Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19176/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, contestando la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, prefigurandone un diverso giudizio di attendibilità, estraneo al sindacato di legittimità, esso risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e lineare motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di effettiva specificità, ma solamente apparenti (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, sulla genuinità della ricostruzione dei fatti prospettata dalla persona offesa e le ulteriori emergenze probatorie opportunamente indicate a supporto di essa); che, nella specie, deve rilevarsi come ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza, secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per concorso nel reato di cui all'art. 640 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, contestando la valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, prefigurandone un diverso giudizio di attendibilità, estraneo al sindacato di legittimità, esso risulta riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrua e lineare motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di effettiva specificità, ma solamente apparenti (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza, sulla genuinità della ricostruzione dei fatti prospettata dalla persona offesa e le ulteriori emergenze probatorie opportunamente indicate a supporto di essa); che, nella specie, deve rilevarsi come ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza, secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 19176/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris