CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 27320/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 119) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'imputazione, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata 'reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi dedotti sono inammissibili, atteso che il primo motivo reitera censure di merito quanto all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., motivatamente negata dal giudicante sulla scorta dei precedenti specifici a carico dell'imputato. Il secondo motivo non considera che rientra nei poteri del giudice di appello valutare nel merito il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., operazione nel caso svolta con motivazione adeguata e, quindi, immune da censure rilevabili nel presente giudizio di legittimità. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]