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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07550/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati.

Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere dal predetto per opporsi agli operanti (in particolare, dopo averli minacciati verbalmente estraeva dai pantaloni una lametta della lunghezza di 4 cm circa brandendola verso gli agenti di Polizia penitenziaria; successivamente spintonava gli operanti, trascinandone al suolo uno, al fine di evitare di essere perquisito); condotta che, in modo non illogico, la sentenza impugnata ha ritenuto minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la volontà degli operanti.

In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e non quelli di ingiuria e di minaccia, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale è - come nel caso di specie - diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, trascendendo la mera espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, essendo invece finalizzato ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01); Rilevato che inammissibile risulta anche il motivo con il quale si invoca, in termini generici e senza confrontarsi con la adeguata argomentazione negativa sul punto adottata dalla sentenza impugnata (pag. 6), l'applicazione dell'art. 393 bis cod. pen.; Rilevato, infine, che immune da censure risulta anche l'ultimo motivo del ricorso; la conferma della ritenuta recidiva è stata motivata in modo congruo - e dunque insindacabile in questa sede - con riferimento ai numerosi precedenti penali, anche a base violenta (per rapina e lesioni personali) dimostrativi dell'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, mentre il - modesto - scostamento rispetto al minimo edittale per il reato di resistenza è adeguatamente giustificato alla luce delle circostanze del fatto (utilizzo di lametta per minacciare gli agenti, con conseguente rischio per la loro incolumità personale); Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi dedotti sono manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestato evidenziando in modo adeguato le condotte violente e minacciose poste in essere dal predetto per opporsi agli operanti (in particolare, dopo averli minacciati verbalmente estraeva dai pantaloni una lametta della lunghezza di 4 cm circa brandendola verso gli agenti di Polizia penitenziaria; successivamente spintonava gli operanti, trascinandone al suolo uno, al fine di evitare di essere perquisito); condotta che, in modo non illogico, la sentenza impugnata ha ritenuto minacciosa e aggressiva e idonea a coartare la volontà degli operanti. In tal modo, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio secondo cui sussiste il delitto di cui all'art. 337 cod. pen., e non quelli di ingiuria e di minaccia, quando il comportamento aggressivo nei confronti del pubblico ufficiale è - come nel caso di specie - diretto a costringere il soggetto a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto dell'ufficio, trascendendo la mera espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, essendo invece finalizzato ad incidere sull'attività dell'ufficio o del servizio (Sez. 6, n. 23684 del 14/05/2015, Bianchini, Rv. 263813 - 01); Rilevato che inammissibile risulta anche il motivo con il quale si invoca, in termini generici e senza confrontarsi con la adeguata argomentazione negativa sul punto adottata dalla sentenza impugnata (pag. 6), l'applicazione dell'art. 393 bis cod. pen.; Rilevato, infine, che immune da censure risulta anche l'ultimo motivo del ricorso; la conferma della ritenuta recidiva è stata motivata in modo congruo - e dunque insindacabile in questa sede - con riferimento ai numerosi precedenti penali, anche a base violenta (per rapina e lesioni personali) dimostrativi dell'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, mentre il - modesto - scostamento rispetto al minimo edittale per il reato di resistenza è adeguatamente giustificato alla luce delle circostanze del fatto (utilizzo di lametta per minacciare gli agenti, con conseguente rischio per la loro incolumità personale); Ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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