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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27807/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo avverso il diniego dell'istanza di liberazione anticipata, relativa al periodo dal 12 marzo 2014 al 12 settembre 2018, pronunciato dal Magistrato di sorveglianza in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena anche per reati ostativi (art. 416-bis cod. pen. relativo all'associazione a delinquere denominata clan Moccia, estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991).

2. Ritenuto che il motivo unico dedotto (erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen., in caso di condotta associativa cd. chiusa), che vuole la condotta associativa limitata al periodo dal gennaio 2012 alla metà del 2015 a fronte di detenzione ininterrotta del Bencivenga dal 12 marzo 2014, devolve censure inammissibili in sede di legittimità in quanto tendenti ad un'alternativa ricostruzione, rispetto a quella accertata in sede di merito, di cui rende conto, con ragionamento non manifestamente illogico e completo, l'impugnata ordinanza (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato). 2.1.Rilevato, invero, che, oltre a prospettare censure in fatto, si denunciano vizi di motivazione genericamente formulati, senza che alcuna specifica deduzione sia stata svolta sul richiamo, corretto, operato nel provvedimento impugnato, alla ratio decidendi secondo la quale, al di là della data di cessazione della permanenza accertata con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 27 giugno 2019, si è verificato che, pur nella costanza dello stato di detenzione, i componenti del clan Moccia, di cui il condannato è stato ritenuto esponente di rilievo in sede di cognizione, sono rimasti sempre in contatto con il territorio di origine, nonché che questi è titolare di struttura (garage sito in Casoria) utilizzato, da altri componenti del sodalizio, per riunioni del gruppo (cfr. note della DDA indicate nel provvedimento impugnato) .

2.2. Considerato che il ricorso trascura che, al di là della ritenuta non interruzione dei collegamenti con la struttura criminale di riferimento: per il periodo cui si riferisce la richiesta di liberazione anticipata, il Tribunale ha escluso, alla stregua della riscontrata persistenza dei legami con il sodalizio, una proficua partecipazione all'opera di rieducazione del condannato. 2.3.Rilevato, infine, che le deduzioni di cui alla memoria da ultimo depositata, con le quali si argomenta circa il dies a quo da cui far partire il semestre di liberazione anticipata richiesto, (coinciderebbe con la metà del 2016 (fine della condotta permanente) e non con la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare intervenuta nel 2018, come indicato nel provvedimento censurato, sono, in definitiva, per quanto sin qui esposto, non decisive.3.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo avverso il diniego dell'istanza di liberazione anticipata, relativa al periodo dal 12 marzo 2014 al 12 settembre 2018, pronunciato dal Magistrato di sorveglianza in sede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena anche per reati ostativi (art. 416-bis cod. pen. relativo all'associazione a delinquere denominata clan Moccia, estorsione aggravata ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991). 2. Ritenuto che il motivo unico dedotto (erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen., in caso di condotta associativa cd. chiusa), che vuole la condotta associativa limitata al periodo dal gennaio 2012 alla metà del 2015 a fronte di detenzione ininterrotta del Bencivenga dal 12 marzo 2014, devolve censure inammissibili in sede di legittimità in quanto tendenti ad un'alternativa ricostruzione, rispetto a quella accertata in sede di merito, di cui rende conto, con ragionamento non manifestamente illogico e completo, l'impugnata ordinanza (cfr. pag. 2 del provvedimento impugnato). 2.1.Rilevato, invero, che, oltre a prospettare censure in fatto, si denunciano vizi di motivazione genericamente formulati, senza che alcuna specifica deduzione sia stata svolta sul richiamo, corretto, operato nel provvedimento impugnato, alla ratio decidendi secondo la quale, al di là della data di cessazione della permanenza accertata con la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 27 giugno 2019, si è verificato che, pur nella costanza dello stato di detenzione, i componenti del clan Moccia, di cui il condannato è stato ritenuto esponente di rilievo in sede di cognizione, sono rimasti sempre in contatto con il territorio di origine, nonché che questi è titolare di struttura (garage sito in Casoria) utilizzato, da altri componenti del sodalizio, per riunioni del gruppo (cfr. note della DDA indicate nel provvedimento impugnato) . 2.2. Considerato che il ricorso trascura che, al di là della ritenuta non interruzione dei collegamenti con la struttura criminale di riferimento: per il periodo cui si riferisce la richiesta di liberazione anticipata, il Tribunale ha escluso, alla stregua della riscontrata persistenza dei legami con il sodalizio, una proficua partecipazione all'opera di rieducazione del condannato. 2.3.Rilevato, infine, che le deduzioni di cui alla memoria da ultimo depositata, con le quali si argomenta circa il dies a quo da cui far partire il semestre di liberazione anticipata richiesto, (coinciderebbe con la metà del 2016 (fine della condotta permanente) e non con la notifica dell'ordinanza di custodia cautelare intervenuta nel 2018, come indicato nel provvedimento censurato, sono, in definitiva, per quanto sin qui esposto, non decisive.3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 27807/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris