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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04911/2023

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9 ORDINANZA sul ricorso 28840/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 216-220 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale società derivante dalla fusione per incorporazione tra SBS [OSCURATO:PERSONA] e BPU [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini, 55 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ( avverso la sentenza n. 1022/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/06/2019; udita la relazion d I causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 drG'1U [OSCURATO:PERSONA],' ? Rilevato che: 28840/2019 Con citazione notificata il 18 marzo 2015 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. esponendo che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. le aveva ceduto in data 21 gennaio 2010 un contratto di leasing che aveva stipulato il 21 gennaio 2008 con [OSCURATO:SOCIETA], per il quale l'attrice aveva poi pattuito con UBI Leasing una integrazione in data 16 aprile 2011.

Adduceva che nel contratto erano previsti interessi moratori al tasso annuo effettivo globale del 13,455%, ben superiore al tasso soglia usura dell'epoca della stipulazione con [OSCURATO:PERSONA] - 10,305% - e che la pattuizione integrativa su ciò non avrebbe inciso.

Chiedeva quindi, in via principale, di accertare l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto e pertanto di condannare la convenuta a restituire le somme che le erano state indebitamente versate nella misura di euro 326.620,88 nonché alla riduzione dei futuri canoni, ricalcolandoli con l'esclusione degli interessi non dovuti; in via subordinata, chiedeva di dichiarare la nullità per indeterminatezza e per nullità del parametro di riferimento EURIBOR delle clausole relative agli interessi corrispettivi dovuti alla concedente, con conseguente applicazione del tasso legale di interesse, conseguentemente condannando controparte a restituire le maggiori somme illecitamente addebitate; in ogni caso chiedeva la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli in applicazione del tasso legale di interesse, disponendo anche una consulenza tecnica d'ufficio.

La convenuta si costituiva, resistendo.

Il Tribunale, con sentenza del 23 luglio 2016, rigettava le domande attoree. [OSCURATO:PERSONA] F.M. proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 21 giugno 2019, rigettava. [OSCURATO:PERSONA] F.M. ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi e illustrato anche con memoria, da cui si è difesa UBI Leasing con controricorso.

Considerato che: 1.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, primo comma,

I. 108/1996, 1, primo comma, d.l. 394/2000 convertito in I. 24/2001 e 1815, secondo comma, c.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., omessa pronuncia in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex articolo 112 c.p.c. e ancora, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e discusso, per avere il giudice d'appello "ritenuto non rilevante l'usurarietà del tasso moratorio per determinare la gratuità del contratto e ... per avere omesso di accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso moratorio".

La corte territoriale - a pagina 22 della sentenza impugnata - ha affermato che, pur essendo stata riscontrata la illegittimità della pattuizione del tasso dell'interesse moratorio, "non mette conto di statuire sull'invalidità della clausola sull'interesse moratorio, in assenza di un effettivo interesse al riguardo, in relazione all'impostazione data dalla parte attrice, ed odierna appellante, alla controversia".

In tal modo il giudice d'appello avrebbe "omesso di pronunciarsi in merito alla precisa domanda di accertamento e di declaratoria di usurarietà del tasso", che doveva accogliersi: pertanto avrebbe violato l'articolo 112 c.p.c., considerata la sussistenza di "un evidente interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di FM, essendo il rapporto peraltro ancora in essere".

La domanda infatti non sarebbe "meramente strumentale rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito", essendo stata proposta autonomamente; e nell'ambito del rapporto di leasing la utilizzatrice avrebbe avuto senz'altro interesse alla sua decisione, per la ragione poco prima evidenziata - a pagina 21 della sentenza impugnata - dalla stessa corte territoriale laddove ha affermato: "La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio ... in ragione dei rischi correlati all'eventuale futura inadempienza (la quale oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili)".

Inoltre il superamento della soglia di usura del tasso moratorio avrebbe imposto al giudice di merito la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, emergendo il reato di cui all'articolo 644 c.p. 1.2 Aggiunge la ricorrente che il giudice d'appello, "dopo aver correttamente ritenuto il tasso moratorio soggetto alla disciplina antiusura" - omettendo peraltro di dichiarare la nullità -, avrebbe erroneamente escluso che dal superamento del tasso soglia degli interessi moratori derivi la gratuità del contratto di leasing.

In tal modo avrebbe contrastato con l'interpretazione autentica di cui all'articolo 1, primo comma, d.l. 394/2000, convertito in I. 24/2001, e dalla usurarietà del tasso dimora deriverebbe il diritto alla ripetizione di tutti gli interessi versati nonché l'accertamento negativo dell'obbligo di pagare gli interessi per i canoni scadenti a partire dal 30 settembre 2014.

La ricorrente poi precisa di non avere mai sostenuto "che il tasso corrispettivo e il tasso moratorio vadano sommati", avendo invece addotto che dall'usurarietà della pattuizione riferita al solo tasso moratorio deriverebbe "l'usurarietà del leasing", considerata la modifica che la

I. 108/1996 ha effettuato, oltre all'articolo 644 c.p., all'articolo 1815, secondo comma, c.c. che ora recita: "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi".

Questa norma - che sarebbe "pacificamente applicabile ai contratti di leasing" - infliggerebbe la sanzione di nullità e gratuità del finanziamento a tutti gli interessi per qualunque titolo siano stati pattuiti, non rilevando neppure che gli interessi siano stati pattuiti ma giammai versati (articolo 1, primo comma, 1.24/2001) essendo l'usura reato di pericolo.

La nullità colpirebbe la clausola che prevede la usurarietà ma la sanzione derivante - cioè la gratuità - investirebbe l'intero rapporto.

Tale interpretazione sarebbe consolidata nella giurisprudenza di questa Suprema Corte; e nel caso de quo sussisterebbe l'eccedenza del tasso soglia usura.

2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1346, 1418, 1248 c.c. e 117 T.U.B. per non avere il giudice d'appello ritenuto le clausole relative agli interessi corrispettivi nulle per indeterminatezza, nonostante che le verifiche svolte consentissero di affermare che l'obbligazione assunta dall'attuale ricorrente era "né determinata né determinabile", e comunque nulla per contrarietà all'articolo 117 T.U.B., onde dovrebbe essere sostituita ex lege dalle norme imperative rappresentate dall'articolo 117 T.U.B. o dall'articolo 1284 c.c. in caso di indeterminatezza.

3. Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1346, 1418, 1248 c.c. e 2

I. 287/1990, ancora per non avere il giudice d'appello ritenuto le clausole relative agli interessi corrispettivi "nulle per nullità del parametro di riferimento EURIBOR", parametro inutilizzabile in forza dell'articolo 2

I. 287/1990 relativa alle norme sull'antitrust a seguito delle Decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (caso AT 39914).

4. Con il quarto motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., si denuncia omesso esame di fatto discusso e decisivo per mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio che era stata indicata dall'attuale ricorrente come necessaria per la verifica degli indebiti contestati e per la loro quantificazione, e che la corte territoriale invece ha ritenuto superflua.

5. Il primo motivo, pur presentato con una confusa perché eterogenea rubrica, è comunque agevolmente comprensibile nella sua composizione affidata a due submotivi. 5.1 n primo riguarda l'omessa pronuncia, con violazione quindi dell'articolo 112 c.p.c., da parte del giudice d'appello della domanda di accertamento e declaratoria di usurarietà del tasso moratorio pattuito nel contratto in esame.

La corte territoriale, in effetti, dopo essersi spesa in un'amplissima illustrazione del contenuto della motivazione di Cass. sez. 3, ord. 17 maggio 2018 n. 27442 (così massimata: "E' nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della

I. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi."), afferma: "La richiesta di accertamento dell'invalidità della pattuizione è stata proposta non già autonomamente ma in via strumentale rispetto a quella di ripetizione dell'indebito e di rideterminazione dell'ammontare dei ratei a scadere", pertanto non dovendosi "statuire sull'invalidità della clausola sull'interesse moratorio, in assenza di un effettivo interesse al riguardo, in relazione all'impostazione data dalla parte attrice, ed odierna appellante, alla controversia" (sentenza impugnata, pagina 22). 5.2 Invero, come risulta dalla premessa del ricorso che illustra sufficientemente la vicenda processuale, in atto di citazione, per quanto qui interessa, l'attuale ricorrente aveva concluso in via principale chiedendo di accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto e "per l'effetto" di condannare controparte alla restituzione e ridurre i canoni escludendo gli interessi non dovuti; ciò dopo avere illustrato che il tasso usurario sarebbe stato, nel caso in esame, applicato agli interessi moratori.

Anche proponendo l'appello, le conclusioni che qui interessano sono rimaste le medesime.

Ora, è evidente che la corte territoriale, in relazione all'incipit "per l'effetto", ha ritenuto che l'unica domanda fosse quella della condanna restitutoria e della riduzione dei canoni.

E infatti premette (ancora a pagina 22) la seguente motivazione all'asserto sopra riportato: "La richiesta di accertamento dell'invalidità della pattuizione è stata proposta non già autonomamente ma in via strumentale rispetto a quella di ripetizione dell'indebito e di rideterminazione dell'ammontare dei ratei a scadere, con ciò chiaramente manifestandosi non già l'intento sopra delineato come ipotizzabile (quello a liberarsi in via preventiva dal giogo di una sanzione contrattuale sproporzionata senza doversene attendere l'irrogazione, per poi far appello al potere di riduzione equitativa di cui all'art. 1384 c.c.) bensì quello di ottenere la modificazione in via giudiziale dell'assetto del sinallagma contrattuale". 5.3 Tuttavia, come rileva la ricorrente, la corte territoriale stessa poco prima (a pagina 21 della sentenza), pur inserendo nella frase anche un elemento alquanto singolare - "pressione psicologica esercitata sul mutuatario" -, ha proprio riconosciuto l'esistenza dell'interesse che ora questo motivo prospetta, così esprimendosi: "La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio, costituito dalla pressione psicologica esercitata sul mutuatario (o, nel nostro caso, sull'utilizzatore del bene concesso in leasing) in ragione dei rischi correlati all'eventuale sua futura inadempienza (la quale oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili).

In tale senso può ammettersi l'esperimento, nel corso del rapporto, anche in assenza di inadempimento, e quindi di applicazione del tasso mora, di un'azione di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto...". 5.4 Si è dinanzi, evidentemente, a una questione di interpretazione della domanda, la quale, come è ben noto, può essere vagliata in riferimento all'articolo 112 c.p.c. - invocato infatti dalla ricorrente - dal giudice di legittimità (in tal senso, si veda per tutte la recente Cass. sez.

L, ord. 24 dicembre 2021 n. 41465, che, inserendosi in un pregresso solido orientamento giurisprudenziale, osserva in motivazione, a proposito di questione sull'interpretazione di una domanda giudiziale, che questa "come diretta violazione dell'art. 112 ... è da aversi per correttamente impostata", così conferendo a questa Suprema Corte appunto "l'interpretazione della portata, ai fini e per gli effetti dell'art. 112 c.p.c., dell'originaria domanda giudiziale, consentendo ... l'esame diretto della correttezza delle valutazioni in proposito rese dai giudici di merito, senza necessità (né possibilità) di fare riferimento alla violazione ... delle norme del codice civile sui canoni ermeneutici riguardanti i negozi e gli atti unilaterali..."). 5.5 Come si è appena visto, il giudice d'appello ha ritenuto che la domanda di accertamento della nullità della pattuizione non sia, in effetti, una vera e propria domanda, bensì un mero presupposto della domanda di ripetizione di indebito e rideterminazione delle rate da versare - non a caso, quando offre questa argomentazione, il giudice d'appello la definisce "richiesta" e non domanda (sentenza, pagina 22: "La richiesta di accertamento dell'invalidità della pattuizione è stata proposta non già autonomamente ma in via strumentale ...") -; e comunque, poiché non vi sarebbe luogo ad alcuna ripetizione di indebito e rideterminazione delle rate, secondo la corte territoriale, non occorrerebbe "statuire sull'invalidità della clausola sull'interesse moratorio, in assenza di un effettivo interesse al riguardo" (così ancora la sentenza a pagina 22).

Dalla chiara conformazione delle conclusioni sia di primo grado che d'appello, e dal contenuto delle argomentazioni che le sorreggevano, riportate, seppure in modo conciso ma comunque - si ripete - sufficiente a comprendere, nella premessa del ricorso, emerge che non si è dinanzi ad una "richiesta" di un accertamento incidentale, bensì ad una vera e propria domanda: e ciò per le ragioni che la stessa corte territoriale, come si è visto, aveva già poco prima constatato ed evidenziato (sentenza, pagina 21), ovvero che la presenza nel contratto di una clausola prevedente interessi moratori usurari dispiega subito "uno squilibrio" in relazione ai "rischi correlati all'eventuale ... futura inadempienza" della parte utilizzatrice del bene dato in leasing, l'attuale ricorrente.

Rilievo che conduce altresì a riconoscere la sussistenza, pertanto, di un interesse della utilizzatrice per questa che è una domanda vera e propria, non solo perché, come riconosce la stessa sentenza impugnata nella sua - appena evidenziata quale contraddittoria - argomentazione, la presenza di una clausola siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione alla così delineata vicenda esecutiva consistente in un eventuale futuro inadempimento, ma anche perché la nullità insorge immediatamente quando viene concordata la clausola, e non è certo configurabile un obbligo della parte che intende far valere la nullità di dover aspettare appunto la fase esecutiva del negozio. 5.6 Al riguardo si è di recente pronunciata Cass. sez. 3, 20 maggio 2020 n. 9237, in un caso alquanto analogo in cui un'altra corte territoriale aveva affermato che alla mancata corresponsione di fatto degli interessi moratori convenzionali sarebbe conseguita la "carenza di interesse a far valere la questione della loro illegalità"; la suddetta sentenza di questa Suprema Corte (richiamando pure S.U. 19 ottobre 2017 n. 24675) ha - del tutto condivisibilmente - ritenuto ciò infondato proprio perché "il momento determinante, per la valutazione del superamento della soglia consentita, è proprio la pattuizione, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi" 5.7 Che poi l'incipit della (duplice) domanda relativa alla restituzione dell'indebito e alla riduzione del canone sia nella tipica espressione "per l'effetto" non può certo interpretarsi nel senso di deprivare la domanda precedente della natura, appunto, di domanda per farne un mero presupposto da vagliare incidentalmente rispetto ad un'unica domanda, cioè quella proposta dopo la suddetta espressione.

Si tratta, invece, di una mera evidenziazione della correlazione logico-giuridica tra due domande, che non degrada peraltro la prima come assertivamente enuncia il giudice d'appello.

Risulta pertanto fondato il primo submotivo, avendo violato la corte territoriale l'articolo 112 c.p.c. nel senso di non avere interpretato correttamente quanto le era stato chiesto dall'appellante, attuale ricorrente. 5.8 D secondo submotivo lamenta che il giudice d'appello avrebbe escluso erroneamente che "dal superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora possa derivare, quale conseguenza, la gratuità del contratto di leasing".

Si tratta, evidentemente, proprio di una conseguenza dell'accertamento che nel contratto de quo sussista quel che nella prima domanda appena esaminata si chiede di dichiarare, ovvero "l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto".

L'omessa pronuncia su tale domanda, accertata accogliendo il primo submotivo, assorbe quindi questo secondo submotivo. 5.9 I successivi motivi riguardano evidentemente la domanda proposta in via subordinata relativa alla nullità per indeterminatezza e per nullità del parametro di riferimento EURIBOR delle clausole relative ad interessi corrispettivi dovuti dalla utilizzatrice alla concedente.

Anche questi, pertanto, sono assorbiti.

6. Ne consegue, in conclusione, l'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione, assorbite tutte le altre doglianze, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese alla Corte d'Appello di Brescia in diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 28840/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 216-220 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], quale società derivante dalla fusione per incorporazione tra SBS [OSCURATO:PERSONA] e BPU [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G. Mazzini, 55 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - ( avverso la sentenza n. 1022/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/06/2019; udita la relazion d I causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2022 drG'1U [OSCURATO:PERSONA],' ? Rilevato che: 28840/2019 Con citazione notificata il 18 marzo 2015 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva davanti al Tribunale di [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]. esponendo che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. le aveva ceduto in data 21 gennaio 2010 un contratto di leasing che aveva stipulato il 21 gennaio 2008 con [OSCURATO:SOCIETA], per il quale l'attrice aveva poi pattuito con UBI Leasing una integrazione in data 16 aprile 2011. Adduceva che nel contratto erano previsti interessi moratori al tasso annuo effettivo globale del 13,455%, ben superiore al tasso soglia usura dell'epoca della stipulazione con [OSCURATO:PERSONA] - 10,305% - e che la pattuizione integrativa su ciò non avrebbe inciso. Chiedeva quindi, in via principale, di accertare l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto e pertanto di condannare la convenuta a restituire le somme che le erano state indebitamente versate nella misura di euro 326.620,88 nonché alla riduzione dei futuri canoni, ricalcolandoli con l'esclusione degli interessi non dovuti; in via subordinata, chiedeva di dichiarare la nullità per indeterminatezza e per nullità del parametro di riferimento EURIBOR delle clausole relative agli interessi corrispettivi dovuti alla concedente, con conseguente applicazione del tasso legale di interesse, conseguentemente condannando controparte a restituire le maggiori somme illecitamente addebitate; in ogni caso chiedeva la riduzione dei canoni futuri, ricalcolandoli in applicazione del tasso legale di interesse, disponendo anche una consulenza tecnica d'ufficio. La convenuta si costituiva, resistendo. Il Tribunale, con sentenza del 23 luglio 2016, rigettava le domande attoree. [OSCURATO:PERSONA] F.M. proponeva appello, cui controparte resisteva, e che la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 21 giugno 2019, rigettava. [OSCURATO:PERSONA] F.M. ha proposto ricorso, articolato in quattro motivi e illustrato anche con memoria, da cui si è difesa UBI Leasing con controricorso. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1, primo comma, I. 108/1996, 1, primo comma, d.l. 394/2000 convertito in I. 24/2001 e 1815, secondo comma, c.c., nonché, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., omessa pronuncia in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex articolo 112 c.p.c. e ancora, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo e discusso, per avere il giudice d'appello "ritenuto non rilevante l'usurarietà del tasso moratorio per determinare la gratuità del contratto e ... per avere omesso di accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso moratorio". La corte territoriale - a pagina 22 della sentenza impugnata - ha affermato che, pur essendo stata riscontrata la illegittimità della pattuizione del tasso dell'interesse moratorio, "non mette conto di statuire sull'invalidità della clausola sull'interesse moratorio, in assenza di un effettivo interesse al riguardo, in relazione all'impostazione data dalla parte attrice, ed odierna appellante, alla controversia". In tal modo il giudice d'appello avrebbe "omesso di pronunciarsi in merito alla precisa domanda di accertamento e di declaratoria di usurarietà del tasso", che doveva accogliersi: pertanto avrebbe violato l'articolo 112 c.p.c., considerata la sussistenza di "un evidente interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. di FM, essendo il rapporto peraltro ancora in essere". La domanda infatti non sarebbe "meramente strumentale rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito", essendo stata proposta autonomamente; e nell'ambito del rapporto di leasing la utilizzatrice avrebbe avuto senz'altro interesse alla sua decisione, per la ragione poco prima evidenziata - a pagina 21 della sentenza impugnata - dalla stessa corte territoriale laddove ha affermato: "La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio ... in ragione dei rischi correlati all'eventuale futura inadempienza (la quale oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili)". Inoltre il superamento della soglia di usura del tasso moratorio avrebbe imposto al giudice di merito la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, emergendo il reato di cui all'articolo 644 c.p. 1.2 Aggiunge la ricorrente che il giudice d'appello, "dopo aver correttamente ritenuto il tasso moratorio soggetto alla disciplina antiusura" - omettendo peraltro di dichiarare la nullità -, avrebbe erroneamente escluso che dal superamento del tasso soglia degli interessi moratori derivi la gratuità del contratto di leasing. In tal modo avrebbe contrastato con l'interpretazione autentica di cui all'articolo 1, primo comma, d.l. 394/2000, convertito in I. 24/2001, e dalla usurarietà del tasso dimora deriverebbe il diritto alla ripetizione di tutti gli interessi versati nonché l'accertamento negativo dell'obbligo di pagare gli interessi per i canoni scadenti a partire dal 30 settembre 2014. La ricorrente poi precisa di non avere mai sostenuto "che il tasso corrispettivo e il tasso moratorio vadano sommati", avendo invece addotto che dall'usurarietà della pattuizione riferita al solo tasso moratorio deriverebbe "l'usurarietà del leasing", considerata la modifica che la I. 108/1996 ha effettuato, oltre all'articolo 644 c.p., all'articolo 1815, secondo comma, c.c. che ora recita: "Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi". Questa norma - che sarebbe "pacificamente applicabile ai contratti di leasing" - infliggerebbe la sanzione di nullità e gratuità del finanziamento a tutti gli interessi per qualunque titolo siano stati pattuiti, non rilevando neppure che gli interessi siano stati pattuiti ma giammai versati (articolo 1, primo comma, 1.24/2001) essendo l'usura reato di pericolo. La nullità colpirebbe la clausola che prevede la usurarietà ma la sanzione derivante - cioè la gratuità - investirebbe l'intero rapporto. Tale interpretazione sarebbe consolidata nella giurisprudenza di questa Suprema Corte; e nel caso de quo sussisterebbe l'eccedenza del tasso soglia usura. 2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1346, 1418, 1248 c.c. e 117 T.U.B. per non avere il giudice d'appello ritenuto le clausole relative agli interessi corrispettivi nulle per indeterminatezza, nonostante che le verifiche svolte consentissero di affermare che l'obbligazione assunta dall'attuale ricorrente era "né determinata né determinabile", e comunque nulla per contrarietà all'articolo 117 T.U.B., onde dovrebbe essere sostituita ex lege dalle norme imperative rappresentate dall'articolo 117 T.U.B. o dall'articolo 1284 c.c. in caso di indeterminatezza. 3. Con il terzo motivo si denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 1346, 1418, 1248 c.c. e 2 I. 287/1990, ancora per non avere il giudice d'appello ritenuto le clausole relative agli interessi corrispettivi "nulle per nullità del parametro di riferimento EURIBOR", parametro inutilizzabile in forza dell'articolo 2 I. 287/1990 relativa alle norme sull'antitrust a seguito delle Decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016 (caso AT 39914). 4. Con il quarto motivo, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., si denuncia omesso esame di fatto discusso e decisivo per mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio che era stata indicata dall'attuale ricorrente come necessaria per la verifica degli indebiti contestati e per la loro quantificazione, e che la corte territoriale invece ha ritenuto superflua. 5. Il primo motivo, pur presentato con una confusa perché eterogenea rubrica, è comunque agevolmente comprensibile nella sua composizione affidata a due submotivi. 5.1 n primo riguarda l'omessa pronuncia, con violazione quindi dell'articolo 112 c.p.c., da parte del giudice d'appello della domanda di accertamento e declaratoria di usurarietà del tasso moratorio pattuito nel contratto in esame. La corte territoriale, in effetti, dopo essersi spesa in un'amplissima illustrazione del contenuto della motivazione di Cass. sez. 3, ord. 17 maggio 2018 n. 27442 (così massimata: "E' nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all'art. 2 della I. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi."), afferma: "La richiesta di accertamento dell'invalidità della pattuizione è stata proposta non già autonomamente ma in via strumentale rispetto a quella di ripetizione dell'indebito e di rideterminazione dell'ammontare dei ratei a scadere", pertanto non dovendosi "statuire sull'invalidità della clausola sull'interesse moratorio, in assenza di un effettivo interesse al riguardo, in relazione all'impostazione data dalla parte attrice, ed odierna appellante, alla controversia" (sentenza impugnata, pagina 22). 5.2 Invero, come risulta dalla premessa del ricorso che illustra sufficientemente la vicenda processuale, in atto di citazione, per quanto qui interessa, l'attuale ricorrente aveva concluso in via principale chiedendo di accertare e dichiarare l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto e "per l'effetto" di condannare controparte alla restituzione e ridurre i canoni escludendo gli interessi non dovuti; ciò dopo avere illustrato che il tasso usurario sarebbe stato, nel caso in esame, applicato agli interessi moratori. Anche proponendo l'appello, le conclusioni che qui interessano sono rimaste le medesime. Ora, è evidente che la corte territoriale, in relazione all'incipit "per l'effetto", ha ritenuto che l'unica domanda fosse quella della condanna restitutoria e della riduzione dei canoni. E infatti premette (ancora a pagina 22) la seguente motivazione all'asserto sopra riportato: "La richiesta di accertamento dell'invalidità della pattuizione è stata proposta non già autonomamente ma in via strumentale rispetto a quella di ripetizione dell'indebito e di rideterminazione dell'ammontare dei ratei a scadere, con ciò chiaramente manifestandosi non già l'intento sopra delineato come ipotizzabile (quello a liberarsi in via preventiva dal giogo di una sanzione contrattuale sproporzionata senza doversene attendere l'irrogazione, per poi far appello al potere di riduzione equitativa di cui all'art. 1384 c.c.) bensì quello di ottenere la modificazione in via giudiziale dell'assetto del sinallagma contrattuale". 5.3 Tuttavia, come rileva la ricorrente, la corte territoriale stessa poco prima (a pagina 21 della sentenza), pur inserendo nella frase anche un elemento alquanto singolare - "pressione psicologica esercitata sul mutuatario" -, ha proprio riconosciuto l'esistenza dell'interesse che ora questo motivo prospetta, così esprimendosi: "La previsione di un tasso di interesse moratorio eccedentario il tasso soglia usura genera effettivamente uno squilibrio, costituito dalla pressione psicologica esercitata sul mutuatario (o, nel nostro caso, sull'utilizzatore del bene concesso in leasing) in ragione dei rischi correlati all'eventuale sua futura inadempienza (la quale oggettivamente può derivare anche da circostanze imprevedibili e quindi imponderabili). In tale senso può ammettersi l'esperimento, nel corso del rapporto, anche in assenza di inadempimento, e quindi di applicazione del tasso mora, di un'azione di mero accertamento dell'usurarietà della clausola in oggetto...". 5.4 Si è dinanzi, evidentemente, a una questione di interpretazione della domanda, la quale, come è ben noto, può essere vagliata in riferimento all'articolo 112 c.p.c. - invocato infatti dalla ricorrente - dal giudice di legittimità (in tal senso, si veda per tutte la recente Cass. sez. L, ord. 24 dicembre 2021 n. 41465, che, inserendosi in un pregresso solido orientamento giurisprudenziale, osserva in motivazione, a proposito di questione sull'interpretazione di una domanda giudiziale, che questa "come diretta violazione dell'art. 112 ... è da aversi per correttamente impostata", così conferendo a questa Suprema Corte appunto "l'interpretazione della portata, ai fini e per gli effetti dell'art. 112 c.p.c., dell'originaria domanda giudiziale, consentendo ... l'esame diretto della correttezza delle valutazioni in proposito rese dai giudici di merito, senza necessità (né possibilità) di fare riferimento alla violazione ... delle norme del codice civile sui canoni ermeneutici riguardanti i negozi e gli atti unilaterali..."). 5.5 Come si è appena visto, il giudice d'appello ha ritenuto che la domanda di accertamento della nullità della pattuizione non sia, in effetti, una vera e propria domanda, bensì un mero presupposto della domanda di ripetizione di indebito e rideterminazione delle rate da versare - non a caso, quando offre questa argomentazione, il giudice d'appello la definisce "richiesta" e non domanda (sentenza, pagina 22: "La richiesta di accertamento dell'invalidità della pattuizione è stata proposta non già autonomamente ma in via strumentale ...") -; e comunque, poiché non vi sarebbe luogo ad alcuna ripetizione di indebito e rideterminazione delle rate, secondo la corte territoriale, non occorrerebbe "statuire sull'invalidità della clausola sull'interesse moratorio, in assenza di un effettivo interesse al riguardo" (così ancora la sentenza a pagina 22). Dalla chiara conformazione delle conclusioni sia di primo grado che d'appello, e dal contenuto delle argomentazioni che le sorreggevano, riportate, seppure in modo conciso ma comunque - si ripete - sufficiente a comprendere, nella premessa del ricorso, emerge che non si è dinanzi ad una "richiesta" di un accertamento incidentale, bensì ad una vera e propria domanda: e ciò per le ragioni che la stessa corte territoriale, come si è visto, aveva già poco prima constatato ed evidenziato (sentenza, pagina 21), ovvero che la presenza nel contratto di una clausola prevedente interessi moratori usurari dispiega subito "uno squilibrio" in relazione ai "rischi correlati all'eventuale ... futura inadempienza" della parte utilizzatrice del bene dato in leasing, l'attuale ricorrente. Rilievo che conduce altresì a riconoscere la sussistenza, pertanto, di un interesse della utilizzatrice per questa che è una domanda vera e propria, non solo perché, come riconosce la stessa sentenza impugnata nella sua - appena evidenziata quale contraddittoria - argomentazione, la presenza di una clausola siffatta genera uno squilibrio immediato nel sinallagma in relazione alla così delineata vicenda esecutiva consistente in un eventuale futuro inadempimento, ma anche perché la nullità insorge immediatamente quando viene concordata la clausola, e non è certo configurabile un obbligo della parte che intende far valere la nullità di dover aspettare appunto la fase esecutiva del negozio. 5.6 Al riguardo si è di recente pronunciata Cass. sez. 3, 20 maggio 2020 n. 9237, in un caso alquanto analogo in cui un'altra corte territoriale aveva affermato che alla mancata corresponsione di fatto degli interessi moratori convenzionali sarebbe conseguita la "carenza di interesse a far valere la questione della loro illegalità"; la suddetta sentenza di questa Suprema Corte (richiamando pure S.U. 19 ottobre 2017 n. 24675) ha - del tutto condivisibilmente - ritenuto ciò infondato proprio perché "il momento determinante, per la valutazione del superamento della soglia consentita, è proprio la pattuizione, a prescindere dalla effettiva corresponsione degli interessi" 5.7 Che poi l'incipit della (duplice) domanda relativa alla restituzione dell'indebito e alla riduzione del canone sia nella tipica espressione "per l'effetto" non può certo interpretarsi nel senso di deprivare la domanda precedente della natura, appunto, di domanda per farne un mero presupposto da vagliare incidentalmente rispetto ad un'unica domanda, cioè quella proposta dopo la suddetta espressione. Si tratta, invece, di una mera evidenziazione della correlazione logico-giuridica tra due domande, che non degrada peraltro la prima come assertivamente enuncia il giudice d'appello. Risulta pertanto fondato il primo submotivo, avendo violato la corte territoriale l'articolo 112 c.p.c. nel senso di non avere interpretato correttamente quanto le era stato chiesto dall'appellante, attuale ricorrente. 5.8 D secondo submotivo lamenta che il giudice d'appello avrebbe escluso erroneamente che "dal superamento del tasso soglia da parte degli interessi di mora possa derivare, quale conseguenza, la gratuità del contratto di leasing". Si tratta, evidentemente, proprio di una conseguenza dell'accertamento che nel contratto de quo sussista quel che nella prima domanda appena esaminata si chiede di dichiarare, ovvero "l'usurarietà degli interessi convenuti nel contratto". L'omessa pronuncia su tale domanda, accertata accogliendo il primo submotivo, assorbe quindi questo secondo submotivo. 5.9 I successivi motivi riguardano evidentemente la domanda proposta in via subordinata relativa alla nullità per indeterminatezza e per nullità del parametro di riferimento EURIBOR delle clausole relative ad interessi corrispettivi dovuti dalla utilizzatrice alla concedente. Anche questi, pertanto, sono assorbiti. 6. Ne consegue, in conclusione, l'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione, assorbite tutte le altre doglianze, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese alla Corte d'Appello di Brescia in diversa
Sentenza Cassazione n. 04911/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris