beneficio della [OSCURATO:PERSONA], di sua titolarità.

L'epilogo dell'avvenuta privazione dell'attivo della società si è realizzato, infine, con la sua messa in liquidazione in vista dell'inevitabile destino fallimentare, pochi mesi dopo il suo assorbimento con l'acquisto del pacchetto delle quote.

Convergenti ed inequivoche, sul punto, sono le dichiarazioni di Scimiterna al curatore fallimentare - quanto al subentro nella gestione della fallita dei "nuovi proprietari che operavano da Napoli", tra cui evidentemente Cassese, uno dei "nuovi soci" che gli avevano chiesto di mantenere la carica di amministratore unico "fino alla chiusura della società, che sarebbe avvenuta a breve"; riferiva che Cassese - logicamente anche in tale veste - era presente al momento della stipulazione degli atti notarili e, in particolare, al momento della "cessione delle due partecipazioni alla [OSCURATO:PERSONA]", sempre di indiscussa titolarità di Cassese medesimo (come puntualizzato dal teste della polizia giudiziaria Berettieri, pag.5 sentenza di primo grado); le dichiarazioni di Lovaglio, che ha "ricevuto l'incarico di consulenza" da Cassese - indicato come "fiduciario della proprietà" - allo scopo di "accelerare l'operazione di cessione dei rami d'azienda", nel cui contesto avrebbero dovuto essere nominate, evidentemente come amministratori, "due persone di fiducia"; che ha accettato di divenire amministratore della [OSCURATO:PERSONA]' IMMOBILIARE e contribuito "a formare l'atto davanti al notaio"; e ha riferito che analoga situazione "aveva interessato anche la Illuminato", che svolgeva prestazioni professionali occasionali "per il Cassese"; le dichiarazioni spontanee della Illuminato, che - a sua volta - ha confermato di aver ricevuto incarichi legali da Cassese e narrato di essere stata convinta da costui "ad accettare la nomina" di amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., il secondo ente che, in base agli accertamenti svolti dal curatore fallimentare e dalla polizia giudiziaria, è stato utilizzato per veicolare illecitamente l'attivo aziendale della fallita sulla società svizzera, formalmente amministrata da tale [OSCURATO:PERSONA], che agiva tuttavia "in rappresentanza del Cassese", come del resto "ben precisato nell'atto stesso di cessione delle quote" (pagg. 5,12,14 e 17 sent. primo grado).

Per altro verso, le deduzioni del ricorso - che investono le addotte finalità "salvifiche" concretamente perseguite dall'agente e la rilevanza dei suoi contributi in denaro, gli effetti di un'assunta riduzione dell'esposizione debitoria emergente dallo stato passivo del fallimento, l'esito asseritamente svantaggioso, per Cassese, dell'operazione di acquisto degli immobili - oltre che in contrasto con le evidenze probatorie, si rivelano meramente ripropositive dei motivi di gravame, congruamente affrontati dalla sentenza impugnata ed impattano con il veto che da tempo la giurisprudenza di questa Corte ha radicato in tema di delimitazione del perimetro d'intervento del giudice di legittimità, a cui non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rielaborazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito; rimane dunque esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (tra le tante, Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez.

Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez.

U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260).

Quanto, poi, alle censure che lamentano la mancata valutazione della "documentazione allegata all'atto di appello", occorre rilevare - in disparte la genericità dell'assunto - che il diritto di svolgere indagini difensive, anche attraverso l'apprensione di documenti ritenuti utili all'appellante, deve essere coordinato, affinchè i relativi esiti possano trovare ingresso nel processo di secondo grado, con gli snodi, i criteri ed i confini specificamente previsti dal codice di rito per la formazione della prova (sez.1, n. 19753 del 30/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281635) e non è certo sufficiente compiegarli all'atto d'impugnazione.

Del tutto fuor di luogo, infine, è la pretesa applicazione dell'istituto della c.d.

"bancarotta riparata" in ragione di una presunta "reintegrazione" del patrimonio sociale avvenuta in epoca "antecedente" rispetto al momento nel quale sarebbero state consumate, secondo gli enunciati delle sentenze, le contestate distrazioni.

La tesi propugnata involge una indebita inversione dell'ordine logico-temporale dei tratti salienti alla base dell'operatività della "esimente" di formazione giurisprudenziale.

Invero, come da costante giurisprudenza sul tema, la c.d. bancarotta riparata, di cui si discetta, si fonda sul presupposto per cui l'amministratore, una volta che si sia reso responsabile delle condotte distrattive, annulli l'operazione con una condotta di segno opposto che elimini così ogni pregiudizio per i creditori (ex multis, Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922).

Per converso, nel caso in esame, a configurarsi - secondo il ricorrente - sarebbe un'anomala ed inammissibile forma di bancarotta "bilanciata", caratterizzata da una "compensazione" tra gli assunti apporti di risorse e le distrazioni successive, in assenza del necessario rapporto di stretta dipendenza tra gli uni e le altre e, per di più, in assenza di corrispondenza tra l'ente che ha finanziato la società e quella che ha fruito del provento della distrazione; senza contare, poi, che si tratta di questione in radice improponibile, al lume dell'evidente squilibrio tra l'iniezione di denaro iniziale - euro 166.421,95 (pag. 3 primo grado) - e l'ingente valore delle partecipazioni dissolte, ufficialmente stimate dal commercialista [OSCURATO:PERSONA].

3.4. Per quanto concerne la posizione dello Scimiterna, gli enunciati del ricorso, da un lato, non si confrontano, compiutamente, con le proposizioni degli elaborati del merito, che non ne hanno tratto la responsabilità esclusivamente dagli indicatori di inverosimiglianza delle dichiarazioni rese a propria difesa, pur legittimamente valorizzabili (pagg.13 e 14 primo grado), ma soprattutto dalla documentata partecipazione attiva ai negozi giuridici di sottrazione delle disponibilità dell'impresa da lui amministrata (es.pag. 17 sentenza di primo grado) e dagli artifici di bilancio (pag. 14 appello); e, dall'altro lato, con particolare riferimento all'attribuibilità al ricorrente della sottoscrizione dei contratti di vendita delle partecipazioni del 9 settembre 2016, a prezzo simbolico, oppongono obiezioni non consentite in sede di legittimità, poichè invitano la Corte di Cassazione a rivisitare il materiale probatorio appropriatamente assemblato ed apprezzato nel giudizio di merito.

3.5. In definitiva, risponde a logica espositiva l'attribuzione di una condotta concorsuale ai due imputati, l'uno, Scimiterna, in quanto amministratore di diritto, dotato della specifica veste richiesta dalla disposizione incriminatrice, l'altro, Cassese, a titolo di compartecipazione quantomeno (e a tutto concedere) "esterna", tenuto conto del decisivo apporto morale e materiale puntualmente illustrato - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - a riguardo del perfezionamento degli atti di dismissione patrimoniale pro domo sua e in danno dei creditori, attraverso lo strumento fraudolento delle società "terze" che gli hanno consentito il conseguimento del profitto dell'azione distrattiva, con piena integrazione della prova del dolo come delineata da salda e risalente giurisprudenza di legittimità (tra tante, Sez. 5 n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156). 4.E travolto dalla patologia della manifesta infondatezza è anche l'ultimo motivo del ricorso Scimiterna, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, vuoi per il riferimento alla particolare gravità del fatto (pag. 19 primo grado, pag. 15 sentenza di appello), vuoi per l'opinata inesistenza di elementi di segno positivo ai fini del loro riconoscimento.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); e, in ogni caso, il giudice può legittimamente motivare la reiezione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente, non è più esauriente il solo dato dell'insussistenza di precedenti penali (Cass. sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489).

4.1. La graduazione della pena, infine, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; da qui la inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione - come nella specie - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 ; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 259142 - 01).

E tuttavia, le parole spese in motivazione (pag. 19 primo grado, pag. 15 secondo grado) assolvono ad un onere aggiuntivo, fornendo una sintetica, ma appagante spiegazione del ragionamento seguito (Sez.

IV 23/1/2023 n. 2654; Sez 2 n. 36104 del 27/4/2017 Rv 271243; Sez 4 21294 del 20/3/2013 Rv 256197).

5. E' invece fondato - con carattere necessariamente assorbente rispetto ai residui motivi che si sono intrattenuti sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio - il quarto motivo del ricorso Cassese, a riguardo della profonda carenza di motivazione che, in sentenza, affligge la riconducibilità al ricorrente della commissione del reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Sono state sufficientemente messe in rilievo, dai provvedimenti giurisdizionali in scrutinio, le emergenze oggettive, invero manifeste, inconfutabili e significativamente concomitanti all'ingresso in società della compagine di Cassese, della dolosa distruzione, sottrazione od omessa tenuta della contabilità, mai ostesa agli organi fallimentari, in speculare corrispondenza con i segmenti cruciali delle complesse operazioni delittuose finalizzate a svuotare l'impresa fallita delle proprietà aggredibili, rimasti inevitabilmente insondati, anche a riguardo, ad esempio, della sorte dei 20.000 euro che, cartolarmente, sarebbero stati pagati da [OSCURATO:PERSONA] alle new.co. italiane, volute dagli imputati.

Non è invece possibile cogliere dall'impianto delibativo della pronuncia impugnata - e sul punto neppure la sentenza di primo grado vale a colmare la lacuna - in quali termini essa sia stata addebitata ad una condotta concorsuale, attiva od omissiva, del ricorrente.

La sentenza della Corte territoriale si mostra perplessa e non prende doverosa posizione, perché - pur convalidando il decisum del primo giudice - replica al motivo di gravame, analogamente formulato, osservando che "egli è chiamato a rispondere non propriamente quale amministratore di fatto della Immobiliare S.Nicolò s.r.I., quanto nella sua veste di concorrente di Scimitema", da lui - Cassese - preposto al vertice dell'amministrazione della società.

Il reato di bancarotta fraudolenta documentale è un reato proprio dell'amministratore e il contributo dell'extraneus può senz'altro valere a determinarne o rafforzarne il proposito criminoso, e non è neppure indispensabile che, in ambito concorsuale, la condotta tipica, inclusa quella materiale, sia concretizzata dall'intraneus piuttosto che dall'extraneus (sez.5, n. 39800 del 16/09/2022, Donnini, n.m.), fermo restando che rimane onere del giudicante dare idonea e satisfattiva contezza dell'apporto causale fornito scientemente da ciascuno dei correi.

Nulla è stato chiarito dalla motivazione del provvedimento oggetto del ricorso, e la sentenza del giudice di prime cure - dopo aver accuratamente scandagliato ed analizzato il panorama probatorio a riguardo della progettazione e realizzazione della condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale - si è limitata a chiosare, al momento di affrontare l'accusa di bancarotta documentale, che "nel complesso delle operazioni" così ripercorse, deve essere "inserita anche la mancata tenuta della contabilità" (pag.13), senza approfondire, a riguardo del Cassese, né il profilo attinente alla eventuale posizione di garanzia assegnata (o co- assegnata)", né l'eventuale contributo connpartecipativo in qualche misura arrecato ab extrinseco al comportamento criminoso del titolare del munus di amministratore formale. 6.La sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA], in conclusione e nel perimetro indicato - con assorbimento delle determinazioni sul trattamento sanzionatorio, da adottare all'esito del rinnovato esame - deve essere annullata con rinvio ad altra Corte d'appello, per nuovo giudizio.

Il ricorso del Cassese deve essere per il resto rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/02/1952 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/06/1971 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Proc. Generale presso la Corte di Cassazione Dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha conduso, con riferimento al ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla bancarotta documentale e per il rigetto del ricorso nel resto; per l'inammissibilità del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Uditi i difensori l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accogli mento. Ritenuto in fatto 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite difensori abilitati, hanno promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia del 7 maggio 2024, che ha confermato quella del Tribunale di Terni, di affermazione della rispettiva responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 110 cod. pen., 216 primo comma n. 1, 219 co. 1 e co. 2 n. 1, 223 r.d. n. 267/42 - capo a) - e 110 cod. pen., 216 primo comma n. 2, 223 r.d. n. 267/42 - capo b) - commessi in qualità di amministratore di fatto e/o titolare del capitale dell'ente divenuto socio unico, il Cassese, e di amministratore di diritto, Scimiterna, della IMMOBILIARE S.NICOLO' S.R.L., dichiarata fallita dal Tribunale di Terni il 15 giugno 2017. 2.11 ricorso del Cassese consta di 6 motivi, di seguito richiamati nei limiti di stretta necessità, di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, poiché l'imputato sarebbe stato ritenuto colpevole, in secondo grado, di un fatto diverso rispetto a quello contestato, ovvero di concorrente esterno nei reati di bancarotta in luogo di amministratore di fatto, qualifica invece riconosciuta in primo grado. 2.2. Il secondo motivo ha lamentato inosservanza della legge penale e carenza di motivazione in riferimento agli elementi essenziali del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto dell'aumento di capitale sottoscritto dalla [OSCURATO:PERSONA], di titolarità dell'imputato, allo scopo di ristabilire le condizioni patrimoniali della società poi fallita e, in definitiva, dell'intervento del Cassese nell'operazione di ripianamento dei debiti societari. Inoltre, ai sensi dell'art. 2560 cod. civ., in caso di cessione di azienda il cessionario risponde dei debiti relativi all'azienda ceduta e, pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ha bensì acquisito l'attivo della IMMOBILIARE S.NICOL0', ma ne ha ereditato in solido le passività; e infine, i beni immobili oggetto della vendita erano gravati da ipoteche o comunque da debiti consistenti, relativi a contratti di locazione. In sostanza, sarebbe configurabile un fenomeno di c.d. bancarotta riparata, nel senso che l'operazione di depauperamento sarebbe annullata da un'operazione di segno inverso, costituita dall'immissione di capitali capace di reintegrare la situazione patrimoniale della fallita. 2.3. Il terzo motivo ha richiamato nuovamente i vizi di inosservanza di legge penale e motivazione quanto alla ritenuta responsabilità dell'imputato, che, secondo la sentenza impugnata, avrebbe concorso nella commissione del reato di bancarotta per distrazione in qualità di estraneo, in assenza dell'indicazione degli elementi dimostrativi di un suo attivo e cosciente contributo causale. 2.4.11 quarto motivo, poggiato sulla denuncia dei medesimi vizi, si è soffermato sulla sussistenza degli elementi del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto la Corte d'appello ha confermato la condanna di primo grado senza chiarire con quali modalità il Cassese, ritenuto extraneus, avrebbe potuto accedere alla contabilità dell'impresa fallita per operarne la sottrazione. Né la sentenza impugnata avrebbe fornito idonea motivazione della ricorrenza del dolo specifico, collegato lapidariamente alla realizzazione delle attività distrattive e alla loro materialità. 2.5.11 quinto motivo ha mosso doglianze di erronea applicazione della legge penale e di difetto di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. La Corte d'appello avrebbe omesso in toto di misurarsi con il corrispondente motivo di gravame, volto ad evidenziare l'esiguità del passivo e l'esistenza di soli crediti chirografari, in ragione del "passaggio" dei maggiori debiti alla cessionaria del ramo di azienda. 2.6.Con il sesto motivo il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione per l'eccessività della pena irrogata, sia in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sia in relazione agli aumenti conteggiati sulla pena-base per la c.d. continuazione fallimentare e per l'aggravante contestata. Ancora, sarebbe ravvisabile ingiustificata disparità di trattamento tra Cassese e il coi mputato Sci miterna, beneficiato della esclusione della recidiva semplice. 3.L'atto d'impugnazione dello Scimitema si è affidato a tre motivi, anch'essi sintetizzati nei limiti di stretta necessità per la motivazione. 3.1.11 primo motivo ha denunciato nullità della sentenza del Tribunale di Terni, perché a comporre il collegio è stato chiamato un giudice onorario in materia non compresa tra i reati di cui all'art. 550 cod. proc. pen.. 3.2.11 secondo motivo ha lamentato il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., perché l'imputato sarebbe stato ritenuto colpevole dei reati pur a fronte di elementi, emersi nel corso del dibattimento, dimostrativi della sua estraneità alle operazioni compiute dai soci napoletani, dopo l'ingresso di questi ultimi nella conduzione dell'impresa. Non sarebbe stata indicata prova alcuna della avvenuta sottoscrizione, da parte del ricorrente, della cessione delle quote alla SATOR ITALIA S.R.L. in data 9 giugno 2016. I giudid di merito avrebbero dato valore al comportamento processuale dell'imputato, che sarebbe rimasto inerte e non avrebbe fornito una spiegazione alternativa, senza considerare che l'onere probatorio della colpevolezza dell'imputato grava sull'accusa. 3.3.11 terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all'eccessività della pena inflitta, pari a quella del coimputato che avrebbe tratto benefici economici dalle operazioni contestate, alla luce del ruolo marginale rivestito nella vicenda dal prevenuto. Considerato in diritto Il ricorso dello Scimiterna è infondato, mentre deve essere parzialmente accolto quello del Cassese. 1.11 primo motivo del ricorso Scimiterna, a tratti generico, è nel complesso infondato. 1.1. Il collegio condivide l'orientamento tradizionale di legittimità, pertinente al caso in esame, secondo il quale "L'integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l'art. 43 bis del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all'esercizio delle funzioni del tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che detta previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari" (da ultimo, Sez.6, n. 45840 del 24/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez.2, n. 26834 del 23/03/2018, P.M. in proc. Trovato e altri, Rv. 272941; Sez. 5, sentenza n. 47999 del 27/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv.268465) e che comunque la partecipazione di un giudice onorario alla composizione di un collegio giudicante del Tribunale, non è causa di nullità assoluta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma primo letta) e 179, comma primo, cod. proc. pen., non incidendo sulle condizioni di capacità del giudice (vedi Sez. 1, sentenza n.34141 del 15/07/2015, Corcione, Rv.264587; Sez. 3, sentenza n. 21772 dei 16/02/2011, M., Rv.250373). 1.2. Non rilevano la disposizione di cui all'art. 12, comma 1, ultimo alinea, del D. Lgs. n. 116 del 2017, in base alla quale "il giudice onorario di pace non può essere destinato [...] per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a) del codice di procedura penale", né la regola transitoria di cui all'art. 30, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, che ha statuito il divieto di destinare i giudici onorari di pace ai collegi giudicanti dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen. con riguardo ai procedimenti nei quali, al 15/08/2017, data di entrata in vigore del citato d.lgs., non risultava esercitata l'azione penale (sez.2, n. 9943 del 25/02/2025, Motti, Rv. 287654), dal momento che i delitti per i quali si procede in questa sede, pur di attribuzione dell'organo giurisdizionale collegiale, non sono ricompresi nell'elenco "ostativo" riportato dalla menzionata norma del codice di rito. Può anzi aggiungersi che l'avere, il legislatore, con la citata norma transitoria e con l'art.12, ultimo alinea, del D. Igs. n. 116 del 2017 (che pure, con l'art.33, ha abrogato l'art. 43 bis dell'Ordinamento giudiziario), limitato a quest'ultima categoria di reati di maggiore allarme sociale il divieto assoluto di assegnazione dei giudici onorari alla composizione dei collegi penali, comporti, a fortiori, la naturale conclusione che la partecipazione del giudice non togato alla formazione del giudice collegiale, altrimenti disposta in supplenza ex art. 12 del D. Lgs. n. 116 del 2017, per ragioni di ordine organizzativo, non sia suscettibile di pregiudicare l'osservanza delle disposizioni concernenti "le condizioni di capacità del giudice" di cui all'art. 178 lett.a) cod. proc. pen.. 1.3. Sottolineata la specificità e preminenza della disciplina sulla riforma organica della magistratura onoraria di cui al D. Lgs. n. 116 del 117, la ragione di doglianza si palesa anche generica, perché non affronta l'imprescindibile profilo attinente esistenza e contenuto dei provvedimenti organizzativi interni del Presidente del Tribunale che, registrata una criticità nella formazione dei collegi giudicanti, abbia disposto l'immissione in supplenza del magistrato onorario nella relativa composizione, nel rispetto di condizioni e modalità previste dall'art. 11 del medesimo D. Lgs.. 2.11 primo motivo del ricorso Cassese è manifestamente infondato. In disparte il rilievo, sul quale si tornerà per altre ragioni, che nemmeno la sentenza di primo grado abbia realmente affrontato la questione dell'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto della fallita, occorre rammentare il consolidato indirizzo interpretativo, a cui si intende dare continuità, in virtù del quale non integra la violazione del principio di correlazione tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), la decisione con la quale sia condannato un soggetto quale concorrente esterno in un reato di bancarotta fraudolenta, anziché quale amministratore di fatto, qualora rimanga immutata l'azione distrattiva ascritta (sez.5, n. 18770 del 22/12/2014, Runca, Rv. 264073; sez. 5, n. 4117 del 09/12/2009, Prosperi, Rv 246100; v. anche sez. 5, n. 13595 del 19/02/2003, Leoni; nello stesso senso, per il principio generale espresso, sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779). Secondo ius receptum in tema di correlazione fra accusa e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre poi una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non può esaurirsi nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, versandosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del 19 giugno 1996, [OSCURATO:PERSONA], cit., Rv. 205619; Sez. U, n. 36551 del 15 luglio 2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 31617 del 215 giugno 2015, Lucci, Rv. 264438); e non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzativa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell'imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive" (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, Rango, Rv. 277365; sez. 6, n. 21094 del 25/02/2004, Faraci, Rv. 229021). Il tema dell'attribuibilità al ricorrente delle condotte contestate, e della veste a lui spettante in relazione a ciascuna di esse, è stato ampiamente affrontato sin dal giudizio di primo grado, ha formato oggetto dei motivi di gravame, è stato dibattuto nel corso del processo di appello ed è stato posto nuovamente con il ricorso di legittimità.3.11 secondo e il terzo motivo della difesa Cassese - per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale - e il secondo motivo del ricorso dello Scimiterna sono aspecifici, non autorizzati in questa fase del giudizio e manifestamente infondati. 3.1. La giurisprudenza di questa Corte, nell'ipotesi di doppia conforme, è radicata nel riconoscere il principio della reciproca integrazione motivazionale delle sentenze di primo e di secondo grado, ammettendosi cioè che la sentenza di appello si saldi con quella precedente, per formare un unico complessivo corpo argonnentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni e, ancor più, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella sentenza di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 3.2.Inoltre, specie in presenza di una "doppia conforme" sulla responsabilità, come nel caso di specie, il giudice di appello, nella motivazione della sentenza, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593 - 01; Sez. 5, n. 5123 del 16/01/2024). 3.3.La complessa operazione descritta dal corredo argomentativo del duplice grado e, in special modo, dalla sentenza del primo giudice, integra invero un caso scolastico di condotta distrattiva, poiché ha determinato il distacco dell'intero asset aziendale della fallita - originariamente scisso in due rami con il compimento del primo segmento di natura decettiva, rappresentato dalla costituzione ad hoc di due società funzionali al perfezionamento del primo trasferimento, contestuale all'acquisizione del rispettivo capitale di rischio con la modalità del conferimento patri moniale; e ha successivamente dirottato l'intero compendio, con un secondo "passaggio" contrattuale, sulla società [OSCURATO:PERSONA] di diritto svizzero, pacificamente riconducibile a Cassese, con lo scopo di sottrarlo alle potenziali azioni revocatorie in caso di apertura di una procedura fallimentare; e tanto certamente a detrimento dei diritti dei creditori della di poi fallita, non escluso dal disposto dell'art. 2560 comma 2 cod. civ., ripetutamente enfatizzato nel ricorso dell'imputato, per la semplice ragione che l'estensione della concorsualità ai creditori della società destinataria della cessione dei beni ha incrementato il pericolo di falcidia in danno della massa creditoria della fallita; a quest'ultimo proposito, può anzi aggiungersi che la pronunzia della Corte territoriale (pag.12) ha dato risalto alla callida ripartizione del peso debitorio in misura diseguale sulle due società neo-costituite, in guisa da pregiudicare una parte dei creditori della fallita. Per un verso, Cassese è stato in verità lo "stratega" dell'attività depauperatrice, perché titolare e amministratore (teste Berettieri, pag. 5 sent. primo grado) della [OSCURATO:PERSONA] S.A., società che ha incamerato il patrimonio della IMMOBILIARE S.NICOLO' con l'acquisizione delle sue quote nel marzo 2016, quando la di poi fallita aveva accumulato una perdita tale da eroderne il capitale sociale e si trovava in condizioni di conclamato squilibrio finanziario; l'apporto in denaro, in uno con il ben più consistente passaggio delle riserve a capitale, è stato inevitabile, perché meramente strumentale al superamento della causa di scioglimento e messa in liquidazione ex artt. 2482 ter e 2484 n. 4 cod. civ., che avrebbe altrimenti ostacolato il perfezionamento delle postume attività di drenaggio delle disponibilità societarie; per altro verso, egli ha ispirato e guidato l'agire di Scimiterna, di Lovaglio e della Illuminato, come nel dettaglio riportato dalla decisione di primo grado (pagg.7 e 8) e da quella d'appello (pagg. 11- 14) nella fase della prima operazione di traslazione dei rami d'azienda - come anticipato, artificiosamente ideata con la costituzione della [OSCURATO:PERSONA]' IMMOBILIARE S.R.L. e della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. - e il successivo contributo di Scimiterna nella seconda trama della spoliazione aziendale, definita con la (s)vendita, a prezzo irrisorio, del cospicuo patrimonio immobiliare a beneficio della [OSCURATO:PERSONA], di sua titolarità. L'epilogo dell'avvenuta privazione dell'attivo della società si è realizzato, infine, con la sua messa in liquidazione in vista dell'inevitabile destino fallimentare, pochi mesi dopo il suo assorbimento con l'acquisto del pacchetto delle quote. Convergenti ed inequivoche, sul punto, sono le dichiarazioni di Scimiterna al curatore fallimentare - quanto al subentro nella gestione della fallita dei "nuovi proprietari che operavano da Napoli", tra cui evidentemente Cassese, uno dei "nuovi soci" che gli avevano chiesto di mantenere la carica di amministratore unico "fino alla chiusura della società, che sarebbe avvenuta a breve"; riferiva che Cassese - logicamente anche in tale veste - era presente al momento della stipulazione degli atti notarili e, in particolare, al momento della "cessione delle due partecipazioni alla [OSCURATO:PERSONA]", sempre di indiscussa titolarità di Cassese medesimo (come puntualizzato dal teste della polizia giudiziaria Berettieri, pag.5 sentenza di primo grado); le dichiarazioni di Lovaglio, che ha "ricevuto l'incarico di consulenza" da Cassese - indicato come "fiduciario della proprietà" - allo scopo di "accelerare l'operazione di cessione dei rami d'azienda", nel cui contesto avrebbero dovuto essere nominate, evidentemente come amministratori, "due persone di fiducia"; che ha accettato di divenire amministratore della [OSCURATO:PERSONA]' IMMOBILIARE e contribuito "a formare l'atto davanti al notaio"; e ha riferito che analoga situazione "aveva interessato anche la Illuminato", che svolgeva prestazioni professionali occasionali "per il Cassese"; le dichiarazioni spontanee della Illuminato, che - a sua volta - ha confermato di aver ricevuto incarichi legali da Cassese e narrato di essere stata convinta da costui "ad accettare la nomina" di amministratrice della [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., il secondo ente che, in base agli accertamenti svolti dal curatore fallimentare e dalla polizia giudiziaria, è stato utilizzato per veicolare illecitamente l'attivo aziendale della fallita sulla società svizzera, formalmente amministrata da tale [OSCURATO:PERSONA], che agiva tuttavia "in rappresentanza del Cassese", come del resto "ben precisato nell'atto stesso di cessione delle quote" (pagg. 5,12,14 e 17 sent. primo grado). Per altro verso, le deduzioni del ricorso - che investono le addotte finalità "salvifiche" concretamente perseguite dall'agente e la rilevanza dei suoi contributi in denaro, gli effetti di un'assunta riduzione dell'esposizione debitoria emergente dallo stato passivo del fallimento, l'esito asseritamente svantaggioso, per Cassese, dell'operazione di acquisto degli immobili - oltre che in contrasto con le evidenze probatorie, si rivelano meramente ripropositive dei motivi di gravame, congruamente affrontati dalla sentenza impugnata ed impattano con il veto che da tempo la giurisprudenza di questa Corte ha radicato in tema di delimitazione del perimetro d'intervento del giudice di legittimità, a cui non è consentito procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rielaborazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito; rimane dunque esclusa, in sede di legittimità, la possibilità di opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (tra le tante, Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; sez. U n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv.216260). Quanto, poi, alle censure che lamentano la mancata valutazione della "documentazione allegata all'atto di appello", occorre rilevare - in disparte la genericità dell'assunto - che il diritto di svolgere indagini difensive, anche attraverso l'apprensione di documenti ritenuti utili all'appellante, deve essere coordinato, affinchè i relativi esiti possano trovare ingresso nel processo di secondo grado, con gli snodi, i criteri ed i confini specificamente previsti dal codice di rito per la formazione della prova (sez.1, n. 19753 del 30/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281635) e non è certo sufficiente compiegarli all'atto d'impugnazione. Del tutto fuor di luogo, infine, è la pretesa applicazione dell'istituto della c.d. "bancarotta riparata" in ragione di una presunta "reintegrazione" del patrimonio sociale avvenuta in epoca "antecedente" rispetto al momento nel quale sarebbero state consumate, secondo gli enunciati delle sentenze, le contestate distrazioni. La tesi propugnata involge una indebita inversione dell'ordine logico-temporale dei tratti salienti alla base dell'operatività della "esimente" di formazione giurisprudenziale. Invero, come da costante giurisprudenza sul tema, la c.d. bancarotta riparata, di cui si discetta, si fonda sul presupposto per cui l'amministratore, una volta che si sia reso responsabile delle condotte distrattive, annulli l'operazione con una condotta di segno opposto che elimini così ogni pregiudizio per i creditori (ex multis, Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922). Per converso, nel caso in esame, a configurarsi - secondo il ricorrente - sarebbe un'anomala ed inammissibile forma di bancarotta "bilanciata", caratterizzata da una "compensazione" tra gli assunti apporti di risorse e le distrazioni successive, in assenza del necessario rapporto di stretta dipendenza tra gli uni e le altre e, per di più, in assenza di corrispondenza tra l'ente che ha finanziato la società e quella che ha fruito del provento della distrazione; senza contare, poi, che si tratta di questione in radice improponibile, al lume dell'evidente squilibrio tra l'iniezione di denaro iniziale - euro 166.421,95 (pag. 3 primo grado) - e l'ingente valore delle partecipazioni dissolte, ufficialmente stimate dal commercialista [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Per quanto concerne la posizione dello Scimiterna, gli enunciati del ricorso, da un lato, non si confrontano, compiutamente, con le proposizioni degli elaborati del merito, che non ne hanno tratto la responsabilità esclusivamente dagli indicatori di inverosimiglianza delle dichiarazioni rese a propria difesa, pur legittimamente valorizzabili (pagg.13 e 14 primo grado), ma soprattutto dalla documentata partecipazione attiva ai negozi giuridici di sottrazione delle disponibilità dell'impresa da lui amministrata (es.pag. 17 sentenza di primo grado) e dagli artifici di bilancio (pag. 14 appello); e, dall'altro lato, con particolare riferimento all'attribuibilità al ricorrente della sottoscrizione dei contratti di vendita delle partecipazioni del 9 settembre 2016, a prezzo simbolico, oppongono obiezioni non consentite in sede di legittimità, poichè invitano la Corte di Cassazione a rivisitare il materiale probatorio appropriatamente assemblato ed apprezzato nel giudizio di merito. 3.5. In definitiva, risponde a logica espositiva l'attribuzione di una condotta concorsuale ai due imputati, l'uno, Scimiterna, in quanto amministratore di diritto, dotato della specifica veste richiesta dalla disposizione incriminatrice, l'altro, Cassese, a titolo di compartecipazione quantomeno (e a tutto concedere) "esterna", tenuto conto del decisivo apporto morale e materiale puntualmente illustrato - contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso - a riguardo del perfezionamento degli atti di dismissione patrimoniale pro domo sua e in danno dei creditori, attraverso lo strumento fraudolento delle società "terze" che gli hanno consentito il conseguimento del profitto dell'azione distrattiva, con piena integrazione della prova del dolo come delineata da salda e risalente giurisprudenza di legittimità (tra tante, Sez. 5 n. 4710 del 14/10/2019, Rv. 278156). 4.E travolto dalla patologia della manifesta infondatezza è anche l'ultimo motivo del ricorso Scimiterna, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché, secondo l'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie, vuoi per il riferimento alla particolare gravità del fatto (pag. 19 primo grado, pag. 15 sentenza di appello), vuoi per l'opinata inesistenza di elementi di segno positivo ai fini del loro riconoscimento. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); e, in ogni caso, il giudice può legittimamente motivare la reiezione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuente, non è più esauriente il solo dato dell'insussistenza di precedenti penali (Cass. sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489). 4.1. La graduazione della pena, infine, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; da qui la inammissibilità della censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione - come nella specie - non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 ; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 259142 - 01). E tuttavia, le parole spese in motivazione (pag. 19 primo grado, pag. 15 secondo grado) assolvono ad un onere aggiuntivo, fornendo una sintetica, ma appagante spiegazione del ragionamento seguito (Sez. IV 23/1/2023 n. 2654; Sez 2 n. 36104 del 27/4/2017 Rv 271243; Sez 4 21294 del 20/3/2013 Rv 256197). 5. E' invece fondato - con carattere necessariamente assorbente rispetto ai residui motivi che si sono intrattenuti sulla quantificazione del trattamento sanzionatorio - il quarto motivo del ricorso Cassese, a riguardo della profonda carenza di motivazione che, in sentenza, affligge la riconducibilità al ricorrente della commissione del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Sono state sufficientemente messe in rilievo, dai provvedimenti giurisdizionali in scrutinio, le emergenze oggettive, invero manifeste, inconfutabili e significativamente concomitanti all'ingresso in società della compagine di Cassese, della dolosa distruzione, sottrazione od omessa tenuta della contabilità, mai ostesa agli organi fallimentari, in speculare corrispondenza con i segmenti cruciali delle complesse operazioni delittuose finalizzate a svuotare l'impresa fallita delle proprietà aggredibili, rimasti inevitabilmente insondati, anche a riguardo, ad esempio, della sorte dei 20.000 euro che, cartolarmente, sarebbero stati pagati da [OSCURATO:PERSONA] alle new.co. italiane, volute dagli imputati. Non è invece possibile cogliere dall'impianto delibativo della pronuncia impugnata - e sul punto neppure la sentenza di primo grado vale a colmare la lacuna - in quali termini essa sia stata addebitata ad una condotta concorsuale, attiva od omissiva, del ricorrente. La sentenza della Corte territoriale si mostra perplessa e non prende doverosa posizione, perché - pur convalidando il decisum del primo giudice - replica al motivo di gravame, analogamente formulato, osservando che "egli è chiamato a rispondere non propriamente quale amministratore di fatto della Immobiliare S.Nicolò s.r.I., quanto nella sua veste di concorrente di Scimitema", da lui - Cassese - preposto al vertice dell'amministrazione della società. Il reato di bancarotta fraudolenta documentale è un reato proprio dell'amministratore e il contributo dell'extraneus può senz'altro valere a determinarne o rafforzarne il proposito criminoso, e non è neppure indispensabile che, in ambito concorsuale, la condotta tipica, inclusa quella materiale, sia concretizzata dall'intraneus piuttosto che dall'extraneus (sez.5, n. 39800 del 16/09/2022, Donnini, n.m.), fermo restando che rimane onere del giudicante dare idonea e satisfattiva contezza dell'apporto causale fornito scientemente da ciascuno dei correi. Nulla è stato chiarito dalla motivazione del provvedimento oggetto del ricorso, e la sentenza del giudice di prime cure - dopo aver accuratamente scandagliato ed analizzato il panorama probatorio a riguardo della progettazione e realizzazione della condotta di bancarotta fraudolenta patrimoniale - si è limitata a chiosare, al momento di affrontare l'accusa di bancarotta documentale, che "nel complesso delle operazioni" così ripercorse, deve essere "inserita anche la mancata tenuta della contabilità" (pag.13), senza approfondire, a riguardo del Cassese, né il profilo attinente alla eventuale posizione di garanzia assegnata (o co- assegnata)", né l'eventuale contributo connpartecipativo in qualche misura arrecato ab extrinseco al comportamento criminoso del titolare del munus di amministratore formale. 6.La sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA], in conclusione e nel perimetro indicato - con assorbimento delle determinazioni sul trattamento sanzionatorio, da adottare all'esito del rinnovato esame - deve essere annullata con rinvio ad altra Corte d'appello, per nuovo giudizio. Il ricorso del Cassese deve essere per il resto rigettato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18365/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris