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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 giugno 2021

Cassazione n. 36366/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 10 febbraio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza in data 13 gennaio 2016, irrevocabile il 30 novembre 2018, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, perché l'imputata non aveva proceduto alla demolizione delle opere nel tempo assegnato.

2. La ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, spiegando che non aveva potuto completare la rimozione delle opere abusive perché, durante i lavori di demolizione della parte in ampliamento del piano cantinato, aveva rinvenuto dei ferri in armatura che erano collegati alla muratura del manufatto assentito.

Pertanto, aveva chiesto una consulenza circa le modalità di prosecuzione dei lavori e, al contempo, la proroga del termine stabilito in sentenza prima della sua scadenza.

Nonostante avesse completato la demolizione con 42 giorni di ritardo, come verificato dalla Polizia municipale di Milazzo, il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la revoca della sospensione perché la ricorrente, che non poteva non conoscere le caratteristiche dell'abuso da rimuovere, non aveva programmato correttamente l'intervento. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Va premesso che il termine per l'adempimento dell'ordine di demolizione / cui è subordinata la sospensione condizionale della pena i è indicato discrezionalmente dal giudice e, in mancanza, coincide con quello di novanta giorni previsto dalla legge per l'autorità amministrativa (Cass., Sez. 3, n. 15134 del 24/11/2017, dep. 2018, Volpe, Rv. 272691 - 01).

Infatti, l'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 non prevede uno specifico termine per la demolizione ordinata dal giudice penale, che quindi può fissare in sentenza un termine inferiore o superiore (nel caso in esame superiore, perché pari a 120 giorni).

D'altra parte, la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione risiede nell'art. 165, primo comma, cod. pen. che mira all'adempimento dell'obbligo restitutorio (Cass., Sez.

U, n. 714 del 20/11/1996, dep. 1997, Luongo, Rv. 206659).

Per rendere effettivo il precetto, il successivo sesto comma prevede che il giudice stabilisca in sentenza il termine entro il quale gli obblighi debbano essere adempiuti.

Non vi è nessun elemento per sostenere che il termine fissato dal giudice sia perentorio.

Ai sensi dell'art. 152, comma 1, cod. proc. civ. i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente; i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari perentori.

L'art. 173 cod. proc. pen. prescrive che i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge e i termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti.

Pertanto, correttamente la ricorrente ha chiesto la proroga del termine, prima della sua scadenza, istanza alla quale non risulta essere stata data risposta.

La giurisprudenza di legittimità, se ritiene, da un lato, che vi sia l'obbligo del giudice di dichiarare l'inosservanza del termine senza margini di discrezionalità, dall'altro, riconosce al giudice di valutare l'impossibilità dell'adempimento (Cass., Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, Natalizi, Rv. 255874-01, Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264024-01 e amplius, Cass., Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466-01).

L'ipotesi in esame non è qualificabile come impossibilità sopravvenuta, ma come difficoltà sopravvenuta che non ha consentito alla parte di rispettare il termine. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la parte non sia stata diligente perché, pur conoscendo o dovendo conoscere il tipo di abuso effettuato e quindi il tipo d'intervento necessario alla demolizione, non ha saputo ben programmare i lavori a farsi.

Nell'esercizio della sua discrezionalità, tuttavia, il Giudice non ha tenuto conto del fatto che la parte aveva chiesto la proroga e che, nonostante non avesse ricevuto alcuna risposta sull'istanza, aveva comunque portato a compimento la demolizione, come verificato dalla polizia municipale.

La motivazione del Giudice dell'esecuzione, secondo cui il mancato rispetto del termine era imputabile alla parte, che sapeva o avrebbe dovuto sapere, è congetturale rispetto alla prospettazione della difesa, la quale aveva documentato le difficoltà tecniche riscontrate nei lavori. [OSCURATO:PERSONA] non ha espresso un giudizio in merito al tempo necessario all'espletamento dell'incombente, né si è espresso in termini di ragionevolezza del tempo impiegato, ma si è limitato a colpevolizzare la parte senza valutare che l'obiettivo della riparazione era stato comunque raggiunto.

S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata di modo che altro Giudice del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto possa effettuare un nuovo giudizio che tenga conto della richiesta di proroga e dell'eliminazione del danno ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per la revocabilità del beneficio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per nuovo giudizio Così deciso, il 23 giugno 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 10 febbraio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza in data 13 gennaio 2016, irrevocabile il 30 novembre 2018, del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, perché l'imputata non aveva proceduto alla demolizione delle opere nel tempo assegnato. 2. La ricorrente eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione, spiegando che non aveva potuto completare la rimozione delle opere abusive perché, durante i lavori di demolizione della parte in ampliamento del piano cantinato, aveva rinvenuto dei ferri in armatura che erano collegati alla muratura del manufatto assentito. Pertanto, aveva chiesto una consulenza circa le modalità di prosecuzione dei lavori e, al contempo, la proroga del termine stabilito in sentenza prima della sua scadenza. Nonostante avesse completato la demolizione con 42 giorni di ritardo, come verificato dalla Polizia municipale di Milazzo, il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la revoca della sospensione perché la ricorrente, che non poteva non conoscere le caratteristiche dell'abuso da rimuovere, non aveva programmato correttamente l'intervento. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Va premesso che il termine per l'adempimento dell'ordine di demolizione / cui è subordinata la sospensione condizionale della pena i è indicato discrezionalmente dal giudice e, in mancanza, coincide con quello di novanta giorni previsto dalla legge per l'autorità amministrativa (Cass., Sez. 3, n. 15134 del 24/11/2017, dep. 2018, Volpe, Rv. 272691 - 01). Infatti, l'art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001 non prevede uno specifico termine per la demolizione ordinata dal giudice penale, che quindi può fissare in sentenza un termine inferiore o superiore (nel caso in esame superiore, perché pari a 120 giorni). D'altra parte, la possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione risiede nell'art. 165, primo comma, cod. pen. che mira all'adempimento dell'obbligo restitutorio (Cass., Sez. U, n. 714 del 20/11/1996, dep. 1997, Luongo, Rv. 206659). Per rendere effettivo il precetto, il successivo sesto comma prevede che il giudice stabilisca in sentenza il termine entro il quale gli obblighi debbano essere adempiuti. Non vi è nessun elemento per sostenere che il termine fissato dal giudice sia perentorio. Ai sensi dell'art. 152, comma 1, cod. proc. civ. i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge; possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente; i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari perentori. L'art. 173 cod. proc. pen. prescrive che i termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge e i termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti. Pertanto, correttamente la ricorrente ha chiesto la proroga del termine, prima della sua scadenza, istanza alla quale non risulta essere stata data risposta. La giurisprudenza di legittimità, se ritiene, da un lato, che vi sia l'obbligo del giudice di dichiarare l'inosservanza del termine senza margini di discrezionalità, dall'altro, riconosce al giudice di valutare l'impossibilità dell'adempimento (Cass., Sez. 3, n. 32834 del 19/06/2013, Natalizi, Rv. 255874-01, Sez. 3, n. 26744 del 30/04/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264024-01 e amplius, Cass., Sez. 3, n. 9859 del 21/01/2016, Fontana, Rv. 266466-01). L'ipotesi in esame non è qualificabile come impossibilità sopravvenuta, ma come difficoltà sopravvenuta che non ha consentito alla parte di rispettare il termine. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che la parte non sia stata diligente perché, pur conoscendo o dovendo conoscere il tipo di abuso effettuato e quindi il tipo d'intervento necessario alla demolizione, non ha saputo ben programmare i lavori a farsi. Nell'esercizio della sua discrezionalità, tuttavia, il Giudice non ha tenuto conto del fatto che la parte aveva chiesto la proroga e che, nonostante non avesse ricevuto alcuna risposta sull'istanza, aveva comunque portato a compimento la demolizione, come verificato dalla polizia municipale. La motivazione del Giudice dell'esecuzione, secondo cui il mancato rispetto del termine era imputabile alla parte, che sapeva o avrebbe dovuto sapere, è congetturale rispetto alla prospettazione della difesa, la quale aveva documentato le difficoltà tecniche riscontrate nei lavori. [OSCURATO:PERSONA] non ha espresso un giudizio in merito al tempo necessario all'espletamento dell'incombente, né si è espresso in termini di ragionevolezza del tempo impiegato, ma si è limitato a colpevolizzare la parte senza valutare che l'obiettivo della riparazione era stato comunque raggiunto. S'impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata di modo che altro Giudice del Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto possa effettuare un nuovo giudizio che tenga conto della richiesta di proroga e dell'eliminazione del danno ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per la revocabilità del beneficio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto per nuovo giudizio Così deciso, il 23 giugno 2021 Il
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