Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 26974/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza dell'8 ottobre 2021, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disatteso l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con decreto emesso il 12 settembre 2018, nell'ambito di un procedimento in tema di reati tributari.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale sammaritano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 325 cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen., per avere il Tribunale violato il principio di proporzionalità nella quantificazione del valore dei beni sequestrati, avvenuta in riferimento alla totalità delle quote societarie possedute da [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la difesa evidenzia che era stata fornita prova che le fatture incriminate si riferiscono a operazioni oggettivamente esistenti, per cui il disposto sequestro preventivo ai fini della confisca avente ad oggetto l'Ires evasa, calcolata in riferimento a tutti gli elementi passivi indicati nelle dichiarazioni, senza scorporare i costi effettivamente sostenuti, realizzerebbe una manifesta violazione del principio di proporzionalità tra la misura cautelare imposta e l'entità del fatto, in quanto la somma dei beni sottoposti a vincolo di indisponibilità risulterebbe del tutto sproporzionata rispetto a ciò che in futuro potrà essere oggetto di confisca.

Peraltro, nel caso di specie, il vincolo cautelare reale inciderebbe sulla totalità delle quote possedute da [OSCURATO:PERSONA] nella società, il che potrebbe cagionare un irreparabile pregiudizio per la prosecuzione dell'attività di impresa.

2.1. Con memoria trasmessa il 30 marzo 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021, Rv. 281307), secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il Tribunale del riesame è tenuto a verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro e il profitto del reato o del prezzo da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà, essendosi tuttavia precisato (Sez. 2, n.26340 del 28/02/2018, Rv. 272882) che il Tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare.

2. Orbene, alla luce di tale premessa interpretativa, deve escludersi che l'ordinanza impugnata presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Ed invero l'eccepita violazione del principio di proporzione nella quantificazione del valore dei beni sequestrati non risulta formulata, anche in questa sede, in termini sufficientemente specifici, non essendo stato cioè spiegato, in concreto, in cosa si sarebbe sostanziata tale sproporzione, avendo il Tribunale chiarito, in tal senso, che il sequestro è stato disposto dal G.I.P. in misura corrispondente al profitto del reato tributario per cui si procede, il che consente di ritenere che, almeno nella fase genetica, vi è stata corrispondenza tra l'importo del sequestro e l'entità del profitto, né risulta che, nella fase successiva all'imposizione della cautela reale, vi siano state riduzioni del profitto inizialmente sequestrato, ad esempio a seguito di versamenti parziali delle somme dovute all'Erario.

A ciò deve aggiungersi che il giudice della cautela ha disposto il sequestro preventivo, in via diretta, nei confronti dei soggetti ritenuti beneficiari dell'evasione fiscale, ovvero la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il suo amministratore [OSCURATO:PERSONA], ordinando l'apprensione del denaro nella loro disponibilità fino alla concorrenza della somma di 794.093,95 euro; solo in subordine, ovvero nel caso di mancato rinvenimento del denaro presso la società o il suo amministratore, è stato previsto il sequestro per equivalente dei beni del ricorrente, ma sempre nei limiti dell'importo del profitto del reato, pari alla somma prima indicata.

In coerenza con tale impostazione, in assenza di liquidità sufficienti nelle casse della [OSCURATO:SOCIETA]. e nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], dunque nell'impossibilità di eseguire il sequestro in forma diretta, si è dovuto procedere all'esecuzione della misura per equivalente sui beni nella disponibilità del ricorrente; tale circostanza, tuttavia, non integra alcuna violazione del principio di proporzione tra importo del profitto e ammontare dei beni sequestrati, non risultando che il valore delle quote societarie sequestrate abbia superato l'entità del profitto del reato contestato, non avendo il ricorrente fornito adeguate allegazioni in tale direzione, ad esempio documentando il valore delle quote oggetto del vincolo reale.

Né risulta contestata l'affermazione dell'ordinanza impugnata (pag. 6), secondo cui la P.G., dopo aver presso atto dell'impossibilità di eseguire la misura cautelare reale in forma diretta, ha posto sotto sequestro le quote della [OSCURATO:SOCIETA] nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] "fino alla concorrenza della somma indicata nell'ordinanza cautelare", ossia fino al valore corrispondente al profitto del reato.

Allo stesso modo, non possono ritenersi pertinenti le obiezioni difensive relative alla presunta configurabilità di operazioni oggettivamente esistenti che consentirebbero di ridurre l'entità del profitto del reato de quo, trattandosi di profili evocati in maniera generica e assertiva che in ogni caso, riguardando il fumus del reato contestato, non possono trovare ingresso in questa sede, tanto più ove si consideri che, a quanto risulta, il giudizio di merito è ancora pendente.

3. Alla luce di tali considerazioni, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, per cui il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza dell'8 ottobre 2021, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disatteso l'istanza di revoca del sequestro preventivo disposto dal G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con decreto emesso il 12 settembre 2018, nell'ambito di un procedimento in tema di reati tributari. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale sammaritano, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui la difesa deduce la violazione degli art. 325 cod. proc. pen. e 322 ter cod. pen., per avere il Tribunale violato il principio di proporzionalità nella quantificazione del valore dei beni sequestrati, avvenuta in riferimento alla totalità delle quote societarie possedute da [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la difesa evidenzia che era stata fornita prova che le fatture incriminate si riferiscono a operazioni oggettivamente esistenti, per cui il disposto sequestro preventivo ai fini della confisca avente ad oggetto l'Ires evasa, calcolata in riferimento a tutti gli elementi passivi indicati nelle dichiarazioni, senza scorporare i costi effettivamente sostenuti, realizzerebbe una manifesta violazione del principio di proporzionalità tra la misura cautelare imposta e l'entità del fatto, in quanto la somma dei beni sottoposti a vincolo di indisponibilità risulterebbe del tutto sproporzionata rispetto a ciò che in futuro potrà essere oggetto di confisca. Peraltro, nel caso di specie, il vincolo cautelare reale inciderebbe sulla totalità delle quote possedute da [OSCURATO:PERSONA] nella società, il che potrebbe cagionare un irreparabile pregiudizio per la prosecuzione dell'attività di impresa. 2.1. Con memoria trasmessa il 30 marzo 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel replicare alla requisitoria del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone le argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021, Rv. 281307), secondo cui, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il Tribunale del riesame è tenuto a verificare, sulla base della documentazione trasmessa e delle deduzioni delle parti, il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti a sequestro e il profitto del reato o del prezzo da confiscare, atteso che, diversamente, si realizzerebbe una non consentita, in quanto sproporzionata, compressione del diritto di proprietà, essendosi tuttavia precisato (Sez. 2, n.26340 del 28/02/2018, Rv. 272882) che il Tribunale del riesame, tranne i casi di manifesta sproporzione tra il valore dei beni e l'ammontare del sequestro corrispondente al profitto del reato, non è titolare del potere di compiere mirati accertamenti per verificare il rispetto del principio di proporzionalità, con la conseguenza che il destinatario del provvedimento di coercizione reale può presentare apposita istanza di riduzione della garanzia al pubblico ministero e, in caso di provvedimento negativo del giudice per le indagini preliminari, può impugnare l'eventuale decisione sfavorevole con l'appello cautelare. 2. Orbene, alla luce di tale premessa interpretativa, deve escludersi che l'ordinanza impugnata presenti vizi di legittimità rilevabili in questa sede. Ed invero l'eccepita violazione del principio di proporzione nella quantificazione del valore dei beni sequestrati non risulta formulata, anche in questa sede, in termini sufficientemente specifici, non essendo stato cioè spiegato, in concreto, in cosa si sarebbe sostanziata tale sproporzione, avendo il Tribunale chiarito, in tal senso, che il sequestro è stato disposto dal G.I.P. in misura corrispondente al profitto del reato tributario per cui si procede, il che consente di ritenere che, almeno nella fase genetica, vi è stata corrispondenza tra l'importo del sequestro e l'entità del profitto, né risulta che, nella fase successiva all'imposizione della cautela reale, vi siano state riduzioni del profitto inizialmente sequestrato, ad esempio a seguito di versamenti parziali delle somme dovute all'Erario. A ciò deve aggiungersi che il giudice della cautela ha disposto il sequestro preventivo, in via diretta, nei confronti dei soggetti ritenuti beneficiari dell'evasione fiscale, ovvero la società [OSCURATO:SOCIETA]. e il suo amministratore [OSCURATO:PERSONA], ordinando l'apprensione del denaro nella loro disponibilità fino alla concorrenza della somma di 794.093,95 euro; solo in subordine, ovvero nel caso di mancato rinvenimento del denaro presso la società o il suo amministratore, è stato previsto il sequestro per equivalente dei beni del ricorrente, ma sempre nei limiti dell'importo del profitto del reato, pari alla somma prima indicata. In coerenza con tale impostazione, in assenza di liquidità sufficienti nelle casse della [OSCURATO:SOCIETA]. e nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], dunque nell'impossibilità di eseguire il sequestro in forma diretta, si è dovuto procedere all'esecuzione della misura per equivalente sui beni nella disponibilità del ricorrente; tale circostanza, tuttavia, non integra alcuna violazione del principio di proporzione tra importo del profitto e ammontare dei beni sequestrati, non risultando che il valore delle quote societarie sequestrate abbia superato l'entità del profitto del reato contestato, non avendo il ricorrente fornito adeguate allegazioni in tale direzione, ad esempio documentando il valore delle quote oggetto del vincolo reale. Né risulta contestata l'affermazione dell'ordinanza impugnata (pag. 6), secondo cui la P.G., dopo aver presso atto dell'impossibilità di eseguire la misura cautelare reale in forma diretta, ha posto sotto sequestro le quote della [OSCURATO:SOCIETA] nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] "fino alla concorrenza della somma indicata nell'ordinanza cautelare", ossia fino al valore corrispondente al profitto del reato. Allo stesso modo, non possono ritenersi pertinenti le obiezioni difensive relative alla presunta configurabilità di operazioni oggettivamente esistenti che consentirebbero di ridurre l'entità del profitto del reato de quo, trattandosi di profili evocati in maniera generica e assertiva che in ogni caso, riguardando il fumus del reato contestato, non possono trovare ingresso in questa sede, tanto più ove si consideri che, a quanto risulta, il giudizio di merito è ancora pendente. 3. Alla luce di tali considerazioni, non vi è dunque spazio per l'accoglimento delle censure difensive, per cui il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e con
Decreto Cassazione n. 26974/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris