Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 11765/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato responsabile in primo grado del reato di cuiall'art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n.74, perché, quale amministratore di fatto dellaM.[OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, ometteva dipresentare, essendovi obbligato, le prescritte dichiarazioni annuali per il periodod'imposta 2012 e 2013 con un'imposta evasa pari ad euro 93.736,55 ai finiIRES, ed euro 66.639.65 ai fini IVA per l'anno d'imposta 2012, nonché IVA evasapari ad euro 55.112,05 per l'anno 2013.

Con la medesima sentenza era dispostala confisca delle somme di denaro comunque detenute dalla società MP Noleggis.r.l. fino all’importo di euro 215.488,25 e, in caso di incapienza, la confisca dibeni e valori di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] fino al medesimo ammontare.Con sentenza del 26/10/2023, la Corte d'Appello di Bologna - dopo avercorretto le date di consumazione dei reati di omessa dichiarazione in quelle del30/12/2013 e 30/12/2014 - aveva confermato la sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA].La Corte di cassazione, Sezione terza penale, con sentenza n. 42373 del8/10/2024 ha parzialmente annullato la sentenza emessa dalla Corte di appellodi Bologna limitatamente al reato di cui all’anno di imposta 2012, perché estintoper prescrizione, con rinvio al giudice di merito relativamente al trattamentosanzionatorio per il residuo reato e alla confisca.La Corte di appello di Bologna, quale giudice del rinvio, ha rideterminato lapena in anni uno e mesi due di reclusione e ha ridotto la confisca per equivalenteall’importo di euro 55.121,05.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo,inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per omessadeclaratoria di prescrizione del reato nonché per vizio di motivazione in relazioneallo specifico punto.

La difesa si duole del fatto che la Corte bolognese abbiaconsiderato preclusa la deducibilità dell’intervenuta prescrizione in quanto laCorte di legittimità aveva disposto l’annullamento con rinvio limitatamente altrattamento sanzionatorio e deduce, a sostegno di tale doglianza, che laconnessione essenziale tra l’accertamento della responsabilità e ladeterminazione della pena avrebbe precluso il formarsi del giudicato sul puntoinerente all’affermazione di responsabilità.Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione dell’art. 12 bis d. lgs.n.74/2000 in relazione all’importo della confisca per equivalente disposta acarico dell’imputato.

In particolare, il Procuratore generale aveva chiesto lariduzione della confisca obbligatoria alla somma di euro 55.112,05 mentre laCorte d’appello ha disposto la misura nell’importo di euro 55.121,05 errando pereccesso e determinando quindi una confisca illegale, dato che la misura non puòessere disposta per un valore superiore al profitto del reato.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.4.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.4.1.

Con la sentenza rescindente la Corte di Cassazione ha espressamenterigettato il ricorso quanto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputatorelativamente all’anno 2013 (par.4), limitando l’annullamento alladeterminazione della pena.4.2.

E’ sufficiente rilevare che il sistema delle impugnazioni comporta ilprogressivo formarsi di preclusioni (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv.216239 – 01) sui punti che hanno formato oggetto di decisione e che nonpossono essere oggetto di ulteriore impugnazione, come avviene nel giudizio dirinvio, a norma dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., sui punti già decisi dallaCorte di Cassazione.Va aggiunto che le questioni decise con efficacia di giudicato non possonoessere rimesse in discussione nella fase di rinvio tranne nel caso, che non ricorrenell’ipotesi in esame, in cui venga dedotta l’intervenuta prescrizione antecedentela sentenza di annullamento sulla base di una sopravvenuta pronuncia diillegittimità costituzionale (Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260695– 01; Sez. 6, n. 48832 del 25/10/2022, Distefano, Rv. 284028 – 01).5.

Il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto la Corte territoriale hadisposto la confisca per equivalente nella misura di euro 55.121,05 laddove,secondo la stessa contestazione, l’IVA evasa nell’anno 2013 ammonta ad euro55.112,05.

Trattandosi di commisurazione della misura di sicurezza obbligatoriae non discrezionale, alla determinazione della confisca può provvedere questaCorte ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11765/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 328/2026EUGENIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA] Motivazione SemplificataLUCA LORENZETTIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato responsabile in primo grado del reato di cuiall'art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n.74, perché, quale amministratore di fatto dellaM.[OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, ometteva dipresentare, essendovi obbligato, le prescritte dichiarazioni annuali per il periodod'imposta 2012 e 2013 con un'imposta evasa pari ad euro 93.736,55 ai finiIRES, ed euro 66.639.65 ai fini IVA per l'anno d'imposta 2012, nonché IVA evasapari ad euro 55.112,05 per l'anno 2013.

Con la medesima sentenza era dispostala confisca delle somme di denaro comunque detenute dalla società MP Noleggis.r.l. fino all’importo di euro 215.488,25 e, in caso di incapienza, la confisca dibeni e valori di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] fino al medesimo ammontare.Con sentenza del 26/10/2023, la Corte d'Appello di Bologna - dopo avercorretto le date di consumazione dei reati di omessa dichiarazione in quelle del30/12/2013 e 30/12/2014 - aveva confermato la sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA].La Corte di cassazione, Sezione terza penale, con sentenza n. 42373 del8/10/2024 ha parzialmente annullato la sentenza emessa dalla Corte di appellodi Bologna limitatamente al reato di cui all’anno di imposta 2012, perché estintoper prescrizione, con rinvio al giudice di merito relativamente al trattamentosanzionatorio per il residuo reato e alla confisca.La Corte di appello di Bologna, quale giudice del rinvio, ha rideterminato lapena in anni uno e mesi due di reclusione e ha ridotto la confisca per equivalenteall’importo di euro 55.121,05.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo,inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per omessadeclaratoria di prescrizione del reato nonché per vizio di motivazione in relazioneallo specifico punto.

La difesa si duole del fatto che la Corte bolognese abbiaconsiderato preclusa la deducibilità dell’intervenuta prescrizione in quanto laCorte di legittimità aveva disposto l’annullamento con rinvio limitatamente altrattamento sanzionatorio e deduce, a sostegno di tale doglianza, che laconnessione essenziale tra l’accertamento della responsabilità e ladeterminazione della pena avrebbe precluso il formarsi del giudicato sul puntoinerente all’affermazione di responsabilità.Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione dell’art. 12 bis d. lgs.n.74/2000 in relazione all’importo della confisca per equivalente disposta acarico dell’imputato.

In particolare, il Procuratore generale aveva chiesto lariduzione della confisca obbligatoria alla somma di euro 55.112,05 mentre laCorte d’appello ha disposto la misura nell’importo di euro 55.121,05 errando pereccesso e determinando quindi una confisca illegale, dato che la misura non puòessere disposta per un valore superiore al profitto del reato.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.4.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.4.1.

Con la sentenza rescindente la Corte di Cassazione ha espressamenterigettato il ricorso quanto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputatorelativamente all’anno 2013 (par.4), limitando l’annullamento alladeterminazione della pena.4.2.

E’ sufficiente rilevare che il sistema delle impugnazioni comporta ilprogressivo formarsi di preclusioni (Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv.216239 – 01) sui punti che hanno formato oggetto di decisione e che nonpossono essere oggetto di ulteriore impugnazione, come avviene nel giudizio dirinvio, a norma dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., sui punti già decisi dallaCorte di Cassazione.Va aggiunto che le questioni decise con efficacia di giudicato non possonoessere rimesse in discussione nella fase di rinvio tranne nel caso, che non ricorrenell’ipotesi in esame, in cui venga dedotta l’intervenuta prescrizione antecedentela sentenza di annullamento sulla base di una sopravvenuta pronuncia diillegittimità costituzionale (Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260695– 01; Sez. 6, n. 48832 del 25/10/2022, Distefano, Rv. 284028 – 01).5.

Il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto la Corte territoriale hadisposto la confisca per equivalente nella misura di euro 55.121,05 laddove,secondo la stessa contestazione, l’IVA evasa nell’anno 2013 ammonta ad euro55.112,05.

Trattandosi di commisurazione della misura di sicurezza obbligatoriae non discrezionale, alla determinazione della confisca può provvedere questaCorte ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura dellaconfisca, che ridetermina in euro 55.112,05.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura dellaconfisca, che ridetermina in euro 55.112,05.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato responsabile in primo grado del reato di cuiall'art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n.74, perché, quale amministratore di fatto dellaM.[OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, ometteva dipresentare, essendovi obbligato, le prescritte dichiarazioni annuali per il periodod'imposta 2012 e 2013 con un'imposta evasa pari ad euro 93.736,55 ai finiIRES, ed euro 66.639.65 ai fini IVA per l'anno d'imposta 2012, nonché IVA evasapari ad euro 55.112,05 per l'anno 2013. Con la medesima sentenza era dispostala confisca delle somme di denaro comunque detenute dalla società MP Noleggis.r.l. fino all’importo di euro 215.488,25 e, in caso di incapienza, la confisca dibeni e valori di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] fino al medesimo ammontare.Con sentenza del 26/10/2023, la Corte d'Appello di Bologna - dopo avercorretto le date di consumazione dei reati di omessa dichiarazione in quelle del30/12/2013 e 30/12/2014 - aveva confermato la sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA].La Corte di cassazione, Sezione terza penale, con sentenza n. 42373 del8/10/2024 ha parzialmente annullato la sentenza emessa dalla Corte di appellodi Bologna limitatamente al reato di cui all’anno di imposta 2012, perché estintoper prescrizione, con rinvio al giudice di merito relativamente al trattamentosanzionatorio per il residuo reato e alla confisca.La Corte di appello di Bologna, quale giudice del rinvio, ha rideterminato lapena in anni uno e mesi due di reclusione e ha ridotto la confisca per equivalenteall’importo di euro 55.121,05.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo,inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per omessadeclaratoria di prescrizione del reato nonché per vizio di motivazione in relazioneallo specifico punto. La difesa si duole del fatto che la Corte bolognese abbiaconsiderato preclusa la deducibilità dell’intervenuta prescrizione in quanto laCorte di legittimità aveva disposto l’annullamento con rinvio limitatamente altrattamento sanzionatorio e deduce, a sostegno di tale doglianza, che laconnessione essenziale tra l’accertamento della responsabilità e ladeterminazione della pena avrebbe precluso il formarsi del giudicato sul puntoinerente all’affermazione di responsabilità.Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione dell’art. 12 bis d. lgs.n.74/2000 in relazione all’importo della confisca per equivalente disposta acarico dell’imputato. In particolare, il Procuratore generale aveva chiesto lariduzione della confisca obbligatoria alla somma di euro 55.112,05 mentre laCorte d’appello ha disposto la misura nell’importo di euro 55.121,05 errando pereccesso e determinando quindi una confisca illegale, dato che la misura non puòessere disposta per un valore superiore al profitto del reato.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.4.1. Con la sentenza rescindente la Corte di Cassazione ha espressamenterigettato il ricorso quanto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputatorelativamente all’anno 2013 (par.4), limitando l’annullamento alladeterminazione della pena.4.2. E’ sufficiente rilevare che il sistema delle impugnazioni comporta ilprogressivo formarsi di preclusioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv.216239 – 01) sui punti che hanno formato oggetto di decisione e che nonpossono essere oggetto di ulteriore impugnazione, come avviene nel giudizio dirinvio, a norma dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., sui punti già decisi dallaCorte di Cassazione.Va aggiunto che le questioni decise con efficacia di giudicato non possonoessere rimesse in discussione nella fase di rinvio tranne nel caso, che non ricorrenell’ipotesi in esame, in cui venga dedotta l’intervenuta prescrizione antecedentela sentenza di annullamento sulla base di una sopravvenuta pronuncia diillegittimità costituzionale (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260695– 01; Sez. 6, n. 48832 del 25/10/2022, Distefano, Rv. 284028 – 01).5. Il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto la Corte territoriale hadisposto la confisca per equivalente nella misura di euro 55.121,05 laddove,secondo la stessa contestazione, l’IVA evasa nell’anno 2013 ammonta ad euro55.112,05. Trattandosi di commisurazione della misura di sicurezza obbligatoriae non discrezionale, alla determinazione della confisca può provvedere questaCorte ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11765/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 328/2026EUGENIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANNA [OSCURATO:PERSONA]  Motivazione SemplificataLUCA LORENZETTIha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generaleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato responsabile in primo grado del reato di cuiall'art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n.74, perché, quale amministratore di fatto dellaM.[OSCURATO:SOCIETA]., al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, ometteva dipresentare, essendovi obbligato, le prescritte dichiarazioni annuali per il periodod'imposta 2012 e 2013 con un'imposta evasa pari ad euro 93.736,55 ai finiIRES, ed euro 66.639.65 ai fini IVA per l'anno d'imposta 2012, nonché IVA evasapari ad euro 55.112,05 per l'anno 2013. Con la medesima sentenza era dispostala confisca delle somme di denaro comunque detenute dalla società MP Noleggis.r.l. fino all’importo di euro 215.488,25 e, in caso di incapienza, la confisca dibeni e valori di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] fino al medesimo ammontare.Con sentenza del 26/10/2023, la Corte d'Appello di Bologna - dopo avercorretto le date di consumazione dei reati di omessa dichiarazione in quelle del30/12/2013 e 30/12/2014 - aveva confermato la sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA].La Corte di cassazione, Sezione terza penale, con sentenza n. 42373 del8/10/2024 ha parzialmente annullato la sentenza emessa dalla Corte di appellodi Bologna limitatamente al reato di cui all’anno di imposta 2012, perché estintoper prescrizione, con rinvio al giudice di merito relativamente al trattamentosanzionatorio per il residuo reato e alla confisca.La Corte di appello di Bologna, quale giudice del rinvio, ha rideterminato lapena in anni uno e mesi due di reclusione e ha ridotto la confisca per equivalenteall’importo di euro 55.121,05.2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo,inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. per omessadeclaratoria di prescrizione del reato nonché per vizio di motivazione in relazioneallo specifico punto. La difesa si duole del fatto che la Corte bolognese abbiaconsiderato preclusa la deducibilità dell’intervenuta prescrizione in quanto laCorte di legittimità aveva disposto l’annullamento con rinvio limitatamente altrattamento sanzionatorio e deduce, a sostegno di tale doglianza, che laconnessione essenziale tra l’accertamento della responsabilità e ladeterminazione della pena avrebbe precluso il formarsi del giudicato sul puntoinerente all’affermazione di responsabilità.Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione dell’art. 12 bis d. lgs.n.74/2000 in relazione all’importo della confisca per equivalente disposta acarico dell’imputato. In particolare, il Procuratore generale aveva chiesto lariduzione della confisca obbligatoria alla somma di euro 55.112,05 mentre laCorte d’appello ha disposto la misura nell’importo di euro 55.121,05 errando pereccesso e determinando quindi una confisca illegale, dato che la misura non puòessere disposta per un valore superiore al profitto del reato.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigettodel ricorso.4. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.4.1. Con la sentenza rescindente la Corte di Cassazione ha espressamenterigettato il ricorso quanto all’affermazione di penale responsabilità dell’imputatorelativamente all’anno 2013 (par.4), limitando l’annullamento alladeterminazione della pena.4.2. E’ sufficiente rilevare che il sistema delle impugnazioni comporta ilprogressivo formarsi di preclusioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv.216239 – 01) sui punti che hanno formato oggetto di decisione e che nonpossono essere oggetto di ulteriore impugnazione, come avviene nel giudizio dirinvio, a norma dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen., sui punti già decisi dallaCorte di Cassazione.Va aggiunto che le questioni decise con efficacia di giudicato non possonoessere rimesse in discussione nella fase di rinvio tranne nel caso, che non ricorrenell’ipotesi in esame, in cui venga dedotta l’intervenuta prescrizione antecedentela sentenza di annullamento sulla base di una sopravvenuta pronuncia diillegittimità costituzionale (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260695– 01; Sez. 6, n. 48832 del 25/10/2022, Distefano, Rv. 284028 – 01).5. Il secondo motivo di ricorso è fondato, in quanto la Corte territoriale hadisposto la confisca per equivalente nella misura di euro 55.121,05 laddove,secondo la stessa contestazione, l’IVA evasa nell’anno 2013 ammonta ad euro55.112,05. Trattandosi di commisurazione della misura di sicurezza obbligatoriae non discrezionale, alla determinazione della confisca può provvedere questaCorte ai sensi dell’art. 620 lett. l) cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura dellaconfisca, che ridetermina in euro 55.112,05.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura dellaconfisca, che ridetermina in euro 55.112,05.Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 10/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11765/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris