Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 ottobre 2022

Cassazione n. 22967/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, respingeva la richiesta di riesame dell'ordinanza emessa il 19 ottobre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale veniva applicata la massima misura custodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso e dal fine di agevolare il clan Mazzarella.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: non sarebbe stato trasmesso tempestivamente - ovvero nei termini previsti dall'articolo 309, comma 5, cod. proc. pen. il decreto di intercettazione telefonica n. 1020\1020 emesso nel diverso procedimento n. 1886\2019.

L'intercettazione in questione sarebbe decisiva in quanto, sulla base della stessa, il pubblico ministero aveva presentato una nuova richiesta di misura cautelare nei confronti del ricorrente, dopo che la precedente era stata respinta a causa di incertezze sulla identificazione.

Si deduceva che la mancata trasmissione del decreto e la sua tardiva acquisizione - effettuata solo nel corso dell'udienza del 14 novembre 2022 - avrebbe leso il diritto di difesa, in quanto non sarebbe stato possibile vagliare le eventuali questioni relative all'utilizzabilità e legittimità della decisiva intercettazione.

1.2.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Si premette che è consolidato il principio secondo cui la mancata allegazione, da parte del pubblico ministero, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni a corredo della richiesta di l'applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura né l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta (Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, Fiammetta, Rv. 269291 - 01; Sez. 4, n. del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944 - 01).

Tuttavia, nel caso in esame, è decisivo il fatto che il Tribunale attraverso il controllo sulla piattaforma TIAP ha rinvenuto l'intercettazione della quale si allega erroneamente la mancata trasmissione che, invece, risulta contenuta nel faldone n. 3 del fascicolo del pubblico ministero (pag. 4 dell'ordinanza impugnata).

2.2. Vizio di motivazione: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sarebbero univoche ed il riconoscimento operato dalla vittima sarebbe incerto; inoltre quanto all'intercettazione, ritenuta dirimente, non sarebbe stato chiarito quali fossero state le modalità di captazione e, segnatamente, quale fosse la persona a carico della quale era stato installato il captatore informatico.2.3.

Il motivo non è consentito in quanto si limita a contestare - invero genericamente - la capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità che, il Tribunale con motivazione logica e persuasiva aveva ritenuto, invece, univocamente indicativi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'estorsione contestata.

Il Tribunale rilevava come la partecipazione del ricorrente alla condotta estorsiva si fondava innanzitutto sull'individuazione fotografica effettuata nell'ottobre 2020 da [OSCURATO:PERSONA]; tale atto di riconoscimento risultava confermato dal contenuto confessorio delle conversazioni registrate nell'ambito del procedimento 1886\2019.

Da tali conversazione emergeva che il giorno successivo all'episodio denunciato da Toscano, Fiume leggeva ad alta voce il contenuto di alcuni messaggi di testo che, indicavano in modo chiaro la partecipazione del ricorrente all'estorsione contestata (pag. 12 dell'ordinanza impugnata).

La motivazione, priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze procedimentali non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame delle misure cautelari personali, respingeva la richiesta di riesame dell'ordinanza emessa il 19 ottobre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con la quale veniva applicata la massima misura custodiale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di estorsione aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso e dal fine di agevolare il clan Mazzarella. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: non sarebbe stato trasmesso tempestivamente - ovvero nei termini previsti dall'articolo 309, comma 5, cod. proc. pen. il decreto di intercettazione telefonica n. 1020\1020 emesso nel diverso procedimento n. 1886\2019. L'intercettazione in questione sarebbe decisiva in quanto, sulla base della stessa, il pubblico ministero aveva presentato una nuova richiesta di misura cautelare nei confronti del ricorrente, dopo che la precedente era stata respinta a causa di incertezze sulla identificazione. Si deduceva che la mancata trasmissione del decreto e la sua tardiva acquisizione - effettuata solo nel corso dell'udienza del 14 novembre 2022 - avrebbe leso il diritto di difesa, in quanto non sarebbe stato possibile vagliare le eventuali questioni relative all'utilizzabilità e legittimità della decisiva intercettazione. 1.2.1. Il motivo è manifestamente infondato. Si premette che è consolidato il principio secondo cui la mancata allegazione, da parte del pubblico ministero, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni a corredo della richiesta di l'applicazione di misure cautelari e la successiva omessa trasmissione degli stessi al Tribunale del riesame, a seguito di impugnazione del provvedimento coercitivo, non determina né l'inefficacia della misura né l'inutilizzabilità delle intercettazioni, ma obbliga il Tribunale ad acquisire d'ufficio tali decreti ove la parte ne faccia richiesta (Sez. 1, n. 823 del 11/10/2016, dep. 2017, Fiammetta, Rv. 269291 - 01; Sez. 4, n. del 21/03/2017, Semilia, Rv. 269944 - 01). Tuttavia, nel caso in esame, è decisivo il fatto che il Tribunale attraverso il controllo sulla piattaforma TIAP ha rinvenuto l'intercettazione della quale si allega erroneamente la mancata trasmissione che, invece, risulta contenuta nel faldone n. 3 del fascicolo del pubblico ministero (pag. 4 dell'ordinanza impugnata). 2.2. Vizio di motivazione: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sarebbero univoche ed il riconoscimento operato dalla vittima sarebbe incerto; inoltre quanto all'intercettazione, ritenuta dirimente, non sarebbe stato chiarito quali fossero state le modalità di captazione e, segnatamente, quale fosse la persona a carico della quale era stato installato il captatore informatico.2.3. Il motivo non è consentito in quanto si limita a contestare - invero genericamente - la capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a sostegno dell'affermazione di responsabilità che, il Tribunale con motivazione logica e persuasiva aveva ritenuto, invece, univocamente indicativi della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'estorsione contestata. Il Tribunale rilevava come la partecipazione del ricorrente alla condotta estorsiva si fondava innanzitutto sull'individuazione fotografica effettuata nell'ottobre 2020 da [OSCURATO:PERSONA]; tale atto di riconoscimento risultava confermato dal contenuto confessorio delle conversazioni registrate nell'ambito del procedimento 1886\2019. Da tali conversazione emergeva che il giorno successivo all'episodio denunciato da Toscano, Fiume leggeva ad alta voce il contenuto di alcuni messaggi di testo che, indicavano in modo chiaro la partecipazione del ricorrente all'estorsione contestata (pag. 12 dell'ordinanza impugnata). La motivazione, priva di fratture logiche ed aderente alle emergenze procedimentali non si presta ad alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all' art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 22967/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris