CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 02890/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 3/2/2022 la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia del 14/1/2021, con la quale il locale Tribunale aveva giudicato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di plurime violazioni dell'art. 5, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per omessa motivazione in punto di pene accessorie. 3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, infatti, ha esaminato con argomento ampio e congruo tutte le censure avanzate quanto al trattamento sanzionatorio, alla mancata esclusione della recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. In ordine alla prima, in particolare, la sentenza ha sottolineato la gravità dei fatti, reiterati in tre anni consecutivi, l'entità dei tributi evasi ed i numerosi precedenti penali a carico, con recidiva contestata e riconosciuta. Quanto, poi, alle circostanze attenuanti generiche, la Corte di appello ha riconosciuto l'insussistenza di elementi - oggettivi o psicologici - positivamente valutabili, anche alla luce degli importi evasi. 4. Rilevato, infine, che questi argomenti - che all'evidenza incidono anche sulla misura delle pene accessorie - risultano del tutto estranei al ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 Il C liere estensore Il