CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 10909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.962/2019 pubblicata in data 7 giugno 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimata svolto attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci (33,- 42/2022 RG 2468-2020 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. _— Così deciso in Roma il - 2022. Il Presidente titolare [OSCURATO:PERSONA]Ascola anr) Ganiziart., a [OSCURATO:PERSONA] íN CANCELL