CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 16197/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata nel preambolo, Il Tribunale di Lecce ha riconosciuto LuigiSica colpevole sia del reato previsto dagli artt. 1 e 2 della l .n. 895 del 1967, per avereillecitamente fabbricato e comunque detenuto all’interno della fabbrica di cui era titolare,giusta autorizzazione prefettizia, “esplosivi”, costituiti da 270 artifici pirotecnici, cosiddettebombe carta, e 75 chilogrammi di polvera nera (reato di cui al capo a della rubrica), sia dellacontravvenzione di cui all'art 678 cod. pen., per avere venduto a [OSCURATO:PERSONA] “materieesplodenti”, costituite da 9 dei menzionati artifici pirotecnici (reato di cui al capo b dellarubrica)Per l'effetto, il Tribunale ha condannato Sica alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusioneed euro 7.100,00 di multa, previo di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.Pena sostituita ai sensi dell’art. 545-bis cod. pen. con il lavoro di pubblica utilità .2. Ricorre per cassazione Sica, per il tramite del difensore di fiducia, articolando ununico motivo con cui denuncia, in relazione al reato di cui al capo a), erronea applicazionedella legge penale e delle norme speciali in materia di armi di esplosivi.Lamenta l’erronea qualificazione giuridica delle condotte accertate a caricodell’imputato ai sensi degli artt. 1 e 2 della l .n. 895 del 1967 anziché ai sensi dell’art. 678cod. pen.Secondo il ricorrente, gli elementi di fatto valorizzati dal Tribunale non consentono, allaluce della richiamata giurisprudenza di legittimità e della normativa nazionale edeurounitaria, di classificare gli artifici pirotecnici e la polvere nera detenuti dall’imputato come“esplosivi”, trattandosi invece di “materie esplodenti”.Il connotato distintivo della categoria degli “esplosivi” individuato nella “micidialità”,intesa quale attitudine a provocare un’esplosione con rilevante effetto distruttivo, non ricorreposto che il detentore:-era titolare di una fabbrica per la realizzazione di fuochi pirotecnici, munita di regolareautorizzazione prefettizia che consentiva di tenere in deposito non solo 400 chilogrammi diartifici pirotecnici del tipo di quelli sequestrati ma anche 100 chilogrammi di polvere nera;- era in possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciati dal Comando provincialedei vigili del fuoco.Depongono per la tesi difensiva anche gli accertamenti eseguiti dagli artificieri. Infatti,l’esplosione simultanea di 30 petardi sequestrati aveva originato soltanto un forte boato conbuona capacità distruttiva, mentre i 5 chilogrammi di polvere nera non erano esplosi maavevano generato una forte fiammata dimostrando una buona funzionalità.Le condizioni in cui è stata rinvenuta la polvere nera confermano le dichiarazioni resedall’imputato secondo cui si trattava di materiale già utilizzato per la realizzazione di fuochipirotecnici rovinatosi nel tempo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. La sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi di diritto dispensati daquesta Corte, secondo cui integra la fattispecie criminosa di illegale detenzione di esplosivi -e non il reato contravvenzionale di detenzione abusiva di materie esplodenti- la condotta cheabbia ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che indeterminate condizioni (quali possono essere l'ingente quantità, il precario confezionamento,la concentrazione in un ambiente angusto e la prossimità a luoghi frequentati da moltepersone), costituiscono pericolo per persone o cose, sì da assumere, nel loro insieme, lacaratteristica della micidialità (cfr. Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Longo, Rv. 274477 – 01).Il giudice del merito, recependo le evidenze fattuali acquisite, ha considerato nel lorocomplesso dimostrativi della necessaria micidialità degli oggetti detenuti l’ingentequantitativo e le modalità di conservazione.Al riguardo ha osservato che i 270 artifici pirotecnici del tipo “bombe carta”, di incertaprovenienza e composizione perché confezionate con etichettatura posticcia e privi dimarchio CE, non solo erano in grado di deflagrare con effetti distruttivi, così come accertatodagli artificieri empiricamente, se innescati contemporaneamente in numero pari o superiorea trenta, ma sono state rinvenute all’interno di uno dei caselli di cui era composta la fabbricanelle immediate vicinanze di 75 chilogrammi di polvere nera, a sua volta, in grado diaccendersi e deflagrare perché attiva e funzionante.Il Tribunale ha poi correttamente gestito anche il dato tecnico, emerso dai controlliempirici eseguiti dagli artificieri, che hanno chiarito come la quantità del materiale, la suanatura incerta ed eterogenea, le modalità di detenzione e lavorazione lo rendeva assimilabileper pericolosità agli esplosivi.La difesa dell'imputato ha omesso di considerare che questa Corte ha da tempoprecisato, che "anche i giocattoli pirici o altre materie qualificate esplodenti, non micidiali sesingolarmente considerate, possono in determinate circostanze acquistare talicaratteristiche, quando dalla loro concentrazione, nelle specifiche circostanze di fatto, deriviuna oggettiva ed intrinseca potenzialità di pericolo per persone o cose, di guisa cheassumano, nel loro insieme, la caratteristica della micidialità" (cfr. Sez. 1, n. 16677 del24.1.2011, Brancato, Rv 249958); principio questo cui i giudici del merito si sono uniformati,allorquando hanno sottolineato i dati dell'ingente quantità, della incerta provenienza ecomposizione dei prodotti, della concentrazione nei locali di una fabbrica di fuochi di artificio,nelle immediate vicinanze di polvere da sparo in grado di accendersi rapidamente,situazione quest’ultima che non poteva che rappresentare una situazione di pericolo.2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente