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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 35055/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, ha respinto l'istanza di liberazione anticipata per due semestri dal 28 giugno 2018 al 27 giugno 2019, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena residua di anni tre mesi uno, giorni undici di reclusione in forza di provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 5 aprile 2018, ammesso alla detenzione domiciliare in data 13 dicembre 2018.

1.1. Considerato che avverso il descritto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv.

S. Alessio, denunciando motivo (erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen.) manifestamente infondato quanto alla dedotta violazione della norma citata, fondato invero, sulla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile in sede di legittimità a fronte di motivazione cdngrua e priva di illogicità manifesta (cfr. pag. 2 e ss.).

2. Ritenuto che, con il motivo dedotto, sotto il profilo dell'inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, si devolve una censura inammissibile in sede di legittimità in quanto fonda su principi ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti — come quella intervenuta nella specie — di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245). 2.1.Considerato, infatti, che risulta dalla motivazione censurata che il ricorrente ha posto in essere un grave episodio di violenza ai danni della cognata, cui imputava la responsabilità dell'arresto di suo fratello, condotta per la quale il condannato è stato posto in custodia cautelare, in data 1 settembre del 2019 (misura, secondo quanto documentato dalla difesa, revocata il 30 gennaio 2020), comportamento valutato, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, quale espressione di una evidente cesura rispetto al percorso risocializzante intrapreso dal condannato.

3. Ritenuto, pertanto, il ricorso inammissibile, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza in sede, ha respinto l'istanza di liberazione anticipata per due semestri dal 28 giugno 2018 al 27 giugno 2019, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena residua di anni tre mesi uno, giorni undici di reclusione in forza di provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 5 aprile 2018, ammesso alla detenzione domiciliare in data 13 dicembre 2018. 1.1. Considerato che avverso il descritto provvedimento il condannato ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, avv. S. Alessio, denunciando motivo (erronea applicazione dell'art. 54 Ord. pen.) manifestamente infondato quanto alla dedotta violazione della norma citata, fondato invero, sulla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta non rivisitabile in sede di legittimità a fronte di motivazione cdngrua e priva di illogicità manifesta (cfr. pag. 2 e ss.). 2. Ritenuto che, con il motivo dedotto, sotto il profilo dell'inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, si devolve una censura inammissibile in sede di legittimità in quanto fonda su principi ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti — come quella intervenuta nella specie — di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Rv. 267245). 2.1.Considerato, infatti, che risulta dalla motivazione censurata che il ricorrente ha posto in essere un grave episodio di violenza ai danni della cognata, cui imputava la responsabilità dell'arresto di suo fratello, condotta per la quale il condannato è stato posto in custodia cautelare, in data 1 settembre del 2019 (misura, secondo quanto documentato dalla difesa, revocata il 30 gennaio 2020), comportamento valutato, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, quale espressione di una evidente cesura rispetto al percorso risocializzante intrapreso dal condannato. 3. Ritenuto, pertanto, il ricorso inammissibile, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere este
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