CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine ai presunti collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata ai fini della concessione della liberazione anticipata, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in fatto. Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata. In essa, a fronte del rilievo difensivo di cui al reclamo (avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Napoli rigettava la richiesta di concessione della liberazione anticipata dal 15/06/2017 al 15/12/2019) circa l'assenza di prove in merito all'asserita contiguità di Baratti ad associazione mafiosa, si evidenzia che questi è stato ritenuto partecipe di un'associazione dedita al narcotraffico, con sentenza irrevocabile, e che la DDA di Napoli nella nota del 4 luglio 2022 ha attestato la sua affiliazione al clan Polverino-Nuvoletta-Orlando con il compito di fornire supporto logistico al traffico di stupefacenti e di TLE per conto del gruppo, di cui risultano tornati in libertà alcuni affiliati, quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tanto da essere il gruppo attualmente operativo e oggetto di indagini, che hanno portato all'emissione di un ordinanza custodiale nel 2020; e che, pertanto, non può non ritenersi dimostrato il perseverante inserimento di Baratti in organismi criminali associativi, con conseguente esclusione di un suo consapevole e serio percorso di recupero sociale e di allontanamento definitivo dall'ambito criminale in cui è inserito da anni. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 m