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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 febbraio 2026

Cassazione n. 03417/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11089/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] SANTE S.D.F.), rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AGOSTINO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 65/2025 depositata il 14/03/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel 2021 [OSCURATO:SOCIETA]., venditrice, otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribu- nale di Pordenone contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], acquirentestatunitense, per il pagamento di € 123.957,13, qualecorrispettivo per una compravenditadi complementi d'arredo destinati a due alberghi ne- gli [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello statunitense.

Nel merito,contestava la pretesa per vizi, difetti e ritardi nella consegna.

Chiedeva la revoca del decretoingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della venditrice al risarcimento dei danni per i costi di ripristino, per un totale di $ 70.064,24, con riferimento a 176 traversi difettosi.

Il Tribunale di Pordenone rigettava l'eccezione di difetto di giuri- sdizionee rigettava anche l’opposizione, confermando il decreto in- giuntivo.

La Corte di appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe, ha ri- gettato il motivo di appellocon il quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva cen- surato la sentenza di primo grado per avere rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha rigettato gli altri motivi di appello e con- fermato la sentenzadi primo grado. 2.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi, illu- strati damemoria. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con controricorso e memoria.

Il Pubblico Ministero, al quale è stata ritualmente comunicata la fissazione dell’adunanza camerale, non ha rassegnato conclusioni e, all’esito della camera di consiglio del 4-2-2026,la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia v iolazione dell’art. 3 co . 2 l . 218/1995, in relazione all'art. 7 lett. b) Regolamento UE n. 1215/2012 e all'art. 59 l. 69/2009 con la seguente argomentazione.

La Corte ha errato nell'interpretare la nozione di luogo di consegna.

La clausola «Franco ns. stab.

Brugnera» ([OSCURATO:PERSONA]) non indicail luogo di consegna ai fini della giurisdizione, ma disciplina solo il pas- saggio del rischio e gli oneri di trasporto.

Essendo la merce destinata a [OSCURATO:PERSONA], l'obbligazione caratterizzante doveva intendersi ese- guita in tale luogo, che costituisce il «luogo di consegna» rilevante per la giurisdizione.Quindi, erroneamente l a Corte ha ritenuto irrile- vanti la destinazione finale ([OSCURATO:PERSONA]) e le indicazioni doganali (re- lative a profili fiscali). 1.1.Premesso che sullaregola finale di riparto della giurisdizione da applicare nella fattispeciesi sono già pronunciate più volte le Se- zioni Unite, così che il ricorso può essere trattato dalla sezione sem- plice (Cass.

SU n. 1599/2022), il motivo è infondato.

Come già esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata, in caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il conve- nuto non sia domiciliato in uno Stato membro della UE, la giurisdi- zione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante il caratteremobile del rinvio a quest’ultima ex art. 3 comma 2 legge n. 218/1995 (Cass.

SU n. 9971/2024, SU n. 2481/2025).

Posto perciò che nellafattispecie si applica ratione temporis i l Re- golamento (UE) n. 1215 del 2012, esattamente la Corte territoriale haritenuto la giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 7 n. 1 lett. b) d i tale Regolament o, in quanto era in Italia il luogo di consegna della merce compravenduta,in forza degli accordi intercorsi tra le parti e della pattuizione della clausola EXW.

Le Sezioni Unite diquesta Corte si sono già pronunciate sulla que- stione (Cass.

SUn. 11346 / 2023 , SU n. 4716/202 5 ) , nel senso che, in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la contro- versia avente a oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell’art. 7 n. 1 lett. b)Reg.

UE n. 1215 del 2012, alla giurisdi- zione dell’autorità giudiziaria del luogo della consegna materiale dei beni in base al contratto;a tale fine, si deve considerare la clausola Incoterm “ExWorks (EXW) ” , se richiamata nel contratto, come ido- nea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, la giurisdi- zione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi e ulteriori elementi che inducano a ritenereche le parti abbiano voluto un di- verso luogo di consegna.

Come evidenziato dalle Sezioni Unite, il principio è coerente con quelli affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ovvero che, per stabilire quale sia il luogo dove la merce venduta è stata consegnata, occorre fare riferimento ai patti contrattuali, ivi comprese eventuali clausole Incoterm.

Nella fattispecie, la Corte di appello ha accertato in fatto che le parti avevano inteso disciplinare la consegna della merce nel territo- rio italiano, secondo quanto risultava dalla documentazione prodotta che indicava il luogo di consegna in Italia e dallaclausola EXW inse- ritanei documenti.

La ricorrente contesta questo accertamento, ma in termini inammissibili, in primo luogo ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., mancando la specifica indicazione dei documenti sui quali si fonda la sua diversa tesi; inoltre, perché il motivo non è proposto nel rispetto del paradigma dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., come sarebbe stato necessario per censurare l’accertamento in fattoeseguito dal giudice di meritosul punto.

Quindi, acquisito che la consegna della merce in Italia era stata pattuita dalle parti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano.

Irrilevante è il precedente invocatodalla società ricorrente (Cass.

SU n. 34032/2023) che riguarda tutt’altra fattispecie, in cui la giuri- sdizione del giudice italiano è stata negata a fronte di un contratto di subappalto relativo allaposa in opera di rivestimenti da eseguirsi interamente in un cantiere negliStati Uniti.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2 l . 218/1995 e degli artt. 35, 36, 38 e 39 CISG per omessa applicazione della disciplina convenzionale uniforme ed erronea applicazione degli artt. 1495, 1667, 1668 e 2226 c.c., con la seguente argomentazione.

La Corte di appello ha erroneamente applicato i criteri del codice civile (ottogiorni per la denuncia dei vizi ) anziché i concetti di ter- mine breve possibile (art. 38) e termine ragionevole (art. 39) della Convenzione di Vienna.

Trattandosi di merce complessa e destinata all'estero, l'esame (art. 38) non poteva avvenire «franco fabbrica» sulla merce imballata, ma solo all'arrivo e dopo il montaggio a [OSCURATO:PERSONA].

Il termine ragionevole per la denuncia decorreva quindi dalla scoperta dei vizi (gennaio-febbraio 2019) e le denunce (febbraio e aprile 2019) erano tempestive.

I vizi erano occulti o accertabili solo dopo la posa in operae la mandataria italiana non aveva l e compe- tenze tecniche per rilevarli al ritiro.

La venditrice era consapevole dei vizi (art. 40 Conv.

Vienna) e non poteva eccepire la decadenza. 2.1.Il secondo motivo è inammissibile, in quantonon coglie la ratio decidendidella pronuncia impugnata e perciò non la censura in ter- mini pertinenti.

La Corte di appello di Trieste non affronta in modo autonomo la questione della tardività della denuncia dei vizi.

Al paragrafo 18 della sentenza, la Corte distrettuale conclude che «la mancata prova dell'esistenza di vizi assorbe ogni altra questione relativa al costo per l'eventuale ripristino ed alla decadenza della relativa denuncia».

In sostanza, la Corte territoriale ritiene che, non essendo stata dimo- strata l'esistenza stessa dei vizi lamentatie anzi risultando la merce conforme(i 176 traversi risultano realizzati a regola d'arte secondo la deposizione del teste Bit; la deposizione del teste Pavan riferisce solo de relatodi una deformazione successiva all'installazione senza indicarne cause e momento; la responsabilità della venditrice ces- sava con la consegna al vettore; i vetri a specchio erano stati acqui- stati da soggetto terzo), divenivasuperfluo pronunciarsi sulla tem- pestività della denuncia ex art. 1495 c.c. e sull'eventuale applicabi- lità degli artt. 38 e 39 della Convenzione di Vienna, invocati dall'ap- pellante.

Trattandosi, con riguardo all’inesistenza dei vizi, di un accerta- mento di fatto, neppure censurato in termini pertinenti dalla ricor- rente e comunquemotivato nel pieno rispetto del minimo costituzio- nale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità (Cass.

S.U. n.8053/2014), questa Corte non ha alcun margine di intervento.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 132 co. 2 n.4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per nullità della sentenza dovuta a mo- tivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria, sia per avere omesso di considerare l’applicabilità della Convenzione di Vienna (CISG), sia con riferimento all’omessa valutazione dei documenti at- testantil’esistenza dei vizi. 3.1.Il motivo è infondato.

Come già esposto, l’individuazione della disciplina da applicare in presenza di vizi della merce compravenduta è risultata in concreto irrilevante, a fronte dell’esclusione dell’esistenza dei vizi.

Non è configurabile neppure vizio di motivazione perché, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., il vizio sussiste, e si concreta in nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 c.p.c.soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriduci- bile contraddittorietà o sia perplessa o incomprensibile, purché ilvi- zio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal con- fronto con le risultanze processuali(Cass. n. 22598/2018, n. 23940/2017, SU n.8053/2014).

Come già evidenziato, nella fattispe- cie la motivazione è concreta e consente pienamente di comprendere il percorso logico-giuridico svolto dal giudicante, perché nella sen- tenzasi legge che: (a) non era provata l'esistenza di difetti al mo- mento della consegnae anzi il teste Bit aveva attestato che i traversi erano stati realizzati a regola d’arte e cosìconsegnati al vettore; ( b ) la deposizione del teste Pavan era de relatoe non indicava ragioni e momento della deformazione; (c) i vetri erano stati acquistati da un terzo ([OSCURATO:PERSONA]) e non dalla venditrice appellata.

Quindi, non vi è alcun vizio che emerga dal testo della sentenza a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e le deduzioni della ricor- rente si pongono esclusivamente sul piano, inammissibile in questa sede,di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie.

4. Con il quarto motivo si denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo.

Si censura in particolare il rigetto della domanda riconvenzionale, con la seguente argomentazione.

La Corte di appello ha eluso l’esame dei costi sostenuti per la rimozione e il rifacimento dei 176 traversi difettosi, nonostante tali somme risul- tassero dauna fattura e da buste paga. 4.1.Il quarto motivo è inammissibile almeno sotto due distinti pro- fili.

In primo luogo,ci troviamo dinanzi a una doppia pronuncia con- formesul punto, il che rende inammissibile il motivo proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., secondo la previsione dell’art. 360 co. 4 c.p.c.; infatti, la ricorrente non tenta neppure di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (come in- vece ènecessario in caso di doppia conforme , Cass. n. 5943/2023, n. 26774/2016).

Inoltre, l’accertamentodell'inesistenza dei vizi, che resiste in questa sede per le ragioni esposte,rende irrilevant i i fatti posti a fondamento della domanda relativa ai costi di ripristino, che perciò non possono in sé avere il carattere di decisività richiesto dall’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.

5. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre a € 200,00per esborsi, alle spese forfettarie , pari al 15% sui com- pensi, e agli accessori di legge.

Sussistono i presupposti processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11089/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] SANTE S.D.F.), rappresentata e difesa d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]'AGOSTINO -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 65/2025 depositata il 14/03/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, nel 2021 [OSCURATO:SOCIETA]., venditrice, otteneva un decreto ingiuntivo dal Tribu- nale di Pordenone contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], acquirentestatunitense, per il pagamento di € 123.957,13, qualecorrispettivo per una compravenditadi complementi d'arredo destinati a due alberghi ne- gli [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello statunitense. Nel merito,contestava la pretesa per vizi, difetti e ritardi nella consegna. Chiedeva la revoca del decretoingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della venditrice al risarcimento dei danni per i costi di ripristino, per un totale di $ 70.064,24, con riferimento a 176 traversi difettosi. Il Tribunale di Pordenone rigettava l'eccezione di difetto di giuri- sdizionee rigettava anche l’opposizione, confermando il decreto in- giuntivo. La Corte di appello di Trieste, con la sentenza in epigrafe, ha ri- gettato il motivo di appellocon il quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva cen- surato la sentenza di primo grado per avere rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, ha rigettato gli altri motivi di appello e con- fermato la sentenzadi primo grado. 2.Ricorre in cassazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con quattro motivi, illu- strati damemoria. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., con controricorso e memoria. Il Pubblico Ministero, al quale è stata ritualmente comunicata la fissazione dell’adunanza camerale, non ha rassegnato conclusioni e, all’esito della camera di consiglio del 4-2-2026,la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia v iolazione dell’art. 3 co . 2 l . 218/1995, in relazione all'art. 7 lett. b) Regolamento UE n. 1215/2012 e all'art. 59 l. 69/2009 con la seguente argomentazione. La Corte ha errato nell'interpretare la nozione di luogo di consegna. La clausola «Franco ns. stab. Brugnera» ([OSCURATO:PERSONA]) non indicail luogo di consegna ai fini della giurisdizione, ma disciplina solo il pas- saggio del rischio e gli oneri di trasporto. Essendo la merce destinata a [OSCURATO:PERSONA], l'obbligazione caratterizzante doveva intendersi ese- guita in tale luogo, che costituisce il «luogo di consegna» rilevante per la giurisdizione.Quindi, erroneamente l a Corte ha ritenuto irrile- vanti la destinazione finale ([OSCURATO:PERSONA]) e le indicazioni doganali (re- lative a profili fiscali). 1.1.Premesso che sullaregola finale di riparto della giurisdizione da applicare nella fattispeciesi sono già pronunciate più volte le Se- zioni Unite, così che il ricorso può essere trattato dalla sezione sem- plice (Cass. SU n. 1599/2022), il motivo è infondato. Come già esattamente ritenuto dalla sentenza impugnata, in caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il conve- nuto non sia domiciliato in uno Stato membro della UE, la giurisdi- zione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante il caratteremobile del rinvio a quest’ultima ex art. 3 comma 2 legge n. 218/1995 (Cass. SU n. 9971/2024, SU n. 2481/2025). Posto perciò che nellafattispecie si applica ratione temporis i l Re- golamento (UE) n. 1215 del 2012, esattamente la Corte territoriale haritenuto la giurisdizione italiana, ai sensi dell’art. 7 n. 1 lett. b) d i tale Regolament o, in quanto era in Italia il luogo di consegna della merce compravenduta,in forza degli accordi intercorsi tra le parti e della pattuizione della clausola EXW. Le Sezioni Unite diquesta Corte si sono già pronunciate sulla que- stione (Cass. SUn. 11346 / 2023 , SU n. 4716/202 5 ) , nel senso che, in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, la contro- versia avente a oggetto il pagamento della merce va devoluta, ai sensi dell’art. 7 n. 1 lett. b)Reg. UE n. 1215 del 2012, alla giurisdi- zione dell’autorità giudiziaria del luogo della consegna materiale dei beni in base al contratto;a tale fine, si deve considerare la clausola Incoterm “ExWorks (EXW) ” , se richiamata nel contratto, come ido- nea a disciplinare non solo il trasferimento del rischio, ma anche il luogo di consegna della merce e, conseguentemente, la giurisdi- zione, salvo che dal contratto medesimo risultino diversi e ulteriori elementi che inducano a ritenereche le parti abbiano voluto un di- verso luogo di consegna. Come evidenziato dalle Sezioni Unite, il principio è coerente con quelli affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ovvero che, per stabilire quale sia il luogo dove la merce venduta è stata consegnata, occorre fare riferimento ai patti contrattuali, ivi comprese eventuali clausole Incoterm. Nella fattispecie, la Corte di appello ha accertato in fatto che le parti avevano inteso disciplinare la consegna della merce nel territo- rio italiano, secondo quanto risultava dalla documentazione prodotta che indicava il luogo di consegna in Italia e dallaclausola EXW inse- ritanei documenti. La ricorrente contesta questo accertamento, ma in termini inammissibili, in primo luogo ex art. 366 co. 1 n. 6 c.p.c., mancando la specifica indicazione dei documenti sui quali si fonda la sua diversa tesi; inoltre, perché il motivo non è proposto nel rispetto del paradigma dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., come sarebbe stato necessario per censurare l’accertamento in fattoeseguito dal giudice di meritosul punto. Quindi, acquisito che la consegna della merce in Italia era stata pattuita dalle parti, sussiste la giurisdizione del giudice italiano. Irrilevante è il precedente invocatodalla società ricorrente (Cass. SU n. 34032/2023) che riguarda tutt’altra fattispecie, in cui la giuri- sdizione del giudice italiano è stata negata a fronte di un contratto di subappalto relativo allaposa in opera di rivestimenti da eseguirsi interamente in un cantiere negliStati Uniti. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2 l . 218/1995 e degli artt. 35, 36, 38 e 39 CISG per omessa applicazione della disciplina convenzionale uniforme ed erronea applicazione degli artt. 1495, 1667, 1668 e 2226 c.c., con la seguente argomentazione. La Corte di appello ha erroneamente applicato i criteri del codice civile (ottogiorni per la denuncia dei vizi ) anziché i concetti di ter- mine breve possibile (art. 38) e termine ragionevole (art. 39) della Convenzione di Vienna. Trattandosi di merce complessa e destinata all'estero, l'esame (art. 38) non poteva avvenire «franco fabbrica» sulla merce imballata, ma solo all'arrivo e dopo il montaggio a [OSCURATO:PERSONA]. Il termine ragionevole per la denuncia decorreva quindi dalla scoperta dei vizi (gennaio-febbraio 2019) e le denunce (febbraio e aprile 2019) erano tempestive. I vizi erano occulti o accertabili solo dopo la posa in operae la mandataria italiana non aveva l e compe- tenze tecniche per rilevarli al ritiro. La venditrice era consapevole dei vizi (art. 40 Conv. Vienna) e non poteva eccepire la decadenza. 2.1.Il secondo motivo è inammissibile, in quantonon coglie la ratio decidendidella pronuncia impugnata e perciò non la censura in ter- mini pertinenti. La Corte di appello di Trieste non affronta in modo autonomo la questione della tardività della denuncia dei vizi. Al paragrafo 18 della sentenza, la Corte distrettuale conclude che «la mancata prova dell'esistenza di vizi assorbe ogni altra questione relativa al costo per l'eventuale ripristino ed alla decadenza della relativa denuncia». In sostanza, la Corte territoriale ritiene che, non essendo stata dimo- strata l'esistenza stessa dei vizi lamentatie anzi risultando la merce conforme(i 176 traversi risultano realizzati a regola d'arte secondo la deposizione del teste Bit; la deposizione del teste Pavan riferisce solo de relatodi una deformazione successiva all'installazione senza indicarne cause e momento; la responsabilità della venditrice ces- sava con la consegna al vettore; i vetri a specchio erano stati acqui- stati da soggetto terzo), divenivasuperfluo pronunciarsi sulla tem- pestività della denuncia ex art. 1495 c.c. e sull'eventuale applicabi- lità degli artt. 38 e 39 della Convenzione di Vienna, invocati dall'ap- pellante. Trattandosi, con riguardo all’inesistenza dei vizi, di un accerta- mento di fatto, neppure censurato in termini pertinenti dalla ricor- rente e comunquemotivato nel pieno rispetto del minimo costituzio- nale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità (Cass. S.U. n.8053/2014), questa Corte non ha alcun margine di intervento. 3. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 132 co. 2 n.4 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., per nullità della sentenza dovuta a mo- tivazione apparente o irriducibilmente contraddittoria, sia per avere omesso di considerare l’applicabilità della Convenzione di Vienna (CISG), sia con riferimento all’omessa valutazione dei documenti at- testantil’esistenza dei vizi. 3.1.Il motivo è infondato. Come già esposto, l’individuazione della disciplina da applicare in presenza di vizi della merce compravenduta è risultata in concreto irrilevante, a fronte dell’esclusione dell’esistenza dei vizi. Non è configurabile neppure vizio di motivazione perché, sulla base dell’attuale formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., il vizio sussiste, e si concreta in nullità processuale deducibile ex art. 360 co. 1 n.4 c.p.c.soltanto nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, o viziata da manifesta e irriduci- bile contraddittorietà o sia perplessa o incomprensibile, purché ilvi- zio risulti dallo stesso testo della sentenza, a prescindere dal con- fronto con le risultanze processuali(Cass. n. 22598/2018, n. 23940/2017, SU n.8053/2014). Come già evidenziato, nella fattispe- cie la motivazione è concreta e consente pienamente di comprendere il percorso logico-giuridico svolto dal giudicante, perché nella sen- tenzasi legge che: (a) non era provata l'esistenza di difetti al mo- mento della consegnae anzi il teste Bit aveva attestato che i traversi erano stati realizzati a regola d’arte e cosìconsegnati al vettore; ( b ) la deposizione del teste Pavan era de relatoe non indicava ragioni e momento della deformazione; (c) i vetri erano stati acquistati da un terzo ([OSCURATO:PERSONA]) e non dalla venditrice appellata. Quindi, non vi è alcun vizio che emerga dal testo della sentenza a prescindere dal confronto con le risultanze processuali e le deduzioni della ricor- rente si pongono esclusivamente sul piano, inammissibile in questa sede,di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. 4. Con il quarto motivo si denuncia ex art. 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo. Si censura in particolare il rigetto della domanda riconvenzionale, con la seguente argomentazione. La Corte di appello ha eluso l’esame dei costi sostenuti per la rimozione e il rifacimento dei 176 traversi difettosi, nonostante tali somme risul- tassero dauna fattura e da buste paga. 4.1.Il quarto motivo è inammissibile almeno sotto due distinti pro- fili. In primo luogo,ci troviamo dinanzi a una doppia pronuncia con- formesul punto, il che rende inammissibile il motivo proposto ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., secondo la previsione dell’art. 360 co. 4 c.p.c.; infatti, la ricorrente non tenta neppure di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (come in- vece ènecessario in caso di doppia conforme , Cass. n. 5943/2023, n. 26774/2016). Inoltre, l’accertamentodell'inesistenza dei vizi, che resiste in questa sede per le ragioni esposte,rende irrilevant i i fatti posti a fondamento della domanda relativa ai costi di ripristino, che perciò non possono in sé avere il carattere di decisività richiesto dall’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. 5. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.600,00 per compensi, oltre a € 200,00per esborsi, alle spese forfettarie , pari al 15% sui com- pensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processu
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