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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 11250/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18604/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 92/2021, depositata il 19.4.2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17.3.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18604/2021 [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONENumero sezionale 2970/2022Numero di raccolta generale 11250/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Trento resa pubblica in data 19.4.2021; che al ricorso resiste il [OSCURATO:PERSONA] srl deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura; rilevato che il relatore ha proposto l’inammissibilità per difetto di valida procura; ritenuto che il ricorso è inammissibile, come proposto dal relatore ed eccepito dal controricorrente; rilevato infatti che - come si legge nel ricorso stesso e come risulta dagli atti – il Bettini è rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] “giusta specifico mandato alle liti e procura speciale del 26.10.2016 rilasciata per il giudizio di primo grado”; considerato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 58 del 07/01/2016 non massimata; Cass. n. 5554 del 2011, Cass. n. 19226 del 2014; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9513 del 2016 non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 9464 del 11/06/2012 Rv. 622644; Sez. 1, Sentenza n. 13558 del 30/07/2012 (Rv. 623518 nonché, più di recente Sez.

U, Sentenza n. 10414 del 2017 in motivazione e Sez. 6 - L, Ordinanza F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18604/2021 n. 8741 del 04/04/2017 Rv. 644058; Sez. 6 - 3, [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2970/2022Numero di raccolta generale 11250/2022za n. 17901 del 27/08/2020 Rv. 658572); Data pubblicazione 06/04/2022 ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora, come nel caso di specie, la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della sentenza impugnata (circostanza, peraltro, attestata dallo stesso ricorrente, come si è detto); ritenuto che le spese vanno poste a carico del soccombente e che sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 4.200,00 di €. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18604/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 92/2021, depositata il 19.4.2021; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17.3.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18604/2021 [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONENumero sezionale 2970/2022Numero di raccolta generale 11250/2022 Data pubblicazione 06/04/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Trento resa pubblica in data 19.4.2021; che al ricorso resiste il [OSCURATO:PERSONA] srl deducendo, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per mancanza di valida procura; rilevato che il relatore ha proposto l’inammissibilità per difetto di valida procura; ritenuto che il ricorso è inammissibile, come proposto dal relatore ed eccepito dal controricorrente; rilevato infatti che - come si legge nel ricorso stesso e come risulta dagli atti – il Bettini è rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] “giusta specifico mandato alle liti e procura speciale del 26.10.2016 rilasciata per il giudizio di primo grado”; considerato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa (tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 58 del 07/01/2016 non massimata; Cass. n. 5554 del 2011, Cass. n. 19226 del 2014; Sez. 6 - 2, Sentenza n. 9513 del 2016 non massimata; Sez. 2, Sentenza n. 9464 del 11/06/2012 Rv. 622644; Sez. 1, Sentenza n. 13558 del 30/07/2012 (Rv. 623518 nonché, più di recente Sez. U, Sentenza n. 10414 del 2017 in motivazione e Sez. 6 - L, Ordinanza F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 18604/2021 n. 8741 del 04/04/2017 Rv. 644058; Sez. 6 - 3, [OSCURATO:PERSONA] sezionale 2970/2022Numero di raccolta generale 11250/2022za n. 17901 del 27/08/2020 Rv. 658572); Data pubblicazione 06/04/2022 ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora, come nel caso di specie, la procura sia stata conferita in data anteriore a quella della sentenza impugnata (circostanza, peraltro, attestata dallo stesso ricorrente, come si è detto); ritenuto che le spese vanno poste a carico del soccombente e che sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €. 4.200,00 di €. 200,00 per esborsi oltre spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se
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