CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35543/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Foggia, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro diciannovemila di multa (in continuazione con quella di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari del 19 maggio 2020, irrevocabile il 12 febbraio 2021) e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre di reclusione ed euro tredicimilaquattrocento dì multa in relazione ai reati rispettivamente contestati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Gli imputati ricorrono personalmente avverso la suindicata sentenza. 3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti personalmente dagli interessati e, pertanto, da soggetti non legittimati. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.). 4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 apr