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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31157/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, al di là della acritica riproduzione di principi giurisprudenziali, si fonda su motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; ritenuto, in particolare, che, quanto al primo motivo di ricorso la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, ha affermato la responsabilità dell'imputato sulla base degli atti acquisiti con il consenso delle parti, evidenziando la discrasia temporale e l'assenza di riscontri, anche solo documentali, alla tesi difensiva; ritenuto che, parimenti immune da vizi è la motivazione sulla ritenuta recidiva fondata sulla correlazione tra precedenti penali ed il fatto per cui si procede; ritenuto, infine, che la determinazione del trattamento sanzionatorio, quantificato, in virtù della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, in misura pari al minimo edittale, è priva di vizi logici o giuridici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, al di là della acritica riproduzione di principi giurisprudenziali, si fonda su motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; ritenuto, in particolare, che, quanto al primo motivo di ricorso la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi, ha affermato la responsabilità dell'imputato sulla base degli atti acquisiti con il consenso delle parti, evidenziando la discrasia temporale e l'assenza di riscontri, anche solo documentali, alla tesi difensiva; ritenuto che, parimenti immune da vizi è la motivazione sulla ritenuta recidiva fondata sulla correlazione tra precedenti penali ed il fatto per cui si procede; ritenuto, infine, che la determinazione del trattamento sanzionatorio, quantificato, in virtù della concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, in misura pari al minimo edittale, è priva di vizi logici o giuridici; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31157/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris