CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18707/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
colta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026– controricorrente –nonché controCONSAP [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoGianluigi Iannetti– controricorrente –nonché controBANCA [OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1299/2021depositata il 29/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno28/05/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 1299/2021, pubblicata in data 29 novembre2021, la Corte d’appello di Torino, nella regolare costituzione delleappellate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e con l’intervento diCONSAP – [OSCURATO:PERSONA](di seguito, per brevità, “CONSAP”), ha – per quanto ancora rileva nellapresente sede – respinto l’appello proposto congiuntamente da [OSCURATO:PERSONA] C. SNC, GABRIELLABOGGIATTO e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza delTribunale di Alessandria n. 627/2019.Sez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 2 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/20262. Il Tribunale di Alessandria aveva definito ben tre procedimenti,il primo dei quali era stato promosso dagli odierni ricorrenti, i qualiavevano premesso in fatto:− di aver concluso nel 1995 con [OSCURATO:PERSONA] un contratto di finanziamento agevolato ai sensi del D.L.n. 691/1994 (conv. con Legge n. 35/1995), con erogazionedell’equivalente di € 234.115,02, con l’assistenza diMEDIOCREDITO [OSCURATO:PERSONA];− di aver poi chiesto di avvalersi della possibilità – prevista dalD.L. n. 130/1997 (conv. con Legge n. 228/1997) – dirilocalizzare la propria azienda con estinzione del debitoprecedentemente contratto, conseguendo l’erogazione di duetranches del finanziamento;− di aver ricevuto rifiuto alla richiesta di estinzione delprecedente finanziamento per mancata dismissione della sedeoriginaria;− di avere poi chiesto ai sensi del D.L. n. 220/2004 (conv. conLegge n. 257/2004) l’erogazione di un contributo a fondoperduto sul capitale già erogato ai sensi ai sensi del D.L. n.691/1994, senza che la domanda venisse accolta.I ricorrenti avevano poi ulteriormente esposto di avere propostoopposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al conto corrente sul quale erano transitati ifinanziamenti, successivamente abbandonando la causa di opposizioneper effetto della conclusione di una transazione con la quale era stataconvenuta la corresponsione della somma di € 50.000,00.Alla luce di tali premesse, i ricorrenti avevano dedotto la noncorretta applicazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] SPAdella domanda di rilocalizzazione del finanziamento ai sensi della LeggeSez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 3 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026n. 35/1995 – così determinando il rifiuto di [OSCURATO:PERSONA] – ed avevano pertanto chiesto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] sia al risarcimento dei danni per tale condotta sia alrisarcimento dei danni per indebita segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] alla ripetizione delle somme frutto dell’addebito derivante daclausole contrattuali nulle, nonché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a versare la somma di € 130.000,00 a titolo dicontributo a fondo perduto ai sensi della Legge n. 257/2004.Costituitesi entrambe le convenute e riuniti al primo altri due giudizi– aventi ad oggetto, il primo l’opposizione al precetto notificato airicorrenti da parte della [OSCURATO:PERSONA], ilsecondo la domanda della sola [OSCURATO:PERSONA] diaccertamento della nullità della transazione conclusa in sede diopposizione a decreto ingiuntivo – il Tribunale di Alessandria avevacondannato la [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento deldanno per illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA], rigettando tuttele ulteriori domande degli odierni ricorrenti.3. Proposto appello sia da parte degli odierni ricorrenti sia da partedi [OSCURATO:PERSONA], costituitasi [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ed intervenuta ingiudizio CONSAP quale gestore delle residue funzioni statali di sostegnoalle attività produttive prima gestite da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame principale diGABRY [OSCURATO:PERSONA] C. SNC, GABRIELLABOGGIATTO e [OSCURATO:PERSONA], osservando, in sintesi:− quanto al primo motivo di appello – ed alla sua prima parte,con la quale si censurava la decisione di prime cure sia peraver operato una non corretta interpretazione restrittivadell’art. 4-quinquies, D.L. n. 130/1997 (conv. con Legge n.Sez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 4 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026228/1997), ritenendo che la procedura di estinzione delfinanziamento erogati ai sensi dell’art. 2, D.L. n. 691/1994postulasse l’effettiva dismissione dell’originario sito di attivitàe la sua rilocalizzazione, sia per non aver tenuto conto che lamancata chiusura dell’originario sito di attività aziendale erastata determinata dalle stesse inadempienze di [OSCURATO:PERSONA] – che lo stesso era infondato, inquanto, da un lato, l’art. 4-quinquies, D.L. n. 130/1997 dovevainvece essere interpretato nel senso che la condizione perl’estinzione del finanziamento agevolato era la dismissione delsito originario – risultando pertanto escluso un automatismonell’estinzione del debito per effetto della mera presentazionedella domanda di rilocalizzazione ed essendo invece necessariala chiusura effettiva del sito per poter beneficiaredell’estinzione del finanziamento precedente - e, dall’altro lato,non sussisteva responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per la mancata o ritardata chiusura del puntovendita originario;− quanto al primo motivo di appello – ma alla sua seconda parte,con la quale si censurava la decisione di prime cure per nonaver rilevato che i finanziamenti erano stati impiegati perridurre l’esposizione debitoria della società verso la stessabanca – che lo stesso era infondato, sia in quanto le sommerisultavano essere state accreditate su un conto passivo manon scoperto, con mero ripristino della provvista adisposizione, sia in quanto gli odierni ricorrenti non avevanoallegato “di avere fornito a BNL diverse istruzioni per la messadisposizione delle somme, né tanto meno che tali istruzionisiano state successivamente disattese dalla Banca”;Sez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 5 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026− quanto al secondo motivo di appello – col quale si censuravala decisione del Tribunale per non aver accertato laresponsabilità delle appellate nella procedura di rinegoziazionedi cui al D.L. n. 132/1999 (conv. con Legge n. 226/1999),completatasi dopo ben sette anni – che il motivo di gravameera infondato in quanto si doveva ritenere il diritto allarinegoziazione ai sensi del D.L. n. 132/1999 non spetti alleimprese che abbiano già usufruito del beneficio dellarilocalizzazione - essendo la rinegoziazione incompatibile con ilcontributo per la rilocalizzazione medesima – ed ha quindiescluso la violazione del principio di buona fede da parte diBANCA [OSCURATO:PERSONA];− quanto al terzo motivo di appello principale – col quale sicensurava la sentenza del Tribunale per non aver accertato laresponsabilità delle appellate nella gestione del contributo “afondo perduto” previsto dal D.L. n. 220/2004 (conv. con Leggen. 257/2004) ed aver quindi escluso il risarcimento del danno– che lo stesso era infondato in quanto – sebbene l’erogazionedel contributo medesimo non richiedesse la dismissione delsito originario – l’originaria pretesa risultava infondata siaperché [OSCURATO:PERSONA] C.SNC, non aveva rimborsato i finanziamenti e presentava ratescadute e insolute – e quindi non poteva nutrire un ragionevoleaffidamento sull’attribuzione del contributo - sia perché nonera stato provato alcun danno risarcibile né come dannoemergente né come lucro cessante sia perché risultavanocondivisibili le considerazioni spese della decisione impugnata,la quale, a propria volta, aveva evidenziato che, vertendosi intema di responsabilità precontrattuale, il danno era liquidabileSez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 6 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026nei soli limiti dell’interesse negativo, avendo invece gli odierniricorrenti agito per l’interesse positivo;− quanto al quarto motivo – col quale si censurava la decisionedi prime cure per aver omesso di statuire sulle domande dinullità/annullabilità/inefficacia delle operazioni di ripianamentodel conto corrente poste in essere da [OSCURATO:PERSONA], facendo affluire i finanziamenti per larilocalizzazione su un conto corrente passivo, in tal modoviolando la causa tipica dell’erogazione ai sensi del D.L. n.130/1997 – che lo stesso era infondato, in quanto i versamentioperati dalla banca sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] C. erano valsi non a ripianareperdite ma a ripristinare l’affidamento da cui il conto medesimoera assistito;− quanto al quinto motivo di appello – col quale si censurava ladecisione di prime cure per aver riconosciuto il solo danno nonpatrimoniale derivante dalla segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA]– che lo stesso era infondato, sia in quanto – sebbene, comeanche ritenuto dal Tribunale, la segnalazione del 2004 fosseillegittima – le allegazioni e le prove riferibili al danno eranostate effettuate tardivamente, a preclusioni processualimaturate – risultando quindi la riproposizione delle medesimenel giudizio di appello inammissibile ex art. 345 c.p.c. – sia inquanto era stato richiesto il risarcimento dei danni anche inrelazione a segnalazioni diverse da quella del 2004, da ritenersiunica illegittima;− quanto al sesto motivo – col quale si censurava la decisione diprime cure per aver ritenuto ogni contestazione riferibile allaricostruzione del conto corrente aperto presso BANCASez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 7 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026NAZIONALE [OSCURATO:PERSONA] preclusa dal giudicato derivantedall’abbandono dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenutosulla base del saldo passivo di quel conto – che lo stesso erainfondato dovendosi condividere la decisione del Tribunalenella parte in cui aveva rilevato il formarsi di un giudicato suldecreto ingiuntivo ed irrilevanti essendo le deduzioni della solaGABRIELLA BOGGIATTO in ordine alla inopponibilità dellatransazione che aveva condotto alla rinuncia all’opposizione siaper effetto dell’efficacia preclusiva del giudicato medesimo siaperché doveva ritenersi che la stessa avesse aderito per factaconcludentia alla transazione acconsentendo all’abbandono delgiudizio.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torinoricorrono [OSCURATO:PERSONA] C. SNC,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Resistono con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e CONSAP.È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a sei motivi.1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 4-quinquies, n.4, D.L. 130/1997 (conv. con Legge n. 228/1997) e 5, D.M. 24/04/1998.Sez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 8 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026Come sintetizzato dallo stesso ricorso “si chiede che la Corte dichiariche la Corte di Appello di Torino ha errato nell’applicare la norma didiritto prevista dall’art. 4 quinquies n. 4 del D.L. 130/1997 convertitocon l. 228/1997 nella parte in cui ha interpretato la norma attribuendoalla stessa una portata diversa da quella derivante dal significatoproprio delle parole, escludendo l’immediato sorgere del diritto allaprevista estinzione del finanziamento ex L. 35/1995 a fronte dellaapprovazione da parte di MCC della pratica di rilocalizzazione,disapplicando inoltre il D.M. 24/07/1998 n. 171, esecutivo dellasuddetta norma.”.In relazione al rigetto del primo motivo di appello, si censura ladecisione impugnata in quanto la stessa avrebbe erroneamenteinterpretato la norma che disciplina l’estinzione del finanziamento incaso di rilocalizzazione dell’attività produttiva e cioè l’art. 4-quinquies,n. 4, D.L. 130/1997 (conv. con Legge n. 228/1997)Il ricorso viene progressivamente a dedurre che: 1) il tenoreletterale della previsione farebbe intendere che l’accesso aifinanziamenti di cui all’art. 4-quinquies, D.L. n. 130/97 conl’approvazione della pratica di rilocalizzazione determinaautomaticamente il momento in cui sorge il diritto all’estinzione delprecedente finanziamento ottenuto ai sensi del D.L. n. 691/1994 (conv.con Legge n. 35/1995); 2) l’estinzione del finanziamento, quindi,sebbene collegata alla presentazione della pratica di rilocalizzazione,non è invece subordinato agli esiti della rilocalizzazione, ed anzi“L’accesso alla procedura di rilocalizzazione dava luogocontestualmente ad un primo effetto di accedere ad un nuovofinanziamento “rilocalizzazione” e ad un secondo effetto di estinzionedel vecchio finanziamento contratto ex L. 35/1995 di conversione delD.L. 691/1994, ognuno con presupposti temporali differenti” per cui “ilSez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 9 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026primo finanziamento avrebbe potuto essere revocato in caso dimancata finalizzazione delle somme erogate mentre il secondo sarebberimasto in ogni caso estinto”; 3) nel concreto non è mai stata avviatala procedura di revoca del finanziamento per rilocalizzazione, essendopoi avvenuta la cessazione dell’originario sito di esercizio dell’impresa,ed anzi la disciplina non prevederebbe in alcun modo la dismissione delsito originario per avere accesso alla rilocalizzazione ed all’estinzionedel finanziamento ai sensi del D.L. n. 691/1994 (conv. con Legge n.35/1995).1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce:− in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione “del D.L. 130/1997 convertito con L. 228/1997alla luce dei principi di cui a Cass. 24418/2010 e successiveconformi”;− in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa unfatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti “in relazione alla mancata ammissione del testeAurelio Leonardo la cui escussione sul capitolo di prova n. 11di cui alla memoria istruttoria ex art. 183 comma VI n. 2 C.p.c.del 20/06/2013 R.G. 2728/2012”.Come sintetizzato dallo stesso ricorso “si chiede che la Corte dichiariche la Corte di Appello di Torino ha errato ad applicare il D.L. 130/1997e i principi interpretativi di cui a Cass. 24418/2010 nella parte in cui hainterpretato la norma qualificando come posta ripristinatoria, piuttostoche solutoria, quella di ripianamento di conto in extrafido in violazionedell’interpretazione prevalente data dai plurimi precedenti della Cortedi Cassazione.”.Sempre in relazione al rigetto del primo motivo di appello – manella sua seconda metà - si censura la decisione impugnata per avereSez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 10 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026ritenuto che l’afflusso dei finanziamenti avesse avuto solo effettoripristinatorio della provvista e non effetto solutorio, escludendo quindila nullità delle operazioni di ripianamento.Richiamando la giurisprudenza di questa Corte, il ricorso deduceche invece l’afflusso dei finanziamenti aveva avuto effetto solutorioSi censura ulteriormente la sentenza della Corte torinese per nonaver ammesso la prova testimoniale volta a dimostrare che l’odiernacontroricorrente avrebbe imposto il ripianamento dello sconfinamentosul fido come condizione per proseguire le pratiche agevolative.1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 24 D.P.G.R.Piemonte del 22/05/2001 n. 6/R “anche in relazione all’art. 3quinquiesD.L. 132/1999 convertito con L. 226/1999 e al D.L. 130/1997convertito con Legge 228/1997”.Come sintetizzato dallo stesso ricorso “si chiede che la Corte dichiariche la Corte di Appello di Torino ha errato nell’applicare l’art. 24 delDecreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] del22/05/2001 n. 6/R anche in relazione all’art. 3 quinquies D.L.132/1999 convertito con L. 226/1999 per non aver applicato talenorma la quale ha dato a chi avesse già fatto richiesta di contributo perrilocalizzazione ex D.L. 130/1997 e poi avesse in data successivarichiesto di accedere alla rilocalizzazione ex L. 228/97 di conversionedel D.L. 130/1997 la possibilità di fruire di entrambe le agevolazionistatali.”.In relazione al rigetto del secondo motivo di appello, si censura ladecisione impugnata per avere applicato una norma errata – e cioèl’art. 18, Legge n. 266/1997 anziché il D.L. n. 132/1999 (conv. conLegge n. 226/1999) – in tal modo escludendo la possibilità di cumularei benefici della rilocalizzazione e della rinegoziazione.Sez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 11 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026Argomenta in contrario il ricorso che il D.P.G.R. Piemonte n, 6/Rnonché l’art. 52, comma 28, Legge n. 448/2001 hanno inveceammesso la rinegoziazione anche in presenza di domanda dirilocalizzazione, e che la Corte d’Appello ha ignorato tale disposizione.Ribadisce, quindi, la sussistenza di una responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per aver ritardato la procedura,determinando una tardiva rinegoziazione e la mancata estinzione deldebito.1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce:− in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza“e/o del procedimento (…) per anomalia motivazionalecostituzionalmente rilevante riferita al terzo motivo di appelloprincipale (motivazione apparente o de relato)”.− in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione “per violazione nelle norme di diritto sostanzialerelative alla responsabilità precontrattuale nell’interpretazionedatane da Cass. 14188/2016 e per violazione dell’art. 1bis D.L.220/04 convertito con la L. 257/2004 e dell’art. 3bis comma 1D.L. 691/1994”.Come sintetizzato dallo stesso ricorso “si chiede che la Corte dichiariche la Corte di Appello di Torino ha solo apparentemente motivato ilrigetto del terzo motivo di appello principale relativo al diritto dirimborso derivante dalla L. 257/2004, poiché la motivazione è de relatoe richiama integralmente la sentenza di primo grado e le difese di parteappellata BNL senza far trasparire un giudizio autonomo sul motivosottoposto all’attenzione della Corte di Appello. Si chiede inoltre che laCorte di Cassazione dichiari che la Corte di Appello di Torino ha erratonell’applicazione dei principi di diritto relativi alla responsabilitàprecontrattuale nell’interpretazione datane da Cass. 14188/2016 eSez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 12 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026dell’art. 1bis D.L. 220/04 convertito con L. 257/04 e dell’art. 3biscomma 1 D.L. 691/94.”.In relazione al rigetto del terzo motivo di appello, si censura ladecisione impugnata per aver escluso la responsabilità delle odiernecontroricorrenti nella gestione del contributo “a fondo perduto” previstodal D.L. n. 220/2004 (conv. con Legge n. 257/2004), deducendo lanullità della motivazione per essersi limitata a richiamare lamotivazione assunta dal giudice di prime cure nonché le difese dellaBANCA [OSCURATO:PERSONA].Si censura, altresì, la decisione della Corte territoriale per averequalificato come precontrattuale la responsabilità per mancataerogazione del contributo a fondo perduto di cui al D.L. n. 220/2004 esi argomenta in contrario che la responsabilità della banca deve esserequalificata come contrattuale, secondo le indicazioni fornire da questaCorte.Si deduce, infine, che la quantificazione del contributo spettante eradeterminabile matematicamente e che la mancata liquidazione èimputabile all’inadempienza di [OSCURATO:PERSONA] edi [OSCURATO:PERSONA].1.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce:− in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt.163 e 183 c.p.c.;− in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., “omesso esame circa unfatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 C.p.c. inrelazione alla mancata individuazione delle segnalazionipregiudizievoli di cui era stata richiesta la cancellazione e allamancanza di motivazione sulla richiesta di cancellazioneformulata nei precedenti gradi di giudizio.”;Sez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 13 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026− in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., “contrasto tra affermazioniinconciliabili”.Come sintetizzato dallo stesso ricorso “si chiede che la Corte dichiariche la Corte di Appello di Torino ha errato nell’applicazione delle normeprocessuali relative alla cristallizzazione del thema decidendum e delthema probandum delle cause avviate in primo grado e poi riunite eprecisamente gli artt. 163 e 183 c.p.c., escludendo (erroneamente)dalla decisione un tema oggetto di discussione tra le parti fin dal primoaffermazioni inconciliabili rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 360comma 1 n. 4 c.p.c. A ciò aggiungasi l’omissione di un fatto decisivooggetto di discussione tra le parti e cioè la rettifica/cancellazione deidati indebitamente segnalati da BNL nella [OSCURATO:PERSONA] creditizia diBanca D’Italia a carico degli odierni ricorrenti.”.In relazione al rigetto del quinto motivo di appello, si censura ladecisione impugnata per aver erroneamente ritenuto precluse ledomande di risarcimento del danno patrimoniale e di cancellazionedelle segnalazioni pregiudizievoli nella [OSCURATO:PERSONA], evidenziando, incontrario, che tali domande erano state tempestivamente formulate esupportate da documentazione probatoria.Si deduce che la Corte d’Appello ha confermato la liquidazione deldanno non patrimoniale senza motivare sulla richiesta di liquidazionedel danno patrimoniale e sulla cancellazione delle segnalazioni.Si deduce, ancora, un contrasto interno nella motivazione, che daun lato riconosce l’illegittimità della segnalazione del 2004, dall’altroesclude la liquidazione del danno per le altre segnalazioni.1.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce:− in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la “nullità della sentenzae/o del procedimento (…) per violazione dell’art. 112 C.p.c. perSez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 14 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026omissione di pronuncia/mancanza di motivazione in ordine alsesto motivo di appello principale per la parte in cui è statorichiesto un rimborso a seguito di ricalcolo del conto correnten. 15721 per il periodo successivo al 31/03/2002”;− in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame circa unfatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussionetra le parti;− in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 2909c.c. “relativamente all’estensione temporale del giudicatoderivante da giudizio monitorio”.Come sintetizzato dallo stesso ricorso “si chiede che la Corte dichiariche la Corte di Appello di Torino ha omesso qualsivoglia pronuncia inordine al sesto motivo di appello principale per la parte in cui le erastato chiesto di verificare la sussistenza di un diritto al rimborso aseguito del ricalcolo del conto corrente n. 15721 BNL per il periodosuccessivo al 31/02/2002 e quindi successivo al periodo consideratosottoposto al giudicato dell’ingiunzione del Tribunale di Alessandria n.550/2002 in violazione del criterio di estensione temporale delgiudicato limitata ai fatti dedotti e/o deducibili dalle parti al momentodel giudizio.”.In relazione al rigetto del sesto motivo di appello, si censura ladecisione impugnata per non essersi pronunciata in relazione alladomanda di ricalcolo del saldo del conto corrente n. 15721 per ilperiodo successivo al 31 marzo 2002, data cui era riferito il saldo delconto che era stato azionato con il decreto ingiuntivo.Si deduce che la Corte d’Appello ha esteso il giudicato del decretoingiuntivo anche a tale successivo periodo, laddove il giudicato copresolo il periodo fino al 31 marzo 2002 e non anche il periodo successivo,Sez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 15 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026in relazione al quale la consulenza tecnica d’ufficio svolta in prime cureavrebbe individuato un credito a favore dei ricorrenti.Si argomenta che la mancata decisione della Corte d’appello sulpunto verrebbe ad integrare una violazione dell’art. 112 C.p.c. edell’art. 2909 c.c.2. Il ricorso, nel complesso dei motivi in cui si viene ad articolare,non merita accoglimento.2.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.Deve infatti ricevere piena condivisione l’approdo interpretativo cuiè pervenuta la decisione della Corte territoriale, nel momento in cui haritenuto che il meccanismo di estinzione del finanziamento già erogatoai sensi del D.L. n. 691/1994, previsto dal D.L. n. 130/1997 viene apostulare quale sua condizione imprescindibile l’effettivamenterilocalizzazione dell’attività.Se, infatti, lo scopo del primo finanziamento ai sensi del D.L. n.691/1994 aveva la mera finalità di consentire il mero ripristino in situdelle attività imprenditoriali interessate dagli eventi alluvionali, con ilD.L. n. 130/1997 il Legislatore ha operato una scelta di fondomarcatamente strategica, e cioè quella di consentire la rilocalizzazionedelle attività stesse in zone diverse, sottratte al rischio alluvionale, inmodo da evitare che il possibile ripetersi di eventi di inondazionevenisse a determinare una rinnovata compromissione delle attività.Si tratta, quindi, di una scelta basata anche su una strategia digestione del territorio, finalizzata alla ridislocazione in zone “sicure” diquelle attività che altrimenti sarebbero risultate sì ripristinate – grazieal finanziamento ai sensi del D.L. n. 691/1994 – ma permanentementeesposte a nuovi eventi calamitosi.È quindi evidente che il meccanismo di cui al D.L. n. 130/1997, edin particolare dell’art 4-quinquies – in quanto funzionale a questoSez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 16 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026disegno di razionalizzazione territoriale – in tanto aveva ragioned’essere in quanto fosse venuto ad assicurare l’effettiva rilocalizzazionedelle attività, al fine di portare queste ultime fuori dalle zone espostead inondazione.Indice interpretativo in tal senso risulta desumibile anche dal D.M.Tesoro, Bilancio e Programmazione economica 24 aprile 1998, il cui art4 viene a stabilire la revoca del finanziamento ai sensi del D.L. n.130/1997 in caso di mancata destinazione del medesimo alle finalitàper esso stabilite ed il cui art 5, comma 2, prevede espressamentel’onere di documentazione – entro il periodo di preammortamento –delle modalità di utilizzo del precedente finanziamento erogato ai sensidel D.L. n. 691/1994.Ne consegue, pertanto, che, presupposto imprescindibile perdeterminare l’estinzione del precedente finanziamento - concessoinvece per ripristinare le attività proprio nelle zone soggette adinondazione – era l’effettivo concretizzarsi della rilocalizzazione,essendo quest’ultima la precipua finalità della nuova tipologia difinanziamento.Emerge, di riflesso, la radicale infondatezza della tesi di base delmotivo di ricorso, secondo il quale, in assenza di rilocalizzazione ilfinanziamento ai sensi del D.L. n. 130/1997 sarebbe stato revocato mail precedente finanziamento ai sensi del D.L. n. 691/1994 sarebberimasto comunque estinto.La fallacia di tale tesi, infatti, risulta con piena chiarezza ove sivalutino le conseguenze concrete che da essa sarebbero scaturite: ilfinanziamento erogato ex D.L. n. 691/1994 per il ripristino dell’attivitàin situ sarebbe risultato estinto automaticamente – edindipendentemente dal suo impiego e dalla sua restituzione – mentresarebbe rimasto operante il finanziamento ai sensi D.L. n. 130/1997Sez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 17 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026che tuttavia, in quanto concesso per una rilocalizzazione nontempestivamente operata, sarebbe poi stato destinato alla revoca, invirtù del mancato raggiungimento del suo scopo.Né vale obiettare – come fa il ricorso – che la rilocalizzazione erapoi effettivamente avvenuta, in quanto l’accertamento in fatto operatodal giudice di merito in ordine alla sussistenza - per più di dieci anni -di una situazione di contemporanea operatività sia dell’originarioesercizio in situ sia dell’esercizio “rilocalizzato” (pag. 35 dellasentenza), vale ad evidenziare che quella posta in atto dagli odierniricorrenti non era una effettiva rilocalizzazione bensì il mero impiegodel finanziamento ai sensi del D.L. n. 130/1997 per aprire una nuovaunità operativa, in pieno contrasto con la finalità del finanziamentomedesimo.In conclusione, risulta del tutto corretto il ragionamento seguitodalla Corte territoriale nel momento in cui – disattendendo la tesi degliodierni ricorrenti – ha ritenuto che l’estinzione del finanziamento giàerogato ai sensi del D.L. n. 691/1994 tramite il ricorso al finanziamentodi cui al D.L. n. 130/1997 era condizionato all’effettiva rilocalizzazionedell’attività imprenditoriale e quindi alla contestuale dismissione delsito ove l’attività era precedentemente svolta, risultando altrimentiesclusa l’estinzione medesima.2.2. Il secondo motivo, invece, deve essere dichiaratoinammissibile.Il motivo, nel suo complesso, costituisce, infatti, un mero sindacatorivolto al merito della decisione impugnata, senza riuscire in alcunmodo ad evidenziare né un inadeguato governo di previsioni di leggené un effettivo omesso esame di un fatto decisivo.Quanto alle deduzioni riferite all’ipotesi di cui all’art 360, n. 3),c.p.c., infatti, è da osservare che la Corte territoriale si è pienamenteSez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 18 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026conformata alla giurisprudenza di questa Corte - ed in particolare allanota distinzione tra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie (secondol’insegnamento di Cass. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010) –concludendo che l’accredito del finanziamento sul conto della societàricorrente aveva avuto carattere meramente ripristinatorio, conaccertamento in fatto che viene censurato dal ricorso in modoinammissibile.Risultano quindi ulteriormente irrilevanti le deduzioni dei ricorrentisul carattere di mutuo di scopo del finanziamento in questione: è benvero che l’erogazione dello stesso era prevista con specifiche finalità,ma la realizzazione di tali finalità veniva a dipendere dal concretooperato del soggetto finanziato e non certo dall’individuazione delconto corrente sul quale far pervenire la somma finanziata, fermorestando che il ricorso neppure viene a censurare l’argomentazionedella Corte territoriale, secondo cui gli odierni ricorrenti non avevanoallegato “di avere fornito a BNL diverse istruzioni per la messadisposizione delle somme, né tanto meno che tali istruzioni siano statesuccessivamente disattese dalla Banca”.Quanto alle deduzioni riferite all’ipotesi di cui all’art 360, n. 5),c.p.c., le stesse sembrano mirate a censurare la specifica affermazione– contenuta nella decisione impugnata – per cui “la società appellantenon ha neppure allegato di avere fornito a BNL diverse istruzioni per lamessa disposizione delle somme, né tanto meno che tali istruzionisiano state successivamente disattese dalla Banca”.L’inammissibilità di tali deduzioni discende dalla dupliceconsiderazione per cui, da un lato, la Corte d’appello ha operato unospecifico riferimento al profilo delle allegazioni – e non della prova – ditalché tale ratio decidendi avrebbe dovuto essere aggredita deducendo– in modo specifico ex art 366 c.p.c. – che le allegazioni erano inveceSez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 19 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicazione 09/06/2026state concretamente svolte, e, dall’altro lato, la mancata ammissionedi un mezzo istruttorio esorbita radicalmente dall’ambito applicativodell’art 360, n. 5), c.p.c.2.3. Inammissibile risulta anche il terzo motivo, sol che si consideriche lo stesso – nel suo argomentare – omette di aggredire la specificaratio decidendi costituita dall’affermazione per cui “le impresebeneficiarie della rinegoziazione non dovevano essere inadempienti nelrimborso di finanziamenti ottenuti”, considerazione sulla cui base laCorte territoriale ha escluso la possibilità di cumulare i benefici dellarilocalizzazione e della rinegoziazione ai sensi del D.L. n. 132/1999(conv. con Legge n. 226/1999).È quindi solo per completezza che si deve ulteriormente osservareche:- l’applicazione dell’art 24 D.P.G.R. n. 6/R postulava, ai sensi delcomma 3 della medesima previsione, la presentazione delladomanda di estinzione, laddove tale circostanza di fatto non èstata accertata dal giudice di merito;- l’art. 52, comma 28, Legge n. 448/2001 – che peraltro nonrisulta essere stato invocato nei suoi presupposti di fatto neiprecedenti gradi di merito - fa riferimento ai soli finanziamentiD.L. n. 691/1994 e non anche ai finanziamenti perrilocalizzazione di cui al D.L. n. 130/1997.2.4. Il quarto motivo di ricorso appare, invece, in parte infondatoin parte inammissibile.Quanto alla dedotta nullità della decisione impugnata per difetto dimotivazione, questa Corte ha già avuto modo di precisare che lasentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un attodi parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senzaniente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano,Sez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 20 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro,univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionalie processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé,sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non èimposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tantopiù che la validità degli atti processuali si pone su un piano diversorispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato(Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015).Nel caso in esame, la decisione della Corte torinese, pur sesintetica, viene ad esporre in modo adeguatamente chiaro le ragioniper cui la condivisione della motivazione già espressa dal Tribunale èstata raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, a propriavolta risultante, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione(Cass. Sez. L - Ordinanza n. 28139 del 05/11/2018; Cass. Sez. 6 -Ordinanza n. 15884 del 26/06/2017; Sez. 6 - 5 Ordinanza n. 5209 del06/03/2018).Si osserva, peraltro, che la decisione impugnata non si è limitataad un mero richiamo alla sentenza di primo grado, in quanto ha espostouna ulteriore e specifica considerazione – e cioè che la società odiernaricorrente non poteva ragionevolmente confidare nell’attribuzione delcontributo, risultando non in regola con il rimborso del precedentefinanziamento – che non solo vale ad integrare il richiamo allamotivazione del giudice di prime cure, ma costituisce ratio ulteriore cheil ricorso ha omesso di impugnare.Quanto alle censure mosse dagli odierni ricorrenti in relazione almancato riconoscimento del danno da lucro cessante, ci si misura,ancora una volta, con un carente inquadramento della ratio decidendi,dal momento che l’insieme di deduzioni svolte nel mezzo non siconfrontano in alcun modo con il fondamentale giudizio espresso dallaSez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 21 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026Corte territoriale circa la radicale assenza di prova di danno nel suo an,risultando in tal modo assorbite tutte le argomentazioni dei ricorrentiin ordine alla quantificazione – asseritamente desumibile direttamentedalla legge - del danno medesimo.2.5. Anche il quinto motivo si presenta in parte inammissibile ed inparte infondato.Esaminando separatamente le diverse doglianze formulate nelmezzo, si deve infatti osservare, in sintesi, che:- quanto alla dedotta violazione degli artt. 163 e 183 c.p.c., ilmotivo, in realtà, viene a dedurre non una violazione delleprevisioni del codice di rito sul regime dei termini processualibensì – e del tutto impropriamente - una errata lettura deglipertanto al di fuori dell’ambito di operatività dell’ipotesi di cuiall’art. 360, n. 3), c.p.c., e risultando pertanto inammissibile,non senza osservare – per completezza – che dall’esame deipassaggi degli atti processuali riprodotti nel corpo dello stessomotivo (pagg. 51 segg.) emerge la correttezza delragionamento seguito dalla Corte d’appello, dal momentorisulta che gli unici danni dedotti in modo specifico erano quelliprevidenziali mentre per il resto gli odierni ricorrenti venivanoad invocare un mero danno in re ipsa in modo del tuttogenerico;- quanto al dedotto omesso esame di fatto decisivo,l’inammissibilità delle deduzioni dei ricorrenti discende siadall’operatività della preclusione di cui all’art. 348-ter c.p.c. siadalla constatazione del fatto che quanto dedotto non integragli estremi dell’omesso esame di un fatto storico (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 - 3,Sez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 22 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenzan. 9253 del 11/04/2017) ma potrebbe integrare – in viameramente astratta - una ipotesi di omessa statuizione, il cuiesame risulta tuttavia precluso sia dalla mancata deduzionedella nullità della sentenza (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931del 24/07/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del31/10/2013; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 10862 del07/05/2018), sia, ancor prima, dall’inadeguata riproduzionedelle conclusioni dell’atto di appello.- quanto alla deduzione della presenza, nella sentenzaimpugnata, di affermazioni inconciliabili, il motivo risultaradicalmente infondato, non potendosi ravvisare alcunacontraddizione nella motivazione della decisione impugnata,dal momento che la Corte torinese ha ritenuto di condividerela valutazione del primo giudice in ordine al fatto chel’iscrizione in [OSCURATO:PERSONA] del 2004 era illegittima mentre haescluso l’illegittimità in relazione alle altre iscrizioni,richiamando anche “gli elementi acquisiti”, e quindi operandoun’autonoma valutazione.2.6. Il sesto motivo appare integralmente inammissibile.Esaminando ancora una volta distintamente le diverse deduzionicontenute nel mezzo, si deve osservare – sempre in sintesi – che- la stessa riproduzione del motivo di appello offerta dal mezzo(pagg. 62 segg.) vale ad evidenziare la concreta assenza diuna censura rivolta alla decisione di prime cure per non averriconosciuto il diritto ad un ricalcolo del saldo di conto correnteper il periodo post 31 marzo 2002, risultando censurata ladecisione del Tribunale unicamente in relazione al mancatorilievo della nullità del rapporto per assenza di produzione dellaSez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 23 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026copia del contratto; da tale constatazione derival’inammissibilità del mezzo ex art. 366 c.p.c., in quanto lostesso, alternativamente, o ha omesso di individuare in modoadeguato la causa petendi per consentire a questa Corte divalutare la fondatezza della doglianza oppure viene adimputare alla decisione impugnata una omessa statuizione suun motivo inesistente;- in relazione al richiamo all’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c.vale, ancora una volta la preclusione di cui all’art. 348-terc.p.c.;- dalle considerazioni appena svolte deriva l’assorbimento delladeduzione di violazione dell’art. 2909 c.c.; deduzione che, inogni caso, risulterebbe infondata, dal momento che la Corteterritoriale ha correttamente richiamato il principio enunciatoda questa Corte (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 22465 del24/09/2018), in quanto il profilo che le veniva riproposto eraquello della nullità del contratto di conto corrente, e cioè unprofilo che era coperto dal giudicato mentre non emerge inalcun modo che la Corte d’appello abbia affermato la vigenzadi un giudicato anche per il periodo successivo al 31 marzo2002, non essendole stato concretamente sottoposto taleprofilo.3. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condannadei ricorrenti alla rifusione in favore delle controricorrenti delle spesedel giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloSez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 24 di 25Numero registro generale 4966/2022Numero sezionale 2428/2026Numero di raccolta generale 18707/2026Data pubblicaz ion e 09/06/2026previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,rigetta il ricorso;condanna i ricorrenti a rifondere alle controricorrenti le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida per ciascuna delle controricorrenti in€ 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% edaccessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 maggio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 4966/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 25 di 25