CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 1986
Cassazione n. 01658/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/01/1986 avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso avente ad oggetto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90. Il motivo è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. A fronte del motivo di appello, che deduceva la scarsa percentuale di principio attivo estratto, la Corte di appello ha puntualmente sottolineato che la condotta di Mesina, sorpreso nella materiale detenzione di circa una tonnellata di marijuana costituita da foglie, inflorescenze, polvere vegetale ed alcuni panetti ( 72,5 kg. con percentuale di THC tra 2,03% e 12,35%, con principio attivo pari a 3,63138 chilogrammi; 29,04761 chili di marijuana con percentuale di THC compresa tra lo 0,6% e l'183%, con principio attivo pari a 400,78 grammi), non poteva essere ricondotta alla coltivazione illecita di cannabis light, o, comunque, destinata ad uno degli scopi consentiti e tassativamente elencati dall'art. 2 della I. 242/2016. Inoltre, la sentenza impugnata ha correttamente precisato che, a fronte di un ammontare complessivo di principio attivo pari a 3,684 chilogrammi - e dunque ben al di sopra della soglia dei due chilogrammi - per un totale di 161.287 dosi medie singole trattabili, nonché delle modalità di commercializzazione della sostanza - venduta attraverso un sito di e-commerce e, dunque, acquisibile da un numero indeterminato di utenti, non può revocarsi in dubbio la sussistenza dell'ingente quantità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 settemb