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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08143/2023

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ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4060 /2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], CARMELACOSTAGLIOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- Oggetto:II.DD. e IVA -operazioni soggetti- vamenteinesistenti GLIOLA,[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv.An- dreaAmatucci, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] fanoLatella, sito in Roma via Tortona n.4; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin R oma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- panian.6516/49/2016 depositata il 7 luglio 2016.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania è stato rigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza n.17116/31/2014 emessadalla C ommissione tributaria provinciale di Napoli, la quale a sua volta ha rigettato il ricorso della società contribuente avente ad oggettol’avviso di accertamento per IRAP e IVA oltre accessori 2006, notificatodall’Agenzia delle Entrate ad integrazione di pr ecedente ac- certamentonei confronti della società per IRAP e IVA e relativo mede- simoanno di imposta, nell’ambito della contestazione di plurime ope- razionisoggettivamente inesistenti. 2.In particolare, anche se l’intestazione della sentenza predisposta dallaCancelleria della CTR si fa riferimento alla presenza in giudizio di cinquesoci oltre alla società ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CostagliolaEduardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dalla let- turadella sentenza impugnata emerge ch e il ricorso in appello della società non è stato riunito agli appelli proposti dai soci [OSCURATO:PERSONA]- spaoloe [OSCURATO:PERSONA] ed iscritti agli RGA 12574/15 e 12572/15.

Nelmerito, le riprese sono state integralmente confermate dal giudice disecondo grad o. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione parte con- tribuente,affidato a cinque motivi che illustra con memoria, cui replica l’[OSCURATO:PERSONA] entrate con controricorso.

Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’ar t.360 primo comma nn.3e 4 cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degliartt.14 e 59 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.546/1992, 5 T.U.I.R. - errorin judicando e in procedendo commesso dalla CTR - nullità asso- lutadella sentenza e d el procedimento per difetto di integrazione del contraddittorio, mancata valutazione dell’unitarietà ed inscindibilità dell’oggettodel ricorso e violazione del litisconsorzio necessario tra la societàin accomandita semplice e i soci. 5.Il motivo è fond ato.

Siribadisce che: « In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, cheè alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società dipersone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione deiredditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, ancheavverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardainscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cuiquesti prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devonoessere parte dello stesso procedimento e la controversia non puòessere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio inogni stato e grado d el procedimento, limitatamente ad alcuni sol- tanto di essi » (Cass. 21 ottobre 2013 n.23762; Cass. 4 giugno 2008 n.14815). 6.Tale è il caso in esame in presenza di necessario accertamento uni- tarioemesso nei confronti della società di persone e dei soci, in pre- senzadi riprese, oltre che per IVA, per II.DD. sia a carico della S.a.s. chedei soci per trasparenza.

Dalla lettura di pag.2 della sentenza si evince che la CTR ha deciso sull’avvisodi accertamento parziale [OSCURATO:PERSONA] 2006 notificato alla so- cietà e in grado di appello mancavano tutti i soci, anche i due (dei cinque litisconsorti necessari) individuati nello svolgimento del pro- cesso e per i quali il Presidente della CTR aveva rimesso gli atti alla sezione per riunione del processo con i processi iscritt i ai nn.

RGA 12574/15 e 12572/15 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ciò è confermato anche dalla lettura degli atti di parte, in particolaredi p.7 del ricorso e di p.3 del controricorso, da cui emerge chein separato giudizio la CTR ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA]- gliolae « con sentenza n.416/45/2017 ha rimesso gli atti dinnanzi alla CTP»(cfr. p.3 controricorso).

Orbene, questa Corte ha più volte statuito che il litisconsorzio neces- sariotra la societ à di fatto e ciascun soci o sussiste, oltre che nei casi espressamenteprevisti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la partico- larenatura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio eper la situazione strutturalmente comune ad una pluralit à di soggetti, ladecisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005). 6.1.Va ribadito anche nella fattispecie il principio secondo cui è il pe- rimetrodell’atto impositivo a individuare il fondamento della ripresa e, conriferimento al periodo di imposta oggetto della stessa, in presenza di accertamento unitario tra la società di persone e i cinque soci si ponevaun tema di litisconsorzio necessario del tutto ignorato. 7.Non essendo stato integrato il contraddittorio n é in primo n é in se- condogrado e non vertendo le riprese solo sull’imposizione armoniz- zata,è nullo l’intero giudizio per violazione del principio del contraddit- torio di cui agli artt.101 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs.n.546 del 1992.

8. In accoglimento del primo motivo di ricorso, necessariamente as- sorbitii restanti per effetto della nullità del giudizio, l a sentenza impu- gnatava cassata con rinvio al giudice di primo grado, in diversa com- posizione, in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spesedi lite.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4060 /2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].A.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], CARMELACOSTAGLIOLA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- Oggetto:II.DD. e IVA -operazioni soggetti- vamenteinesistenti GLIOLA,[OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’Avv.An- dreaAmatucci, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] fanoLatella, sito in Roma via Tortona n.4; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin R oma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- panian.6516/49/2016 depositata il 7 luglio 2016. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 19 gennaio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania è stato rigettato l’appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. avverso la sentenza n.17116/31/2014 emessadalla C ommissione tributaria provinciale di Napoli, la quale a sua volta ha rigettato il ricorso della società contribuente avente ad oggettol’avviso di accertamento per IRAP e IVA oltre accessori 2006, notificatodall’Agenzia delle Entrate ad integrazione di pr ecedente ac- certamentonei confronti della società per IRAP e IVA e relativo mede- simoanno di imposta, nell’ambito della contestazione di plurime ope- razionisoggettivamente inesistenti. 2.In particolare, anche se l’intestazione della sentenza predisposta dallaCancelleria della CTR si fa riferimento alla presenza in giudizio di cinquesoci oltre alla società ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CostagliolaEduardo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), dalla let- turadella sentenza impugnata emerge ch e il ricorso in appello della società non è stato riunito agli appelli proposti dai soci [OSCURATO:PERSONA]- spaoloe [OSCURATO:PERSONA] ed iscritti agli RGA 12574/15 e 12572/15. Nelmerito, le riprese sono state integralmente confermate dal giudice disecondo grad o. 3.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione parte con- tribuente,affidato a cinque motivi che illustra con memoria, cui replica l’[OSCURATO:PERSONA] entrate con controricorso. Consideratoche: 4.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’ar t.360 primo comma nn.3e 4 cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applicazione degliartt.14 e 59 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.546/1992, 5 T.U.I.R. - errorin judicando e in procedendo commesso dalla CTR - nullità asso- lutadella sentenza e d el procedimento per difetto di integrazione del contraddittorio, mancata valutazione dell’unitarietà ed inscindibilità dell’oggettodel ricorso e violazione del litisconsorzio necessario tra la societàin accomandita semplice e i soci. 5.Il motivo è fond ato. Siribadisce che: « In materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, cheè alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società dipersone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione deiredditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, ancheavverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguardainscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cuiquesti prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devonoessere parte dello stesso procedimento e la controversia non puòessere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio inogni stato e grado d el procedimento, limitatamente ad alcuni sol- tanto di essi » (Cass. 21 ottobre 2013 n.23762; Cass. 4 giugno 2008 n.14815). 6.Tale è il caso in esame in presenza di necessario accertamento uni- tarioemesso nei confronti della società di persone e dei soci, in pre- senzadi riprese, oltre che per IVA, per II.DD. sia a carico della S.a.s. chedei soci per trasparenza. Dalla lettura di pag.2 della sentenza si evince che la CTR ha deciso sull’avvisodi accertamento parziale [OSCURATO:PERSONA] 2006 notificato alla so- cietà e in grado di appello mancavano tutti i soci, anche i due (dei cinque litisconsorti necessari) individuati nello svolgimento del pro- cesso e per i quali il Presidente della CTR aveva rimesso gli atti alla sezione per riunione del processo con i processi iscritt i ai nn. RGA 12574/15 e 12572/15 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Ciò è confermato anche dalla lettura degli atti di parte, in particolaredi p.7 del ricorso e di p.3 del controricorso, da cui emerge chein separato giudizio la CTR ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA]- gliolae « con sentenza n.416/45/2017 ha rimesso gli atti dinnanzi alla CTP»(cfr. p.3 controricorso). Orbene, questa Corte ha più volte statuito che il litisconsorzio neces- sariotra la societ à di fatto e ciascun soci o sussiste, oltre che nei casi espressamenteprevisti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la partico- larenatura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio eper la situazione strutturalmente comune ad una pluralit à di soggetti, ladecisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 121 del 04/01/2005). 6.1.Va ribadito anche nella fattispecie il principio secondo cui è il pe- rimetrodell’atto impositivo a individuare il fondamento della ripresa e, conriferimento al periodo di imposta oggetto della stessa, in presenza di accertamento unitario tra la società di persone e i cinque soci si ponevaun tema di litisconsorzio necessario del tutto ignorato. 7.Non essendo stato integrato il contraddittorio n é in primo n é in se- condogrado e non vertendo le riprese solo sull’imposizione armoniz- zata,è nullo l’intero giudizio per violazione del principio del contraddit- torio di cui agli artt.101 cod. proc. civ., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs.n.546 del 1992. 8. In accoglimento del primo motivo di ricorso, necessariamente as- sorbitii restanti per effetto della nullità del giudizio, l a sentenza impu- gnatava cassata con rinvio al giudice di primo grado, in diversa com- posizione, in relazione al profilo, oltre che per il regolamento delle spesedi lite. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti
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