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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44911/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutati dalla Corte di appello; considerato che il comune motivo afferente all'esclusa riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90, è riproduttivo di argomentazioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha assegnato rilievo, non solo al dato ponderale comunque significativo in ordine al possesso ed alla detenzione di cocaina e, quanto a [OSCURATO:PERSONA] anche di hashish, ma alle modalità dell'azione dalla quale era evincibile l'utilizzo comune della abitazione del [OSCURATO:PERSONA] quale raffineria ben strutturata, tale da denotare la non scarsa offensività della condotta; osservato che il secondo motivo afferente alla confisca della somma di denaro rinvenuta nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] risulta adeguatamente confutato dalla Corte di appello tenuto conto del delineato rapporto causale con l'attività di commercio illecito posta in essere all'interno di detti locali della somma di denaro rinvenuta suddivisa in banconote di vario taglio solo asseritamente riconducibile a terza persona; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso risultano reiterativi di identiche censure dedotte in sede di gravame e adeguatamente confutati dalla Corte di appello; considerato che il comune motivo afferente all'esclusa riqualificazione dei fatti nel delitto di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/90, è riproduttivo di argomentazioni adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha assegnato rilievo, non solo al dato ponderale comunque significativo in ordine al possesso ed alla detenzione di cocaina e, quanto a [OSCURATO:PERSONA] anche di hashish, ma alle modalità dell'azione dalla quale era evincibile l'utilizzo comune della abitazione del [OSCURATO:PERSONA] quale raffineria ben strutturata, tale da denotare la non scarsa offensività della condotta; osservato che il secondo motivo afferente alla confisca della somma di denaro rinvenuta nell'abitazione del [OSCURATO:PERSONA] risulta adeguatamente confutato dalla Corte di appello tenuto conto del delineato rapporto causale con l'attività di commercio illecito posta in essere all'interno di detti locali della somma di denaro rinvenuta suddivisa in banconote di vario taglio solo asseritamente riconducibile a terza persona; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci