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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 05675/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20.3.2018, con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui art. 76, comma 2, d.lvo n. 159/11, fatto commesso in Altamura il 1.4.2015, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'illegittimità del provvedimento del Questore che aveva vietato l'uso del telefono cellulare; ritenuto che la censura motivazionale viene articolata in relazione alla legittimità del provvedimento amministrativo presupposto, punto della decisione che la difesa non aveva devoluto al giudizio del secondo giudice: l'atto di appello, infatti, si era limitato a sostenere che non vi era prova che il telefono cellulare dell'imputato fosse effettivamente funzionante, profilo che riguarda la sussistenza della violazione del provvedimento amministrativo, e non la legittimità dello stesso; ritenuto, quindi, che il ricorso propone motivo non consentito; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese flpiJOA.< processuali e della somma di euro tremila"[OSCURATO:PERSONA] delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2021.

Il consigliere estensore Il Presidente (\Michele rpiat3chi Vi enzo1 ‘,... ani ---; ('-...."---1.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 20.3.2018, con cui il Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui art. 76, comma 2, d.lvo n. 159/11, fatto commesso in Altamura il 1.4.2015, condannandolo alla pena di anni uno di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine all'illegittimità del provvedimento del Questore che aveva vietato l'uso del telefono cellulare; ritenuto che la censura motivazionale viene articolata in relazione alla legittimità del provvedimento amministrativo presupposto, punto della decisione che la difesa non aveva devoluto al giudizio del secondo giudice: l'atto di appello, infatti, si era limitato a sostenere che non vi era prova che il telefono cellulare dell'imputato fosse effettivamente funzionante, profilo che riguarda la sussistenza della violazione del provvedimento amministrativo, e non la legittimità dello stesso; ritenuto, quindi, che il ricorso propone motivo non consentito; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese flpiJOA.< processuali e della somma di euro tremila"[OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2021. Il consigliere estensore Il Presidente (\Michele rpiat3chi Vi enzo1 ‘,... ani ---; ('-...."---1.
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