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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33324/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di Appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse, unitamente alla memoria di replica, a mezzo p.e.c. dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, in data 27 aprile 2023, con le quali si insiste per l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, essendo i reati contestati prescritti il 25 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha ribaltato la decisione di primo grado, che aveva assolto l'imputato dai reati a scritti (truffa e falso in certificazione amministrativa) per difetto di dolo.

La Corte salentina, ritenendo perfettamente dimostrato l'elemento psicologico che deve sostenere la condotta fraudolenta e quella di falso nella autocertificazione, aveva pertanto condannato l'imputato appellato alla pena ritenuta di giustizia, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, il minimo della pena ridotta e la sospensione condizionale della pena.

1.1. Deduce il difensore a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sintetizzati secondo quanto prescrive l'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: a) vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per omessa motivazione (assenza del tratto grafico) in ordine al richiesto riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis. cod. pen.), come prospettato con memoria depositata il data 13 dicembre 2021 e ribadito in sede di conclusioni; b) violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, let.

B, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 157 e 161 cod. pen.) per non aver riconosciuto la causa di estinzione del reato per la prescrizione intervenuta già prima della decisione di primo grado.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato; il reato risulta rescritto in data 25 gennaio )D 2022.

2.1. La Corte di appello non offriva in sentenza alcuna argomentazione atta a motivare il rigetto del richiesto riconoscimento della causa di non punibilità, per la particolare tenuità dell'offesa; fattispecie astrattamente "calzante" rispetto ai reati descritti in imputazione in ragione dei limiti edittali in allora previsti.

L'art. 131 bis cod. pen. stabilisce espressamente al primo comma che la causa di non punibilità per tenuità del fatto è applicabile, in astratto, a tutti i reati "per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena".

Il successivo comma quarto aggiunge poi che "ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale".

2.2. La difesa, con i motivi di ricorso, ha dedotto che, scontato il deserto motivazionale sul punto, la Corte di merito ha anche valorizzato, di fatto, la particolare tenuità dell'offesa, avendo riconosciuto prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e concesso la sospensione condiziale della pena, ritenendo che il fatto fosse meramente occasionale.

2.3. Non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello.

Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez.

U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione).

In assenza di cause che possano aver determinato sospensione del corso della prescrizione, deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso il 25 luglio 2014, per la prescrizione intervenuta il 25 gennaio 2022.

Né dagli atti sgorga, in relazione ai delitti di truffa e falso contestati, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 4.

La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso in Roma, nella camera di cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte di Appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse, unitamente alla memoria di replica, a mezzo p.e.c. dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Agostino, in data 27 aprile 2023, con le quali si insiste per l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, essendo i reati contestati prescritti il 25 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha ribaltato la decisione di primo grado, che aveva assolto l'imputato dai reati a scritti (truffa e falso in certificazione amministrativa) per difetto di dolo. La Corte salentina, ritenendo perfettamente dimostrato l'elemento psicologico che deve sostenere la condotta fraudolenta e quella di falso nella autocertificazione, aveva pertanto condannato l'imputato appellato alla pena ritenuta di giustizia, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, il minimo della pena ridotta e la sospensione condizionale della pena. 1.1. Deduce il difensore a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, in appresso sintetizzati secondo quanto prescrive l'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: a) vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per omessa motivazione (assenza del tratto grafico) in ordine al richiesto riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis. cod. pen.), come prospettato con memoria depositata il data 13 dicembre 2021 e ribadito in sede di conclusioni; b) violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, let. B, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 157 e 161 cod. pen.) per non aver riconosciuto la causa di estinzione del reato per la prescrizione intervenuta già prima della decisione di primo grado. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato; il reato risulta rescritto in data 25 gennaio )D 2022. 2.1. La Corte di appello non offriva in sentenza alcuna argomentazione atta a motivare il rigetto del richiesto riconoscimento della causa di non punibilità, per la particolare tenuità dell'offesa; fattispecie astrattamente "calzante" rispetto ai reati descritti in imputazione in ragione dei limiti edittali in allora previsti. L'art. 131 bis cod. pen. stabilisce espressamente al primo comma che la causa di non punibilità per tenuità del fatto è applicabile, in astratto, a tutti i reati "per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena". Il successivo comma quarto aggiunge poi che "ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale". 2.2. La difesa, con i motivi di ricorso, ha dedotto che, scontato il deserto motivazionale sul punto, la Corte di merito ha anche valorizzato, di fatto, la particolare tenuità dell'offesa, avendo riconosciuto prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti e concesso la sospensione condiziale della pena, ritenendo che il fatto fosse meramente occasionale. 2.3. Non ricorrendo ipotesi di inammissibilità del ricorso, la decisione di merito sull'accertamento del fatto e l'attribuzione della penale responsabilità non cristallizza i suoi effetti alla data di emissione della sentenza di appello. Il decorso del tempo successivo a tale evento può essere quindi efficacemente computato ai fini del calcolo del termine complessivo della prescrizione (Sez. U. n. 21 del 22/10/2000, Rv. 217266; più recentemente, Sez. 6, n. 58095, del 30/11/2017, Tornei, Rv. 271965, in motivazione). In assenza di cause che possano aver determinato sospensione del corso della prescrizione, deve quindi dichiararsi la estinzione del reato commesso il 25 luglio 2014, per la prescrizione intervenuta il 25 gennaio 2022. Né dagli atti sgorga, in relazione ai delitti di truffa e falso contestati, quella evidenza di cause di proscioglimento nel merito che legittimano la decisione indicata al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. 3. Stante la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. 4. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, nella camera di cons
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